Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1635/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 29/10/1940, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 07/02/1940, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Montante;
appellanti
CONTRO
, nato a [...] il giorno 18/10/1947, c.f.: ; CP_2 C.F._3
, nata a [...] il giorno 10/08/1954, c.f.: ; CP_3 C.F._4
nata a [...] il giorno 16/10/1963, c.f.: ; CP_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Sutera Sardo;
E
nato a [...] il giorno 09/07/1956, c.f.: ; Controparte_5 C.F._6
, nato a [...] il giorno 03/10/1958, c.f.: ; Controparte_6 C.F._7
, nata a [...] il giorno 12/05/1967, c.f.: ; Controparte_7 C.F._8
, nato a [...] il giorno 06/08/1942, c.f.: ; CP_8 C.F._9
, nato a [...] il giorno 23/09/1961, c.f.: ; CP_9 C.F._10
non costituiti in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Agrigento n. 970 del 10.9.2021 con cui è stata rigettata la loro domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di una porzione del terreno sito in
Favara identificato in catasto al foglio 44, part. 973, e pronunciata la condanna degli attori alle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00.
Degli appellati elencati in epigrafe, convenuti in primo grado quali formali cointestatari del terreno, si sono costituiti e , che hanno dedotto CP_2 CP_3 CP_4
l'infondatezza e chiesto il rigetto integrale del gravame.
Dopo l'espletamento di prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione il giorno
2.10.2024 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia disatteso la domanda per difetto di prova sulla base della mera e peraltro non corretta valutazione della documentazione, dopo aver respinto l'istanza degli attori di ammissione della prova testimoniale. Deducono inoltre l'erroneità della liquidazione delle spese di lite poste a carico dei soccombenti, superiori agli importi tabellarmente corrispondenti al valore della causa.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
3.1 Gli attori avevano l'onere di provare di avere esercitato sulla porzione di terreno in contestazione, per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, vale a dire il godimento pieno ed esclusivo della cosa.
Quel che è mancato nel processo è soprattutto la prova dell'esclusività del godimento in cui si sarebbe concretato l'esercizio del possesso ad usucapionem.
Necessaria premessa è che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte, nel giudizio di accertamento dell'usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus, la mera coltivazione del bene, poiché compatibile con una relazione materiale fondata su un 3
titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non idonea a realizzare, nei confronti del precedente proprietario del bene e dei terzi in genere, quella condotta di esclusione della materiale disponibilità che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. 1796/2022, 6123/2020, 17376/2018). L'aver curato la coltivazione del fondo anche per lungo tempo non toglie infatti che, in mancanza di un comportamento materiale o anche solo simbolico di esclusione di tutti gli altri dal godimento della cosa (art. 832 c.c.), non siano ravvisabili in tale comportamento gli estremi del possesso ad usucapionem, trattandosi di situazione compatibile con il convincimento del proprietario di poter far proprie in qualsiasi momento le utilità del fondo ed estromettere colui che ha mantenuto il bene in efficienza.
Dalla prova testimoniale è rimasto confermato con sufficiente chiarezza ciò che già l'esame visivo della documentazione fotografica sembrava suggerire, ossia che l'accesso dalla via
Panoramica del Sole attraverso un cancello di cui gli attori asseriscono di avere in via esclusiva posseduto le chiavi non era né l'unico né il principale accesso al terreno, possibile anche da un passaggio pedonale utilizzato da proprietari e terzi (testi Tes_1 Tes_2
Tes_
, , Maria), dato fattuale, questo, plausibile se si considera, da un lato, Tes_3 Tes_4 che il “cancello” rivendicato dagli attori era stato in realtà ricavato dal (teste Maria) CP_1 praticando un'apertura (testi , ) nella “ringhiera”, probabilmente pubblica Tes_3 Tes_6
(testi , infissa su muretto in cemento a delimitazione della strada, e d'altro Tes_1 Tes_7
lato, che la collocazione di tale manufatto non aveva ragionevolmente potuto avere né
l'obiettivo né l'effetto di isolare, rendendolo inaccessibile, il fondo posto al di là della
“ringhiera”.
4. Neppure il secondo motivo d'impugnazione merita di essere accolto.
Il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della “res”, sicché, in loro assenza, al di là dell'ininfluente dichiarazione fatta dal difensore ai fini della determinazione del contributo unificato (Cass.
19233/2022), il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, in mancanza di elementi concreti e attendibili per la stima, com'è nel caso in esame, deve ritenere la causa di valore indeterminabile (Cass. 10810/2015). 4
La liquidazione delle spese di lite di primo grado non eccede gli importi minimi tabellari determinati secondo il criterio testé enunciato e va pertanto confermata.
5. Sulla base dei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei medi per la fase istruttoria, gli appellanti devono essere condannati a rifondere alle altre parti costituite le spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 6.518,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Sutera Sardo, difensore antistatario.
Le spese relative al rapporto processuale con gli appellati non costituiti restano definitivamente a carico di coloro che le hanno sostenute.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, che dichiara;
CP_9 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Agrigento n. 970 del 10.9.2021; condanna e , in solido, a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese di appello, che liquida in complessivi euro 6.518,00, CP_3 CP_4 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Sutera Sardo;
nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci.
Dichiara che sussistono, nei confronti degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 2 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo