Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 13.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Maria Fratini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli, F. Certomà e R.Battiato
Resistente
OGGETTO: pensione vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.05.2024 il ricorrente - premesso di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata in data 07.06.2023, allegando verbale di invalidità civile con decorrenza maggio 2022, con conseguente rigetto - agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 01.06.2023 con condanna dell' al CP_2 relativo pagamento in ragione della sussistenza, già al momento della domanda del giugno 2023, dei requisiti di legge (requisito anagrafico, sanitario e decorrenza della finestra mobile), con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con propria memoria, contestava quanto CP_1 dedotto dal ricorrente, con specifico riferimento al requisito sanitario, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava telematicamente, in data 18.03.2025, la comunicazione di accoglimento della domanda di pensione anticipata con decorrenza giugno CP_1
2023 con allegato TE08 del 05.03.2025.
All'udienza del 09.05.2025, verificato l'avvenuto pagamento della sorte capitale il ricorrente eccepiva il mancato pagamento degli interessi legali e/o rivalutazione.
Preliminarmente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in merito al riconoscimento ed alla corresponsione del beneficio pensionistico con decorrenza giugno 2023, non essendovi contestazioni delle parti sul punto.
Con riferimento al dedotto mancato pagamento degli interessi legali/rivalutazione il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art.16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73).
La regola generale in materia di riparto dell'onere probatorio, prevista dall'art. 2679
c.c., prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In applicazione di tale principio generale si rileva che parte ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente del proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza giugno 2023. Difatti, come comprovato dalla documentazione in atti, tale prestazione veniva riconosciuta e liquidata dallo stesso convenuto, successivamente alla proposizione del presente giudizio, con CP_2 provvedimento del 05.03.2025, in accoglimento della domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 07.06.2023 (cfr. TE08 all. ricorr.).
A fronte del riconoscimento in via amministrativa della prestazione richiesta dal ricorrente, a conferma del diritto fatto valere, e dell'eccepito mancato pagamento degli interessi legali ovvero, se maggiore, della rivalutazione monetaria l' non CP_2 ha fornito alcuna prova dell'intervento di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto diretti a dimostrare l'avvenuto pagamento degli accessori. Pertanto, in ragione di quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, degli CP_2 interessi legali, ovvero, se maggiore, della rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73)
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta. Ai fini delle spese si tiene, altresì, conto della c.d. soccombenza virtuale essendo intervenuto il riconoscimento della prestazione dopo la proposizione del giudizio.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza da giugno 2023;
2. Accoglie per il resto il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, degli interessi e/o rivalutazione monetaria nella misura e con le decorrenze di legge;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro CP_1
1900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli