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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3487/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – in persona dell'Amministratore Unico Dr. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Della Parte_2
Commenda n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 C.F._1
(NA), Via San Tommaso D'Aquino n. 67, presso lo studio dell'Avv. Bruno Bisogno, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappa, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
(P.IVA ) – in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante e (P. IVA Controparte_6 Controparte_7
) – in persona del legale rappresentante elettivamente P.IVA_3 Controparte_8 domiciliate in Milano (MI), Via Cosimo del Fante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mosso, che le rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATE
(C.F. CP_9 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Per Parte_1
In accoglimento dell'appello riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7957/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 a definizione del giudizio di primo grado RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, per tutti i motivi dedotti nel primo grado di giudizio e altresì, in punto di riforma della sentenza di primo grado e considerato il motivo di appello, nel presente grado di appello, sottoponendo a nuova valutazione il danno patito da in ragione dei fatti di cui è causa e conseguentemente CP_10 così giudicare: nel merito in primo luogo: dato atto ed accertata la responsabilità dei convenuti alla causazione del danno patito da “ in dipendenza delle circostanze e per Controparte_10
i titoli di cui in narrativa, dichiarare tenuti al risarcimento del danno e condannare le società “ , “ , “ , tutte in Controparte_7 Controparte_5 CP_9 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i Signori CP_1
, , , , in via tra loro solidale ovvero
[...] CP_4 CP_11 Controparte_2 subordinatamente per l'importo da determinarsi in ragione delle rispettive responsabilità, a versare a “ l'importo complessivo di € 346.734,00 o Controparte_10 quello maggiore o minore che dovesse risultare congruo in esito all'espletNDa istruttoria;
nel merito in secondo luogo, nei confronti delle convenute “ e Controparte_7
“ : dato atto ed accertati i presupposti e il credito Controparte_5 risarcitorio in capo a “ , in dipendenza dei fatti e titoli di cui in Controparte_10 narrativa, nei confronti, tra gli altri, di “ e “ Controparte_7 [...]
, dichiarNDo sussistenti i presupposti di legge, revocare, ai sensi Controparte_5 dell'art. 2901 c.c., dichiarNDolo inefficace nei confronti della società attrice, l'atto di scissione a rogito Notaio in data 12 giugno 2019 n. 19585/12108, Persona_1 dichiarNDo conseguentemente che forma la garanzia del credito risarcitorio vantato dalla società attrice l'intero patrimonio, nella consistenza antecedente l'atto di scissione, di “ , Partita Iva , (oggi Controparte_5 P.IVA_5 oggetto di scissione tra “ Partita Iva e “ Controparte_7 P.IVA_5 [...]
, Partita Iva , ivi compreso l'immobile di Controparte_5 P.IVA_2 proprietà sociale, consistente nell'unità immobiliare in Comune di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 24, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 313, mappale 142, subalterno 723, z.c. 2, Cat. A/10, Cl. 5, vani 14, Rendita Catastale € 8.495,72; in via istruttoria: si chiede che venga disposta CTU volta alla verifica della correttezza della rappresentazione delle poste attive e passive e in ogni caso di ogni elemento utile alla verifica della corretta gestione economico finanziaria della società a far tempo dall'esercizio 2014 sino all'esercizio 2017, con particolare riferimento alla verifica delle fatture effettivamente emesse e effettivamente ricevute nei predetti esercizi. Altresì si chiede che venga disposta Consulenza Tecnica volta all'accertamento dell'effettivo versamento del capitale da parte di e al 31.12.2012. CP_12 CP_9 CP_1
pag. 2/15 Si chiede inoltre per quanto possa occorrere che venga disposta CTU volta alla conferma della valutazione della valore patrimoniale dell'azienda esercitata da Qualta SpA, all'epoca della ricapitalizzazione (agosto 2016) e della alienazione del pacchetto azionario a AL ND NC SR (aprile 2017), anche con riferimento al valore del patrimonio della controllata Controparte_13
Si chiede che venga ordinata alla convenuta l'esibizione, ai Controparte_14 sensi dell'art. 210 cpc, della documentazione inerente l'esito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate riferito allo spesometro, di cui al documento prodotto sub doc. 25 del fascicolo di primo grado. Si chiede altresì che venga ordinata alla convenuta Controparte_14
l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, di copia del Registro Iva acquisti 2014, della dichiarazione Iva 2014, del libro giornale 2014 e del registro Iva vendite 2014. Si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale dei convenuti
[...]
e nonché testimoniale indicNDosi a teste il Signor CP_2 CP_3 Tes_1
(già socio di sui seguenti capitoli:
[...] Controparte_5
1) “vero che il Dottor svolgeva abitualmente attività professionale, in Controparte_2 qualità di consulente del lavoro a beneficio di a far Controparte_5 tempo dalla seconda metà del 2014 e sino a tutto l'anno 2016 e comunque a data successiva alla nomina a membro del Collegio Sindacale di Qualta SpA”;
2) “vero che la Dottoressa svolgeva abitualmente attività professionale, in CP_3 qualità di commercialista a beneficio di a far tempo Controparte_5 dalla seconda metà del 2014 e sino a tutto l'anno 2016 e comunque a data successiva alla nomina a membro del Collegio Sindacale di Qualta SpA”. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
-rigettare l'appello promosso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7957/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data del 12.10.2023, pubblicata in pari data, che ha rigettato le domNDe tutte proposte dalla nei confronti Controparte_10 della esponente in quanto infondate per le ragioni esposte e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni sollevate dalla detta società nel giudizio di primo grado per le motivazioni esposte nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per , e Controparte_2 CP_3 CP_4
Nel merito e in ogni caso 1. Rigettare l'appello proposto da e tutte le domNDe dalla stessa CP_10 formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2023 n. 7957/2023 a definizione del giudizio RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, notificata il 7 novembre 2023;
pag. 3/15 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
2. Respingere integralmente tutte le domNDe proposte nel presente giudizio nei confronti del dott. , della dott.ssa e del dott. Controparte_2 CP_3 CP_4
, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
[...]
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domNDe svolte nei confronti dei suddetti
3. Accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascuno dei suddetti Sindaci e degli altri convenuti nell'origine del denegato danno che dovesse eventualmente riconoscersi in capo a controparte e, per l'effetto, condannare ciascun appellato ritenuto responsabile a tenere indenne e manlevare gli esponenti Sindaci da ogni eventuale condanna nei loro confronti al risarcimento di eventuale danno nei confronti dell'appellante e, in ogni caso, condannare ciascun appellato al pagamento in favore dei Sindaci , previa graduazione delle rispettive responsabilità, di quanto gli stessi dovessero in futuro corrispondere a parte appellante in ragione della emanNDa sentenza Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria
4. Disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di in CP_14 liquidazione del libro dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale e, segnatamente, di estratto relativo a: a. Verbale insediamento 18mar16; b. verbale trimestrale 3giu2016; c. verbale trimestrale 1sett16; d. verbale trimestrale 30nov16; e. verbale trimestrale 27feb17; f. verbale trimestrale 10apr17;
5. Disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c nei confronti di CP_14
avente ad oggetto le dichiarazioni IRAP dalla stessa presentate per il
[...] periodo 2015 e 2016. CP_1
6. Rilevare l'assenza di pertinenza tra le prove documentali dedotte da in primo grado e la materia del giudizio, ivi compresa l'azione esercitata nei confronti degli esponenti, con adozione degli inerenti provvedimenti. CP_1
7. Rigettare la richiesta di CTU formulata da , avendo la stessa un oggetto generico, percipiente ed esplorativo e riguardNDo aspetti e temi del tutto estranei a quelli posti dalla stessa attrice come thema decidendum.
8. Respingere e stralciare il doc 37 allegato alla Memoria ex art. 183 VI comma n. 3 CP_1 c.p.c. di in primo grado, stante la tardività della produzione e la sua conseguente inammissibilità, trattNDosi di un certificato anagrafico relativo alla dott.ssa CP_3
(ferma l'irrilevanza nel merito delle finalità per le quali tale documento viene prodotto,
pag. 4/15 come esplicitate dalla stessa controparte nell'atto testé menzionato), esso poteva e doveva essere acquisito e prodotto da controparte (che, si rammenta ha incardinato il presente giudizio con atto di citazione notificato il 17.9.2019) nei termini previsti per il deposito delle produzioni documentali a prova diretta nelle sedi deputate.
9. Si rimette al Giudicante circa (i) l'ammissione dell'ordine di esibizione articolato da CP_1
nei confronti di allora in bonis;
(ii) l'ammissione della CP_14 CP_14 CP_1 prova orale per testi e interrogatorio formale degli esponenti richiesta da , non senza ribadirne l'inopportunità, in considerazione dell'assenza di rilevanza delle circostanze capitolate (comunque contestate e smentite fermamente) rispetto alla materia del giudizio;
(iii) l'eventuale acquisizione di atti e documenti inerenti procedimento penale RG n. 1268/2021 avanti il Tribunale di Milano. Con ogni più ampia riserva, ci si riporta alle produzioni effettuate con gli atti depositati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Si insiste nelle produzioni già effettuate.
Per Controparte_5
Nel merito e in ogni caso:
1.Rigettare l'appello proposto da e tutte le domNDe dalla stessa CP_10 formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2023 n. 7957/2023 a definizione del giudizio RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, notificata il 7 novembre 2023; Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
2.Rigettare tutte le domNDe proposte da nei confronti di CP_10 [...] nel giudizio di primo grado rg n. 45415/2019 e richiamate Controparte_5 in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi indicati in atti.
3.Rigettare la domNDa di risarcimento rivolta nel merito da nei CP_10 confronti dell'esponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti;
4.Rigettare la domNDa di inefficacia relativa formulata da ex art. 2901 CP_10 cod civ in relazione all'atto di scissione di cui in atti, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti
5.Rigettare tutte le ulteriori domNDe e istanze avversarie, formulate nei confronti dell'esponente a qualsiasi titolo. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva, stante l'omessa identificazione da controparte dell'identificazione tanto della condotta asseritamente lesiva ascritta all'esponente, quanto del danno che ne sarebbe occorso in conseguenza alla controparte medesima, l'esponente insiste per l'ammissione delle produzioni documentali effettuate in entrambi i gradi di giudizio, a prova diretta e contraria, e si oppone all'ammissione di tutte le
pag. 5/15 CP_1 prove articolate da , in entrambi i gradi di giudizio, per le ragioni esposte negli atti depositati e da intendersi qui ritrascritti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Si insiste nelle produzioni agli atti.
Per Controparte_7
Nel merito e in ogni caso
1. Rigettare l'appello proposto da e tutte le domNDe dalla stessa CP_10 formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2023 n. 7957/2023 a definizione del giudizio RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, notificata il 7 novembre 2023; Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
2. Rigettare tutte le domNDe proposte da nei confronti di CP_10 CP_7 nel giudizio di primo grado rg n. 45415/2019 e richiamate in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi indicati in atti.
3. Rigettare la domNDa di risarcimento rivolta nel merito da nei CP_10 confronti dell'esponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti;
4. Rigettare la domNDa di inefficacia relativa formulata da ex art. 2901 CP_10 cod civ in relazione all'atto di scissione di cui in atti, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti
5. Rigettare tutte le ulteriori domNDe e istanze avversarie, formulate nei confronti dell'esponente a qualsiasi titolo. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva, stante l'omessa identificazione da controparte dell'identificazione tanto della condotta asseritamente lesiva ascritta all'esponente, quanto del danno che ne sarebbe occorso in conseguenza alla controparte medesima, l'esponente insiste per l'ammissione delle produzioni documentali effettuate in primo e secondo grado, a prova diretta e contraria, e si oppone all'ammissione di tutte le prove CP_1 articolate da in primo e secondo grado, per le ragioni esposte negli atti depositati e da intendersi qui ritrascritti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 13.9.2019, proponeva azione Parte_1 di responsabilità, ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2395 c.c. e 2043 c.c., nei confronti di
, e , Controparte_14 CP_9 Controparte_7 CP_1 amministratore di e dei componenti del collegio sindacale, CP_14 CP_4
, e .
[...] CP_11 Controparte_2
L'attrice deduceva:
pag. 6/15 -di essere socia, titolare del 16% del capitale sociale di di cui erano socie CP_14 anche e CP_9 Controparte_7
-di avere i convenuti determinato la perdita del capitale sociale di CP_14 attraverso un'operazione di “affossamento controllato” di detta società, che ne aveva reso necessaria la ricapitalizzazione, ai sensi dell'art. 2447 c.c., ben sapendo che le condizioni di difficoltà finanziaria della società non avrebbero consentito di sottoscrivere in danaro l'aumento di capitale;
-di avere i convenuti impedito all'attrice di utilizzare il credito per finanziamento socio di Euro 168.200,00 per partecipare all'operazione di ricapitalizzazione di CP_14 al fine di estrometterla dalla compagine sociale;
-di avere il Tribunale di Milano, con sentenza del 13.5.2019, n. 4563, passata in giudicato, riconosciuto l'invalidità delle delibere di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e della situazione patrimoniale al 30.5.2016, anche con riferimento alla mancata appostazione in bilancio del credito di per finanziamento socio di CP_10
Euro 168.200,00;
-di avere le due socie e sottoscritto il capitale sociale per il CP_9 Controparte_7 minore importo di Euro 700.000,00, non versato, nonostante l'assunzione dell'obbligo di versare l'aumento di capitale inscindibile sino a Euro 1.000.000,00 e di avere, in seguito, ceduto le azioni non liberate a AL And NC S.r.l. al prezzo di Euro 500.000,00;
-di avere l'ex amministratore , pur conoscendo le condizioni di CP_1 difficoltà finanziaria, impedito all'attrice l'esercizio del diritto di opzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale per un importo corrispondente al credito per finanziamento socio accertato in sentenza o, comunque, per la minor somma di Euro 19.200,00 riconosciuta in bilancio, come da comunicazione del 17.8.2016;
-di essere stato il collegio sindacale inerte, nonostante le sollecitazioni dell'attrice.
- di essere il danno subito dall'attrice pari a: a) perdita del valore della quota del 16% del capitale sociale da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio sociale all'epoca dell'esclusione, stimabile in Euro 240.000,00, sulla base dell'offerta di acquisto delle partecipazioni formulata dal
CP_15
b) perdita della percentuale di utili spettanti sulla base delle risultanze dei relativi bilanci per gli anni 2016 e 2017, in proporzione alla quota del 22,86%, che avrebbe conseguito ove avesse partecipato all'operazione di ricapitalizzazione, pari ad Euro 49.130,00 per l'anno 2016 e ad Euro 57.604,00 per l'anno 2017;
-di avere, il 12.6.2019, la socia, all'epoca denominata Controparte_5
compiuto un'operazione di scissione parziale, assumendo la nuova
[...] denominazione di e costituendo come beneficiaria la nuova CP_5 CP_7 [...]
a cui è stato assegnato l'unico cespite immobiliare (sito Controparte_5 in via Vittorio Veneto n. 24 a Milano), costituente la garanzia generale del credito risarcitorio azionato;
pag. 7/15 -di essere l'operazione di scissione un atto in frode ai creditori, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., mentre la nuova Nexus Advanced Technologie s.r.l., beneficiaria della scissione, doveva ritenersi responsabile del danno ai sensi dell'art. 2506 bis c.c. L'attrice chiedeva la condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno pari a Euro 346.734,00 e la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di scissione della socia a garanzia del Controparte_5 credito risarcitorio.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti , Controparte_14 CP_9 [...]
, amministratore di e il collegio sindacale, CP_7 CP_1 CP_14 chiedendo il rigetto delle domNDe attoree.
3. Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento di Controparte_14
(pronunciato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.10.2021, n. 695) e successivamente riassunto dall'attrice nei confronti dei convenuti, con esclusione del fallimento di . Controparte_14
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 28.9.2023 (sentenza n. 7957/23, pubblicata in data 12.10.2023), dichiarava l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto fra e , rigettava le Parte_1 Controparte_14 domNDe proposte da nei confronti degli altri convenuti e condannava Controparte_10
l'attrice alla rifusione delle spese lite in favore dei convenuti. Il Tribunale premetteva che la ravvisabilità della responsabilità prospettata dalla società attrice presupponeva l'allegazione e la prova che l'alterazione della rappresentazione contabile della situazione patrimoniale si fosse tradotta nella creazione artificiosa di una perdita del capitale sociale, nella realtà inesistente o, in alternativa, che il preteso ostacolo all'esercizio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio le avesse precluso la partecipazione ad una ricapitalizzazione effettivamente necessaria che avrebbe riportato la società ad operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. Secondo il Tribunale, tali presupposti erano insussistenti nel caso di specie, in quanto, nel momento in cui si era proceduto all'operazione di ricapitalizzazione contestata, la società aveva effettivamente perso il capitale sociale ed operava a patrimonio netto negativo, come emergeva dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4563/2019, che aveva accertato che la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2015 conteneva una svalutazione di poste passive e una sopravalutazione di poste attive, con la conseguenza che ove la rappresentazione contabile fosse stata veritiera il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo per un importo ancora maggiore. Inoltre, la stessa aveva ammesso la sussistenza di una passività superiore di oltre 700 Parte_1 mila Euro e di una situazione rilevante a norma dell'art. 2447 c.c. e la società era in condizioni economiche e finanziarie molto critiche già prima dell'assunzione della carica da parte dell'amministratore e dei sindaci convenuti, come emergeva sia dal verbale dell'assemblea dei soci del 12.2.2016, sia dalla denuncia della stessa società
pag. 8/15 attrice al collegio sindacale del 25.7.2016, con la conseguenza che la società operava a patrimonio netto negativo, quantomeno dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2015. In tale contesto – osservava il primo giudice - la ricostituzione del capitale sociale perduto si era resa necessaria addirittura in relazione a perdite di un importo maggiore rispetto a quelle risultanti dal bilancio e dalla situazione patrimoniale oggetto di declaratoria di nullità da parte del Tribunale di Milano nella citata sentenza (n. 4563/2019). Il Tribunale escludeva che le condotte degli organi sociali riconducibili all'alterazione dei dati contabili potessero avere avuto una incidenza causale nella genesi del danno da perdita della partecipazione sociale lamentato dall'attrice e rilevava che tale danno era derivato da perdite maturate dalla società nell'esercizio dell'attività di impresa ben prima dell'assunzione della carica da parte dell'amministratore e dei sindaci. Con riguardo al preteso ostacolo all'esercizio del diritto di opzione mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale con compensazione del credito da finanziamento socio, il primo giudice rilevava che, in presenza di contestazioni sull'entità dei crediti vantati dalla società attrice nei confronti di - all'epoca non ancora risolte in sede CP_14 giudiziale - l'unica pretesa certa, liquida ed esigibile che l'attrice avrebbe potuto offrire di porre in compensazione per sottoscrivere l'aumento di capitale era quella relativa al credito da finanziamento socio iscritto a bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 per l'ammontare di Euro 19.200,00 in conformità al deliberato dell'assemblea dei soci del 8 giugno 2012. Ciò posto, il Tribunale accertava che la società attrice non aveva offerto di sottoscrivere l'aumento di capitale per un numero di azioni corrispondenti mediante compensazione del suo credito da finanziamento soci per Euro 19.200,00, sicché, in mancanza del prospettato rifiuto da parte dell'amministratore di consentire la compensazione nei limiti del credito da finanziamento socio riconosciuto in bilancio, non poteva imputarsi agli organi sociali convenuti la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della società attrice. Con riguardo, poi, al danno lamentato dalla società attrice, il Tribunale rilevava che il danno emergente, costituito dal valore delle azioni, era stato commisurato dall'attrice non alla effettiva consistenza del patrimonio sociale al momento dell'operazione di ricapitalizzazione deliberata dall'assemblea del 26.7.2016, ma all'offerta di acquisto formulata da nel mese di agosto dell'anno prima, offerta che la stessa CP_16 attrice, a suo tempo, aveva reputato manifestamente eccessiva. Il lucro cessante era stato commisurato alla perdita del diritto ad una quota di utili con ogni probabilità inesistenti e sicuramente non distribuibili, in quanto risultanti dai bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2016 ed al 31.12.2017, pacificamente redatti ed approvati sulla base del precedente bilancio oggetto della declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Milano del 13.5.2019 n. 4563. Infine, la lamentata sottrazione dei “diritti alla liquidazione della propria partecipazione azionaria” a seguito della mancata messa in liquidazione dopo l'avvenuta sottoscrizione solo parziale dell'aumento di capitale inscindibile, ad avviso pag. 9/15 del Tribunale, era insussistente, giacché la società messa in liquidazione con patrimonio netto negativo non avrebbe avuto alcuna possibilità di effettuare distribuzioni ai soci all'esito della vendita dei beni e del pagamento di tutti i debiti sociali. Infine, l'inesistenza della pretesa creditoria posta a fondamento dell'azione revocatoria proposta avverso l'atto di scissione determinava, secondo il Tribunale, il difetto di legittimazione della società attrice, con conseguente rigetto anche della domNDa proposta nei confronti delle convenute e Controparte_7 [...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_5
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolNDo il Parte_1 seguente motivo di gravame: Erronea esclusione della sussistenza di un danno in relazione alla esclusione di dalla compagine sociale di Parte_1 Controparte_14
.
[...]
6. Si sono costituiti in giudizio Controparte_7 Controparte_5
, , e contestNDo CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 26.6.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di non costituita in giudizio CP_9 nonostante la ritualità della notifica, ha fissato udienza al 29.10.2025 per la rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 29.10.2025 – e i relativi termini – sono stati anticipati e, all'udienza del 18.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di insussistenza di un danno per la società attrice – odierna appellante - in conseguenza della esclusione della stessa dalla compagine sociale di CP_14 [...]
. CP_14
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale, secondo cui il patrimonio netto di era e sarebbe rimasto negativo, con conseguente CP_14 mancanza di utilità per nel mantenere la qualità di socia e nel far valere il Parte_1 proprio diritto alla liquidazione della quota. Secondo l'appellante, l'assunto del Tribunale si fondava sul valore del patrimonio netto della società risultante dai bilanci precedentemente invalidati, che, tuttavia, non offrivano una rappresentazione attendibile della situazione patrimoniale della società. L'appellante ha, inoltre, censurato la ritenuta mancata dimostrazione della richiesta di di partecipazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale per Euro Parte_1
19.200,00. A tale riguardo, ha rilevato che la comunicazione del 17.8.2016 (doc. 9 fasc. primo grado faceva riferimento agli importi di Euro 8.000,00 e Euro 18.000,00, Parte_1
pag. 10/15 che “rientrano e contengono il predetto importo di Euro 19.200,00” (cfr. appello pag. 9) e ha dedotto che l'ammontare del finanziamento soci di era stato oggetto di Parte_1 accertamento giudiziale. L'appellante ha censurato, poi, il criterio di valutazione delle azioni di cui è Parte_1 stata privata e del relativo valore di liquidazione, che è stato ancorato dal Tribunale al patrimonio netto, in violazione dell'art. 2437 ter comma 2 c.c. – norma dettata in tema di liquidazione del valore delle azioni in caso di recesso e applicabile per analogia in caso di esclusione della società – e senza tenere conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali e del valore di mercato delle azioni. A tale riguardo, l'appellante ha invocato l'offerta in prelazione di (doc. 11 CP_17 Con fasc. primo grado , gli utili riscossi da e sulla base dei bilanci Parte_1 CP_5
2016 e 2017 a seguito dell'esclusione di e il valore di alienazione del Parte_1 Con pacchetto azionario di e (quantificato in Euro 500.000,00, doc. 19 fasc. CP_5 primo grado , oltre a ulteriori indici emergenti dalla documentazione in atti Parte_1
(relazione peritale nel proc. ex art. 2409 c.c., doc. 10 fasc. primo grado Parte_1 business plan di per il periodo 2015-2016, doc. 28 fasc. primo grado CP_14 CP_10
.
[...]
Ha lamentato, inoltre, la mancata ammissione, da parte del primo giudice, di CTU contabile per la quantificazione del valore del pacchetto azionario di CP_14
L'appellante ha riproposto, infine, le domNDe formulate nel giudizio di primo grado in punto ammissibilità della sottoscrizione di aumento di capitale sociale mediante compensazione, sottoscrizione parziale e fittizia dell'aumento di capitale inscindibile, illegittimità e inefficacia della interazione di ricapitalizzazione della società, sussistenza della responsabilità aquiliana di Nexus e VR, della responsabilità dell'amministratore unico , ai sensi degli artt. 2395 c.c. e 2043 c.c., della responsabilità del CP_1 collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2047 c.c. per non avere approfondito le denunce dell'attrice e non avere assunto iniziative adeguate e, infine, la domNDa revocatoria della scissione parziale di Controparte_5
L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, CP_1 evidenziNDo la correttezza della valutazione del Tribunale in punto insussistenza del danno rivendicato da e del danno derivante dal mancato esercizio del diritto Parte_1 di opzione, stante il difetto di prova della volontà di di sottoscrizione Parte_1 dell'aumento di capitale.
Gli appellati , Controparte_7 Controparte_5 Controparte_2
e hanno eccepito l'inammissibilità del motivo di CP_3 CP_4 gravame, rilevNDo che aveva impugnato il solo capo di sentenza relativo al Parte_1 quantum risarcitorio, senza censurare il profilo dell'an, che risultava, pertanto, coperto da giudicato interno, con conseguente superfluità della trattazione del profilo del quantum. Hanno dedotto, inoltre, che l'impugnazione avversaria non si confrontava con gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della decisione in punto quantum, ma pag. 11/15 riguardava esclusivamente l'errata applicazione dell'art. 2347 ter c.c., norma che, tuttavia, era inconferente nel caso di specie. Infine, hanno eccepito la inammissibilità, irritualità e genericità delle contestazioni mosse da nei confronti di e Parte_1 Controparte_5 Controparte_7
e del collegio sindacale.
e hanno dedotto, altresì, CP_5 Controparte_5 Controparte_7
l'infondatezza della domNDa di revocatoria.
L'appellante ha precisato, negli scritti conclusivi, che l'impugnazione investiva anche il profilo dell'an, come si evinceva dalle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello. Ha evidenziato che le contestazioni relative all'entità del patrimonio di CP_14 riguardavano anche il profilo dell'an risarcitorio, in quanto il Tribunale aveva rigettato la domNDa risarcitoria, ritenendo insussistente la responsabilità dei convenuti, sulla scorta della erronea considerazione dell'assenza di danno in ragione dell'entità del patrimonio della società oggetto di ricapitalizzazione, senza esaminare i comportamenti dei convenuti ai fini della affermazione delle rispettive effettive responsabilità.
Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Anche a volere ritenere che costituiscano motivo di gravame sia il profilo dell'an, sia quello del quantum risarcitorio, rileva la Corte che l'appellante si è limitata a censurare la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alla consistenza del patrimonio netto di
, senza, tuttavia, confrontarsi con il ragionamento del primo Controparte_14 giudice, secondo cui la ravvisabilità della responsabilità prospettata dalla società attrice presuppone l'allegazione e la prova che: (i) l'alterazione della rappresentazione contabile della situazione patrimoniale si sia tradotta nella creazione artificiosa di una perdita del capitale sociale nella realtà inesistente, (ii) il preteso ostacolo all'esercizio da parte del socio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio abbia precluso all'attrice la partecipazione ad una ricapitalizzazione effettivamente necessaria, che avrebbe riportato la società ad operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha correttamente rilevato che la perdita del capitale sociale non era affatto artificiosa, ma realmente esistente, come risultava dalla sentenza del Tribunale di Milano (sentenza n. 4563/19, doc. 4 fasc. primo grado appellante), che aveva accertato la fondatezza di buona parte dei motivi di impugnazione proposti da al bilancio di esercizio 2015 di e aveva dichiarato la Parte_1 CP_14 nullità della delibera assembleare del 13.7.2016 di approvazione dello stesso e delle successive delibere dell'assemblea straordinaria di del 26.7.2019 di CP_14 approvazione del bilancio straordinario infrannuale al 30.5.2016, di ricapitalizzazione della società, di aumento del capitale sociale e di messa in liquidazione della società, in caso di mancata esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione. L'effettiva sussistenza della perdita del capitale sociale era nota alla stessa Parte_1 la quale aveva partecipato all'assemblea del 12.2.2016 di nel corso della quale il CP_14
pag. 12/15 Presidente del consiglio di amministrazione aveva illustrato la situazione patrimoniale e finanziaria della società, dNDo atto dell'esistenza di una perdita di Euro 900.000,00 – il cui ammontare era in fase di definitivo accertamento – che, ove confermata, avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 2447 c.c. (cfr. doc. 4 fasc. primo grado ). CP_1
Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto indimostrata la volontà di di Parte_1 sottoscrivere l'aumento di capitale sociale, in considerazione della genericità e confusività della missiva del 17.8.2016, peraltro priva di sottoscrizione (doc. 9 fasc. primo grado). La Corte condivide le valutazioni espresse dal primo giudice, in quanto prive di vizi logico-giuridici e fondate su un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze istruttorie. La deduzione dell'appellante, secondo cui la citata missiva del 17.8.2016 faceva riferimento agli importi di Euro 8.000,00 e Euro 18.000,00 che “rientrano e contengono il predetto importo di Euro 19.200,00” (cfr. atto di appello, pag. 9) è alquanto generica e comunque infondata nel merito, in quanto tale comunicazione – come rilevato dal primo giudice – contiene plurime proposte di compensazione alternative di svariati crediti anche di natura commerciale senza alcuna manifestazione della volontà di CP_10
i sottoscrivere l'aumento di capitale sociale per un importo di Euro 19.200,00.
[...]
A ciò occorre aggiungere che correttamente il Tribunale ha escluso che la ricapitalizzazione avrebbe portato la società in condizioni di equilibrio economico e finanziario, con conseguente insussistenza di un pregiudizio patrimoniale in capo a
Parte_1
Invero, anche a volere seguire l'impostazione dell'appellante – che propugna la tesi di una valutazione ampia del valore delle azioni, comprensiva, ai sensi dell'art. 2437 ter c.c., della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali e del valore di mercato delle azioni – gli elementi indicati per tale valutazione non sono decisivi. In primo luogo, l'offerta in prelazione di , come rilevato dal primo giudice, CP_17 era stata criticata dalla stessa appellante, che ne aveva evidenziato la eccessività. Si legge, infatti, nella missiva del 24.8.2015 inviata dal legale di a Parte_1 CP_14
e che “Ai sensi dell'art.
[...] Controparte_5 Parte_3
4.7 la ritiene il prezzo eccessivo e quindi esso dovrà essere determinato Parte_1 concordemente dalle parti” (doc. 11 fasc. primo grado . Parte_1
In secondo luogo, il riferimento agli utili riscossi da e CP_9 [...] sulla base dei bilanci 2016 e 2017 è alquanto generica e Controparte_5 indeterminata, non avendo l'appellante indicato il relativo ammontare e la data della riscossione né avendo offerto documentazione a supporto. In terzo luogo, il valore di alienazione del pacchetto azionario di e CP_9 [...]
- quantificato in Euro 500.000,00, doc. 19 fasc. primo Controparte_5 Con grado - riguarda il rapporto intercorso fra e in qualità di alienanti Parte_1 CP_5
e AL ND NC, in qualità di acquirente e il prezzo di cessione concordato fra tali parti va ricondotto alla normale dinamica esplicativa dell'autonomia negoziale. In quarto luogo, la relazione peritale redatta nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 2409 c.c. (doc. 10 fasc. primo grado consta di un mero estratto Parte_1
pag. 13/15 denominato “Documento di valutazione delle società e , che riporta in CP_14 CP_5 sintesi la valutazione del capitale economico di effettuata sulla base di diversi CP_14 metodi, indicati come “Metodo reddituale”, “Metodo patrimonio misto”, “Metodo multipli di borsa” e “Metodo transazioni comparabili”, senza indicazione alcuna dei criteri applicati, dei parametri esaminati e del procedimento di valutazione e, in ogni caso, risale al 5.11.2011, vale a dire, a circa cinque anni prima rispetto ai fatti di causa. Da ultimo, il business plan di relativo al periodo 2015-2016 (doc. 28 fasc. primo CP_14 grado , contiene una descrizione delle aree critiche aziendali, l'illustrazione Parte_1 degli obiettivi del piano dal 2015 al 2018, della “Pipeline al 03.08.2015 Enterprise” secondo le probabilità di vincita di gare e progetti, dell'investimento richiesto e la valutazione di alternative al piano. Si tratta di un documento di natura programmatica che non consente, in alcun modo, di apprezzare la consistenza patrimoniale della società. In tale contesto, deve essere confermata la valutazione del primo giudice di inammissibilità delle istanze istruttorie di in quanto i capi di prova orale Parte_1
(interrogatorio formale e prova testimoniale) vertono su fatti irrilevanti ai fini del decidere, la CTU contabile concerne accertamenti relativi alla corretta gestione economico finanziaria di nel periodo dal 2014 al 2017 e all'effettivo CP_14 versamento del capitale da parte di e al Parte_4 CP_1
31.12.2012, che esulano dal presente giudizio o che comunque, nella parte relativa alla valutazione del valore patrimoniale di all'epoca della ricapitalizzazione, ha CP_14 valore esplorativo e mira a sollevare la parte appellante dall'onere probatorio dei fatti costitutivi della domNDa. Parimenti, la richiesta di ordine di esibizione nei confronti della fallita è CP_14 inammissibile, trattNDosi di documentazione non indispensabile ai fini della decisione. Infine, anche la richiesta degli appellati , e Controparte_2 CP_3 CP_4
di emissione dell'ordine di esibizione nei confronti della fallita è
[...] CP_14 inammissibile, trattNDosi di documentazione non indispensabile ai fini della decisione.
2. In conclusione, per i motivi sopraesposti l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento (Euro 260.001,00-Euro 520.000,00), avuto riguardo al valore della controversia (Euro 346.734,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata (con esclusione, per , della liquidazione CP_1 della fase decisionale, stante il mancato deposito degli scritti conclusivi). Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciNDo, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7957/23 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28.9.2023 (pubblicata in data 12.10.2023), così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Parte_1
Euro 6.941,00 in favore di , oltre rimborso forfetario nella misura del CP_1
15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario;
in Euro 14.239,00 in favore di , e oltre Controparte_2 CP_11 CP_4 rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
in Euro 14.239,00 in favore di e oltre rimborso Controparte_7 Controparte_5 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 15/15
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3487/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – in persona dell'Amministratore Unico Dr. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Della Parte_2
Commenda n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli CP_1 C.F._1
(NA), Via San Tommaso D'Aquino n. 67, presso lo studio dell'Avv. Bruno Bisogno, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
) e (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Milano (MI), Piazzetta Guastalla n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappa, che li rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATI
(P.IVA ) – in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante e (P. IVA Controparte_6 Controparte_7
) – in persona del legale rappresentante elettivamente P.IVA_3 Controparte_8 domiciliate in Milano (MI), Via Cosimo del Fante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mosso, che le rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATE
(C.F. CP_9 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Per Parte_1
In accoglimento dell'appello riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7957/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023 a definizione del giudizio di primo grado RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, per tutti i motivi dedotti nel primo grado di giudizio e altresì, in punto di riforma della sentenza di primo grado e considerato il motivo di appello, nel presente grado di appello, sottoponendo a nuova valutazione il danno patito da in ragione dei fatti di cui è causa e conseguentemente CP_10 così giudicare: nel merito in primo luogo: dato atto ed accertata la responsabilità dei convenuti alla causazione del danno patito da “ in dipendenza delle circostanze e per Controparte_10
i titoli di cui in narrativa, dichiarare tenuti al risarcimento del danno e condannare le società “ , “ , “ , tutte in Controparte_7 Controparte_5 CP_9 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i Signori CP_1
, , , , in via tra loro solidale ovvero
[...] CP_4 CP_11 Controparte_2 subordinatamente per l'importo da determinarsi in ragione delle rispettive responsabilità, a versare a “ l'importo complessivo di € 346.734,00 o Controparte_10 quello maggiore o minore che dovesse risultare congruo in esito all'espletNDa istruttoria;
nel merito in secondo luogo, nei confronti delle convenute “ e Controparte_7
“ : dato atto ed accertati i presupposti e il credito Controparte_5 risarcitorio in capo a “ , in dipendenza dei fatti e titoli di cui in Controparte_10 narrativa, nei confronti, tra gli altri, di “ e “ Controparte_7 [...]
, dichiarNDo sussistenti i presupposti di legge, revocare, ai sensi Controparte_5 dell'art. 2901 c.c., dichiarNDolo inefficace nei confronti della società attrice, l'atto di scissione a rogito Notaio in data 12 giugno 2019 n. 19585/12108, Persona_1 dichiarNDo conseguentemente che forma la garanzia del credito risarcitorio vantato dalla società attrice l'intero patrimonio, nella consistenza antecedente l'atto di scissione, di “ , Partita Iva , (oggi Controparte_5 P.IVA_5 oggetto di scissione tra “ Partita Iva e “ Controparte_7 P.IVA_5 [...]
, Partita Iva , ivi compreso l'immobile di Controparte_5 P.IVA_2 proprietà sociale, consistente nell'unità immobiliare in Comune di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 24, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 313, mappale 142, subalterno 723, z.c. 2, Cat. A/10, Cl. 5, vani 14, Rendita Catastale € 8.495,72; in via istruttoria: si chiede che venga disposta CTU volta alla verifica della correttezza della rappresentazione delle poste attive e passive e in ogni caso di ogni elemento utile alla verifica della corretta gestione economico finanziaria della società a far tempo dall'esercizio 2014 sino all'esercizio 2017, con particolare riferimento alla verifica delle fatture effettivamente emesse e effettivamente ricevute nei predetti esercizi. Altresì si chiede che venga disposta Consulenza Tecnica volta all'accertamento dell'effettivo versamento del capitale da parte di e al 31.12.2012. CP_12 CP_9 CP_1
pag. 2/15 Si chiede inoltre per quanto possa occorrere che venga disposta CTU volta alla conferma della valutazione della valore patrimoniale dell'azienda esercitata da Qualta SpA, all'epoca della ricapitalizzazione (agosto 2016) e della alienazione del pacchetto azionario a AL ND NC SR (aprile 2017), anche con riferimento al valore del patrimonio della controllata Controparte_13
Si chiede che venga ordinata alla convenuta l'esibizione, ai Controparte_14 sensi dell'art. 210 cpc, della documentazione inerente l'esito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate riferito allo spesometro, di cui al documento prodotto sub doc. 25 del fascicolo di primo grado. Si chiede altresì che venga ordinata alla convenuta Controparte_14
l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, di copia del Registro Iva acquisti 2014, della dichiarazione Iva 2014, del libro giornale 2014 e del registro Iva vendite 2014. Si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale dei convenuti
[...]
e nonché testimoniale indicNDosi a teste il Signor CP_2 CP_3 Tes_1
(già socio di sui seguenti capitoli:
[...] Controparte_5
1) “vero che il Dottor svolgeva abitualmente attività professionale, in Controparte_2 qualità di consulente del lavoro a beneficio di a far Controparte_5 tempo dalla seconda metà del 2014 e sino a tutto l'anno 2016 e comunque a data successiva alla nomina a membro del Collegio Sindacale di Qualta SpA”;
2) “vero che la Dottoressa svolgeva abitualmente attività professionale, in CP_3 qualità di commercialista a beneficio di a far tempo Controparte_5 dalla seconda metà del 2014 e sino a tutto l'anno 2016 e comunque a data successiva alla nomina a membro del Collegio Sindacale di Qualta SpA”. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
-rigettare l'appello promosso e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 7957/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data del 12.10.2023, pubblicata in pari data, che ha rigettato le domNDe tutte proposte dalla nei confronti Controparte_10 della esponente in quanto infondate per le ragioni esposte e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni sollevate dalla detta società nel giudizio di primo grado per le motivazioni esposte nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per , e Controparte_2 CP_3 CP_4
Nel merito e in ogni caso 1. Rigettare l'appello proposto da e tutte le domNDe dalla stessa CP_10 formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2023 n. 7957/2023 a definizione del giudizio RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, notificata il 7 novembre 2023;
pag. 3/15 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
2. Respingere integralmente tutte le domNDe proposte nel presente giudizio nei confronti del dott. , della dott.ssa e del dott. Controparte_2 CP_3 CP_4
, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti;
[...]
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domNDe svolte nei confronti dei suddetti
3. Accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascuno dei suddetti Sindaci e degli altri convenuti nell'origine del denegato danno che dovesse eventualmente riconoscersi in capo a controparte e, per l'effetto, condannare ciascun appellato ritenuto responsabile a tenere indenne e manlevare gli esponenti Sindaci da ogni eventuale condanna nei loro confronti al risarcimento di eventuale danno nei confronti dell'appellante e, in ogni caso, condannare ciascun appellato al pagamento in favore dei Sindaci , previa graduazione delle rispettive responsabilità, di quanto gli stessi dovessero in futuro corrispondere a parte appellante in ragione della emanNDa sentenza Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria
4. Disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di in CP_14 liquidazione del libro dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale e, segnatamente, di estratto relativo a: a. Verbale insediamento 18mar16; b. verbale trimestrale 3giu2016; c. verbale trimestrale 1sett16; d. verbale trimestrale 30nov16; e. verbale trimestrale 27feb17; f. verbale trimestrale 10apr17;
5. Disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c nei confronti di CP_14
avente ad oggetto le dichiarazioni IRAP dalla stessa presentate per il
[...] periodo 2015 e 2016. CP_1
6. Rilevare l'assenza di pertinenza tra le prove documentali dedotte da in primo grado e la materia del giudizio, ivi compresa l'azione esercitata nei confronti degli esponenti, con adozione degli inerenti provvedimenti. CP_1
7. Rigettare la richiesta di CTU formulata da , avendo la stessa un oggetto generico, percipiente ed esplorativo e riguardNDo aspetti e temi del tutto estranei a quelli posti dalla stessa attrice come thema decidendum.
8. Respingere e stralciare il doc 37 allegato alla Memoria ex art. 183 VI comma n. 3 CP_1 c.p.c. di in primo grado, stante la tardività della produzione e la sua conseguente inammissibilità, trattNDosi di un certificato anagrafico relativo alla dott.ssa CP_3
(ferma l'irrilevanza nel merito delle finalità per le quali tale documento viene prodotto,
pag. 4/15 come esplicitate dalla stessa controparte nell'atto testé menzionato), esso poteva e doveva essere acquisito e prodotto da controparte (che, si rammenta ha incardinato il presente giudizio con atto di citazione notificato il 17.9.2019) nei termini previsti per il deposito delle produzioni documentali a prova diretta nelle sedi deputate.
9. Si rimette al Giudicante circa (i) l'ammissione dell'ordine di esibizione articolato da CP_1
nei confronti di allora in bonis;
(ii) l'ammissione della CP_14 CP_14 CP_1 prova orale per testi e interrogatorio formale degli esponenti richiesta da , non senza ribadirne l'inopportunità, in considerazione dell'assenza di rilevanza delle circostanze capitolate (comunque contestate e smentite fermamente) rispetto alla materia del giudizio;
(iii) l'eventuale acquisizione di atti e documenti inerenti procedimento penale RG n. 1268/2021 avanti il Tribunale di Milano. Con ogni più ampia riserva, ci si riporta alle produzioni effettuate con gli atti depositati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Si insiste nelle produzioni già effettuate.
Per Controparte_5
Nel merito e in ogni caso:
1.Rigettare l'appello proposto da e tutte le domNDe dalla stessa CP_10 formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2023 n. 7957/2023 a definizione del giudizio RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, notificata il 7 novembre 2023; Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
2.Rigettare tutte le domNDe proposte da nei confronti di CP_10 [...] nel giudizio di primo grado rg n. 45415/2019 e richiamate Controparte_5 in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi indicati in atti.
3.Rigettare la domNDa di risarcimento rivolta nel merito da nei CP_10 confronti dell'esponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti;
4.Rigettare la domNDa di inefficacia relativa formulata da ex art. 2901 CP_10 cod civ in relazione all'atto di scissione di cui in atti, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti
5.Rigettare tutte le ulteriori domNDe e istanze avversarie, formulate nei confronti dell'esponente a qualsiasi titolo. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva, stante l'omessa identificazione da controparte dell'identificazione tanto della condotta asseritamente lesiva ascritta all'esponente, quanto del danno che ne sarebbe occorso in conseguenza alla controparte medesima, l'esponente insiste per l'ammissione delle produzioni documentali effettuate in entrambi i gradi di giudizio, a prova diretta e contraria, e si oppone all'ammissione di tutte le
pag. 5/15 CP_1 prove articolate da , in entrambi i gradi di giudizio, per le ragioni esposte negli atti depositati e da intendersi qui ritrascritti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Si insiste nelle produzioni agli atti.
Per Controparte_7
Nel merito e in ogni caso
1. Rigettare l'appello proposto da e tutte le domNDe dalla stessa CP_10 formulate, per i motivi articolati, e, per l'effetto, confermare, con ogni più ampia declaratoria dovesse rendersi necessaria, le statuizioni rese in primo grado dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 12 ottobre 2023 n. 7957/2023 a definizione del giudizio RG 45415/2019, Rep. n. 8504/2023, notificata il 7 novembre 2023; Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.
2. Rigettare tutte le domNDe proposte da nei confronti di CP_10 CP_7 nel giudizio di primo grado rg n. 45415/2019 e richiamate in appello, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi indicati in atti.
3. Rigettare la domNDa di risarcimento rivolta nel merito da nei CP_10 confronti dell'esponente, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti;
4. Rigettare la domNDa di inefficacia relativa formulata da ex art. 2901 CP_10 cod civ in relazione all'atto di scissione di cui in atti, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti
5. Rigettare tutte le ulteriori domNDe e istanze avversarie, formulate nei confronti dell'esponente a qualsiasi titolo. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva, stante l'omessa identificazione da controparte dell'identificazione tanto della condotta asseritamente lesiva ascritta all'esponente, quanto del danno che ne sarebbe occorso in conseguenza alla controparte medesima, l'esponente insiste per l'ammissione delle produzioni documentali effettuate in primo e secondo grado, a prova diretta e contraria, e si oppone all'ammissione di tutte le prove CP_1 articolate da in primo e secondo grado, per le ragioni esposte negli atti depositati e da intendersi qui ritrascritti. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 13.9.2019, proponeva azione Parte_1 di responsabilità, ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2395 c.c. e 2043 c.c., nei confronti di
, e , Controparte_14 CP_9 Controparte_7 CP_1 amministratore di e dei componenti del collegio sindacale, CP_14 CP_4
, e .
[...] CP_11 Controparte_2
L'attrice deduceva:
pag. 6/15 -di essere socia, titolare del 16% del capitale sociale di di cui erano socie CP_14 anche e CP_9 Controparte_7
-di avere i convenuti determinato la perdita del capitale sociale di CP_14 attraverso un'operazione di “affossamento controllato” di detta società, che ne aveva reso necessaria la ricapitalizzazione, ai sensi dell'art. 2447 c.c., ben sapendo che le condizioni di difficoltà finanziaria della società non avrebbero consentito di sottoscrivere in danaro l'aumento di capitale;
-di avere i convenuti impedito all'attrice di utilizzare il credito per finanziamento socio di Euro 168.200,00 per partecipare all'operazione di ricapitalizzazione di CP_14 al fine di estrometterla dalla compagine sociale;
-di avere il Tribunale di Milano, con sentenza del 13.5.2019, n. 4563, passata in giudicato, riconosciuto l'invalidità delle delibere di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e della situazione patrimoniale al 30.5.2016, anche con riferimento alla mancata appostazione in bilancio del credito di per finanziamento socio di CP_10
Euro 168.200,00;
-di avere le due socie e sottoscritto il capitale sociale per il CP_9 Controparte_7 minore importo di Euro 700.000,00, non versato, nonostante l'assunzione dell'obbligo di versare l'aumento di capitale inscindibile sino a Euro 1.000.000,00 e di avere, in seguito, ceduto le azioni non liberate a AL And NC S.r.l. al prezzo di Euro 500.000,00;
-di avere l'ex amministratore , pur conoscendo le condizioni di CP_1 difficoltà finanziaria, impedito all'attrice l'esercizio del diritto di opzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale per un importo corrispondente al credito per finanziamento socio accertato in sentenza o, comunque, per la minor somma di Euro 19.200,00 riconosciuta in bilancio, come da comunicazione del 17.8.2016;
-di essere stato il collegio sindacale inerte, nonostante le sollecitazioni dell'attrice.
- di essere il danno subito dall'attrice pari a: a) perdita del valore della quota del 16% del capitale sociale da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio sociale all'epoca dell'esclusione, stimabile in Euro 240.000,00, sulla base dell'offerta di acquisto delle partecipazioni formulata dal
CP_15
b) perdita della percentuale di utili spettanti sulla base delle risultanze dei relativi bilanci per gli anni 2016 e 2017, in proporzione alla quota del 22,86%, che avrebbe conseguito ove avesse partecipato all'operazione di ricapitalizzazione, pari ad Euro 49.130,00 per l'anno 2016 e ad Euro 57.604,00 per l'anno 2017;
-di avere, il 12.6.2019, la socia, all'epoca denominata Controparte_5
compiuto un'operazione di scissione parziale, assumendo la nuova
[...] denominazione di e costituendo come beneficiaria la nuova CP_5 CP_7 [...]
a cui è stato assegnato l'unico cespite immobiliare (sito Controparte_5 in via Vittorio Veneto n. 24 a Milano), costituente la garanzia generale del credito risarcitorio azionato;
pag. 7/15 -di essere l'operazione di scissione un atto in frode ai creditori, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., mentre la nuova Nexus Advanced Technologie s.r.l., beneficiaria della scissione, doveva ritenersi responsabile del danno ai sensi dell'art. 2506 bis c.c. L'attrice chiedeva la condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno pari a Euro 346.734,00 e la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di scissione della socia a garanzia del Controparte_5 credito risarcitorio.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti , Controparte_14 CP_9 [...]
, amministratore di e il collegio sindacale, CP_7 CP_1 CP_14 chiedendo il rigetto delle domNDe attoree.
3. Il giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento di Controparte_14
(pronunciato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.10.2021, n. 695) e successivamente riassunto dall'attrice nei confronti dei convenuti, con esclusione del fallimento di . Controparte_14
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 28.9.2023 (sentenza n. 7957/23, pubblicata in data 12.10.2023), dichiarava l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto fra e , rigettava le Parte_1 Controparte_14 domNDe proposte da nei confronti degli altri convenuti e condannava Controparte_10
l'attrice alla rifusione delle spese lite in favore dei convenuti. Il Tribunale premetteva che la ravvisabilità della responsabilità prospettata dalla società attrice presupponeva l'allegazione e la prova che l'alterazione della rappresentazione contabile della situazione patrimoniale si fosse tradotta nella creazione artificiosa di una perdita del capitale sociale, nella realtà inesistente o, in alternativa, che il preteso ostacolo all'esercizio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio le avesse precluso la partecipazione ad una ricapitalizzazione effettivamente necessaria che avrebbe riportato la società ad operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. Secondo il Tribunale, tali presupposti erano insussistenti nel caso di specie, in quanto, nel momento in cui si era proceduto all'operazione di ricapitalizzazione contestata, la società aveva effettivamente perso il capitale sociale ed operava a patrimonio netto negativo, come emergeva dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4563/2019, che aveva accertato che la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2015 conteneva una svalutazione di poste passive e una sopravalutazione di poste attive, con la conseguenza che ove la rappresentazione contabile fosse stata veritiera il patrimonio netto della società sarebbe stato negativo per un importo ancora maggiore. Inoltre, la stessa aveva ammesso la sussistenza di una passività superiore di oltre 700 Parte_1 mila Euro e di una situazione rilevante a norma dell'art. 2447 c.c. e la società era in condizioni economiche e finanziarie molto critiche già prima dell'assunzione della carica da parte dell'amministratore e dei sindaci convenuti, come emergeva sia dal verbale dell'assemblea dei soci del 12.2.2016, sia dalla denuncia della stessa società
pag. 8/15 attrice al collegio sindacale del 25.7.2016, con la conseguenza che la società operava a patrimonio netto negativo, quantomeno dalla chiusura dell'esercizio al 31.12.2015. In tale contesto – osservava il primo giudice - la ricostituzione del capitale sociale perduto si era resa necessaria addirittura in relazione a perdite di un importo maggiore rispetto a quelle risultanti dal bilancio e dalla situazione patrimoniale oggetto di declaratoria di nullità da parte del Tribunale di Milano nella citata sentenza (n. 4563/2019). Il Tribunale escludeva che le condotte degli organi sociali riconducibili all'alterazione dei dati contabili potessero avere avuto una incidenza causale nella genesi del danno da perdita della partecipazione sociale lamentato dall'attrice e rilevava che tale danno era derivato da perdite maturate dalla società nell'esercizio dell'attività di impresa ben prima dell'assunzione della carica da parte dell'amministratore e dei sindaci. Con riguardo al preteso ostacolo all'esercizio del diritto di opzione mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale con compensazione del credito da finanziamento socio, il primo giudice rilevava che, in presenza di contestazioni sull'entità dei crediti vantati dalla società attrice nei confronti di - all'epoca non ancora risolte in sede CP_14 giudiziale - l'unica pretesa certa, liquida ed esigibile che l'attrice avrebbe potuto offrire di porre in compensazione per sottoscrivere l'aumento di capitale era quella relativa al credito da finanziamento socio iscritto a bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 per l'ammontare di Euro 19.200,00 in conformità al deliberato dell'assemblea dei soci del 8 giugno 2012. Ciò posto, il Tribunale accertava che la società attrice non aveva offerto di sottoscrivere l'aumento di capitale per un numero di azioni corrispondenti mediante compensazione del suo credito da finanziamento soci per Euro 19.200,00, sicché, in mancanza del prospettato rifiuto da parte dell'amministratore di consentire la compensazione nei limiti del credito da finanziamento socio riconosciuto in bilancio, non poteva imputarsi agli organi sociali convenuti la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della società attrice. Con riguardo, poi, al danno lamentato dalla società attrice, il Tribunale rilevava che il danno emergente, costituito dal valore delle azioni, era stato commisurato dall'attrice non alla effettiva consistenza del patrimonio sociale al momento dell'operazione di ricapitalizzazione deliberata dall'assemblea del 26.7.2016, ma all'offerta di acquisto formulata da nel mese di agosto dell'anno prima, offerta che la stessa CP_16 attrice, a suo tempo, aveva reputato manifestamente eccessiva. Il lucro cessante era stato commisurato alla perdita del diritto ad una quota di utili con ogni probabilità inesistenti e sicuramente non distribuibili, in quanto risultanti dai bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2016 ed al 31.12.2017, pacificamente redatti ed approvati sulla base del precedente bilancio oggetto della declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Milano del 13.5.2019 n. 4563. Infine, la lamentata sottrazione dei “diritti alla liquidazione della propria partecipazione azionaria” a seguito della mancata messa in liquidazione dopo l'avvenuta sottoscrizione solo parziale dell'aumento di capitale inscindibile, ad avviso pag. 9/15 del Tribunale, era insussistente, giacché la società messa in liquidazione con patrimonio netto negativo non avrebbe avuto alcuna possibilità di effettuare distribuzioni ai soci all'esito della vendita dei beni e del pagamento di tutti i debiti sociali. Infine, l'inesistenza della pretesa creditoria posta a fondamento dell'azione revocatoria proposta avverso l'atto di scissione determinava, secondo il Tribunale, il difetto di legittimazione della società attrice, con conseguente rigetto anche della domNDa proposta nei confronti delle convenute e Controparte_7 [...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_5
5. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolNDo il Parte_1 seguente motivo di gravame: Erronea esclusione della sussistenza di un danno in relazione alla esclusione di dalla compagine sociale di Parte_1 Controparte_14
.
[...]
6. Si sono costituiti in giudizio Controparte_7 Controparte_5
, , e contestNDo CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 26.6.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia di non costituita in giudizio CP_9 nonostante la ritualità della notifica, ha fissato udienza al 29.10.2025 per la rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 29.10.2025 – e i relativi termini – sono stati anticipati e, all'udienza del 18.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale di insussistenza di un danno per la società attrice – odierna appellante - in conseguenza della esclusione della stessa dalla compagine sociale di CP_14 [...]
. CP_14
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale, secondo cui il patrimonio netto di era e sarebbe rimasto negativo, con conseguente CP_14 mancanza di utilità per nel mantenere la qualità di socia e nel far valere il Parte_1 proprio diritto alla liquidazione della quota. Secondo l'appellante, l'assunto del Tribunale si fondava sul valore del patrimonio netto della società risultante dai bilanci precedentemente invalidati, che, tuttavia, non offrivano una rappresentazione attendibile della situazione patrimoniale della società. L'appellante ha, inoltre, censurato la ritenuta mancata dimostrazione della richiesta di di partecipazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale per Euro Parte_1
19.200,00. A tale riguardo, ha rilevato che la comunicazione del 17.8.2016 (doc. 9 fasc. primo grado faceva riferimento agli importi di Euro 8.000,00 e Euro 18.000,00, Parte_1
pag. 10/15 che “rientrano e contengono il predetto importo di Euro 19.200,00” (cfr. appello pag. 9) e ha dedotto che l'ammontare del finanziamento soci di era stato oggetto di Parte_1 accertamento giudiziale. L'appellante ha censurato, poi, il criterio di valutazione delle azioni di cui è Parte_1 stata privata e del relativo valore di liquidazione, che è stato ancorato dal Tribunale al patrimonio netto, in violazione dell'art. 2437 ter comma 2 c.c. – norma dettata in tema di liquidazione del valore delle azioni in caso di recesso e applicabile per analogia in caso di esclusione della società – e senza tenere conto della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali e del valore di mercato delle azioni. A tale riguardo, l'appellante ha invocato l'offerta in prelazione di (doc. 11 CP_17 Con fasc. primo grado , gli utili riscossi da e sulla base dei bilanci Parte_1 CP_5
2016 e 2017 a seguito dell'esclusione di e il valore di alienazione del Parte_1 Con pacchetto azionario di e (quantificato in Euro 500.000,00, doc. 19 fasc. CP_5 primo grado , oltre a ulteriori indici emergenti dalla documentazione in atti Parte_1
(relazione peritale nel proc. ex art. 2409 c.c., doc. 10 fasc. primo grado Parte_1 business plan di per il periodo 2015-2016, doc. 28 fasc. primo grado CP_14 CP_10
.
[...]
Ha lamentato, inoltre, la mancata ammissione, da parte del primo giudice, di CTU contabile per la quantificazione del valore del pacchetto azionario di CP_14
L'appellante ha riproposto, infine, le domNDe formulate nel giudizio di primo grado in punto ammissibilità della sottoscrizione di aumento di capitale sociale mediante compensazione, sottoscrizione parziale e fittizia dell'aumento di capitale inscindibile, illegittimità e inefficacia della interazione di ricapitalizzazione della società, sussistenza della responsabilità aquiliana di Nexus e VR, della responsabilità dell'amministratore unico , ai sensi degli artt. 2395 c.c. e 2043 c.c., della responsabilità del CP_1 collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2047 c.c. per non avere approfondito le denunce dell'attrice e non avere assunto iniziative adeguate e, infine, la domNDa revocatoria della scissione parziale di Controparte_5
L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, CP_1 evidenziNDo la correttezza della valutazione del Tribunale in punto insussistenza del danno rivendicato da e del danno derivante dal mancato esercizio del diritto Parte_1 di opzione, stante il difetto di prova della volontà di di sottoscrizione Parte_1 dell'aumento di capitale.
Gli appellati , Controparte_7 Controparte_5 Controparte_2
e hanno eccepito l'inammissibilità del motivo di CP_3 CP_4 gravame, rilevNDo che aveva impugnato il solo capo di sentenza relativo al Parte_1 quantum risarcitorio, senza censurare il profilo dell'an, che risultava, pertanto, coperto da giudicato interno, con conseguente superfluità della trattazione del profilo del quantum. Hanno dedotto, inoltre, che l'impugnazione avversaria non si confrontava con gli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della decisione in punto quantum, ma pag. 11/15 riguardava esclusivamente l'errata applicazione dell'art. 2347 ter c.c., norma che, tuttavia, era inconferente nel caso di specie. Infine, hanno eccepito la inammissibilità, irritualità e genericità delle contestazioni mosse da nei confronti di e Parte_1 Controparte_5 Controparte_7
e del collegio sindacale.
e hanno dedotto, altresì, CP_5 Controparte_5 Controparte_7
l'infondatezza della domNDa di revocatoria.
L'appellante ha precisato, negli scritti conclusivi, che l'impugnazione investiva anche il profilo dell'an, come si evinceva dalle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello. Ha evidenziato che le contestazioni relative all'entità del patrimonio di CP_14 riguardavano anche il profilo dell'an risarcitorio, in quanto il Tribunale aveva rigettato la domNDa risarcitoria, ritenendo insussistente la responsabilità dei convenuti, sulla scorta della erronea considerazione dell'assenza di danno in ragione dell'entità del patrimonio della società oggetto di ricapitalizzazione, senza esaminare i comportamenti dei convenuti ai fini della affermazione delle rispettive effettive responsabilità.
Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Anche a volere ritenere che costituiscano motivo di gravame sia il profilo dell'an, sia quello del quantum risarcitorio, rileva la Corte che l'appellante si è limitata a censurare la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alla consistenza del patrimonio netto di
, senza, tuttavia, confrontarsi con il ragionamento del primo Controparte_14 giudice, secondo cui la ravvisabilità della responsabilità prospettata dalla società attrice presuppone l'allegazione e la prova che: (i) l'alterazione della rappresentazione contabile della situazione patrimoniale si sia tradotta nella creazione artificiosa di una perdita del capitale sociale nella realtà inesistente, (ii) il preteso ostacolo all'esercizio da parte del socio del diritto di opzione mediante compensazione del credito da finanziamento iscritto a bilancio abbia precluso all'attrice la partecipazione ad una ricapitalizzazione effettivamente necessaria, che avrebbe riportato la società ad operare in condizioni di equilibrio economico e finanziario. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha correttamente rilevato che la perdita del capitale sociale non era affatto artificiosa, ma realmente esistente, come risultava dalla sentenza del Tribunale di Milano (sentenza n. 4563/19, doc. 4 fasc. primo grado appellante), che aveva accertato la fondatezza di buona parte dei motivi di impugnazione proposti da al bilancio di esercizio 2015 di e aveva dichiarato la Parte_1 CP_14 nullità della delibera assembleare del 13.7.2016 di approvazione dello stesso e delle successive delibere dell'assemblea straordinaria di del 26.7.2019 di CP_14 approvazione del bilancio straordinario infrannuale al 30.5.2016, di ricapitalizzazione della società, di aumento del capitale sociale e di messa in liquidazione della società, in caso di mancata esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione. L'effettiva sussistenza della perdita del capitale sociale era nota alla stessa Parte_1 la quale aveva partecipato all'assemblea del 12.2.2016 di nel corso della quale il CP_14
pag. 12/15 Presidente del consiglio di amministrazione aveva illustrato la situazione patrimoniale e finanziaria della società, dNDo atto dell'esistenza di una perdita di Euro 900.000,00 – il cui ammontare era in fase di definitivo accertamento – che, ove confermata, avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 2447 c.c. (cfr. doc. 4 fasc. primo grado ). CP_1
Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto indimostrata la volontà di di Parte_1 sottoscrivere l'aumento di capitale sociale, in considerazione della genericità e confusività della missiva del 17.8.2016, peraltro priva di sottoscrizione (doc. 9 fasc. primo grado). La Corte condivide le valutazioni espresse dal primo giudice, in quanto prive di vizi logico-giuridici e fondate su un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze istruttorie. La deduzione dell'appellante, secondo cui la citata missiva del 17.8.2016 faceva riferimento agli importi di Euro 8.000,00 e Euro 18.000,00 che “rientrano e contengono il predetto importo di Euro 19.200,00” (cfr. atto di appello, pag. 9) è alquanto generica e comunque infondata nel merito, in quanto tale comunicazione – come rilevato dal primo giudice – contiene plurime proposte di compensazione alternative di svariati crediti anche di natura commerciale senza alcuna manifestazione della volontà di CP_10
i sottoscrivere l'aumento di capitale sociale per un importo di Euro 19.200,00.
[...]
A ciò occorre aggiungere che correttamente il Tribunale ha escluso che la ricapitalizzazione avrebbe portato la società in condizioni di equilibrio economico e finanziario, con conseguente insussistenza di un pregiudizio patrimoniale in capo a
Parte_1
Invero, anche a volere seguire l'impostazione dell'appellante – che propugna la tesi di una valutazione ampia del valore delle azioni, comprensiva, ai sensi dell'art. 2437 ter c.c., della consistenza patrimoniale, delle prospettive reddituali e del valore di mercato delle azioni – gli elementi indicati per tale valutazione non sono decisivi. In primo luogo, l'offerta in prelazione di , come rilevato dal primo giudice, CP_17 era stata criticata dalla stessa appellante, che ne aveva evidenziato la eccessività. Si legge, infatti, nella missiva del 24.8.2015 inviata dal legale di a Parte_1 CP_14
e che “Ai sensi dell'art.
[...] Controparte_5 Parte_3
4.7 la ritiene il prezzo eccessivo e quindi esso dovrà essere determinato Parte_1 concordemente dalle parti” (doc. 11 fasc. primo grado . Parte_1
In secondo luogo, il riferimento agli utili riscossi da e CP_9 [...] sulla base dei bilanci 2016 e 2017 è alquanto generica e Controparte_5 indeterminata, non avendo l'appellante indicato il relativo ammontare e la data della riscossione né avendo offerto documentazione a supporto. In terzo luogo, il valore di alienazione del pacchetto azionario di e CP_9 [...]
- quantificato in Euro 500.000,00, doc. 19 fasc. primo Controparte_5 Con grado - riguarda il rapporto intercorso fra e in qualità di alienanti Parte_1 CP_5
e AL ND NC, in qualità di acquirente e il prezzo di cessione concordato fra tali parti va ricondotto alla normale dinamica esplicativa dell'autonomia negoziale. In quarto luogo, la relazione peritale redatta nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 2409 c.c. (doc. 10 fasc. primo grado consta di un mero estratto Parte_1
pag. 13/15 denominato “Documento di valutazione delle società e , che riporta in CP_14 CP_5 sintesi la valutazione del capitale economico di effettuata sulla base di diversi CP_14 metodi, indicati come “Metodo reddituale”, “Metodo patrimonio misto”, “Metodo multipli di borsa” e “Metodo transazioni comparabili”, senza indicazione alcuna dei criteri applicati, dei parametri esaminati e del procedimento di valutazione e, in ogni caso, risale al 5.11.2011, vale a dire, a circa cinque anni prima rispetto ai fatti di causa. Da ultimo, il business plan di relativo al periodo 2015-2016 (doc. 28 fasc. primo CP_14 grado , contiene una descrizione delle aree critiche aziendali, l'illustrazione Parte_1 degli obiettivi del piano dal 2015 al 2018, della “Pipeline al 03.08.2015 Enterprise” secondo le probabilità di vincita di gare e progetti, dell'investimento richiesto e la valutazione di alternative al piano. Si tratta di un documento di natura programmatica che non consente, in alcun modo, di apprezzare la consistenza patrimoniale della società. In tale contesto, deve essere confermata la valutazione del primo giudice di inammissibilità delle istanze istruttorie di in quanto i capi di prova orale Parte_1
(interrogatorio formale e prova testimoniale) vertono su fatti irrilevanti ai fini del decidere, la CTU contabile concerne accertamenti relativi alla corretta gestione economico finanziaria di nel periodo dal 2014 al 2017 e all'effettivo CP_14 versamento del capitale da parte di e al Parte_4 CP_1
31.12.2012, che esulano dal presente giudizio o che comunque, nella parte relativa alla valutazione del valore patrimoniale di all'epoca della ricapitalizzazione, ha CP_14 valore esplorativo e mira a sollevare la parte appellante dall'onere probatorio dei fatti costitutivi della domNDa. Parimenti, la richiesta di ordine di esibizione nei confronti della fallita è CP_14 inammissibile, trattNDosi di documentazione non indispensabile ai fini della decisione. Infine, anche la richiesta degli appellati , e Controparte_2 CP_3 CP_4
di emissione dell'ordine di esibizione nei confronti della fallita è
[...] CP_14 inammissibile, trattNDosi di documentazione non indispensabile ai fini della decisione.
2. In conclusione, per i motivi sopraesposti l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento (Euro 260.001,00-Euro 520.000,00), avuto riguardo al valore della controversia (Euro 346.734,00), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata (con esclusione, per , della liquidazione CP_1 della fase decisionale, stante il mancato deposito degli scritti conclusivi). Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciNDo, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7957/23 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28.9.2023 (pubblicata in data 12.10.2023), così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Parte_1
Euro 6.941,00 in favore di , oltre rimborso forfetario nella misura del CP_1
15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario;
in Euro 14.239,00 in favore di , e oltre Controparte_2 CP_11 CP_4 rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
in Euro 14.239,00 in favore di e oltre rimborso Controparte_7 Controparte_5 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 15/15