Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Alessandra Iazzi
e
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alessandra Iazzi
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
1. I coniugi e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Controparte_1 Parte_1
2. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della ste 300,00 al mese, d i anno secondo gli indici ISTAT;
detta somma dovrà essere corrisposta anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla signora La signora provvederà a fornire al Parte_1 Parte_1 signor le coordinate bancarie del nuovo conto corrente bancario o postale intestato Controparte_1 alla m
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i ricorrenti nella misura pari al 50% ciascuno, sita in Allumiere (RM), Via Vittorio Bachelet, n.8, Pal. B, posta al piano quarto, distinto con il numero interno
4. I coniugi si prestano, fin d'ora, reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
5. Al fine di regolare i rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi e di risolvere definitivamente la loro crisi coniugale, il signor si obbliga sin da ora a trasferire alla signora Controparte_1 Parte_1 tutti i suoi diritti immo relativi oneri di natura economica che grav anche quelli di spettanza della signora – ossia: • -quota pari ad un mezzo indiviso in piena Parte_1 proprietà dell'appartamento sito in A ttorio Bachelet, n.c.8, palazzina B, int.7/8, censito al Catasto del Comune di Allumiere al foglio 25, particella 314, sub.8; • -piena proprietà del locale negozio sito in Tolfa, con accesso dal Viale 5 Italia nn.51/53, piano terra, censito al Catasto del Comune di Tolfa al foglio 27, particella 430, sub. 2; • -quota pari ad un terzo indiviso in piena proprietà dell'appartamento sito in Allumiere, Via Dante Alighieri, n.19, piano primo, censito al Catasto del Comune di Allumiere al foglio 23, particella 114, sub.501. La suddetta cessione verrà formalizzata dinanzi ad un Notaio scelto dalle parti entro 30 giorni dall'avvenuta omologa della presente separazione personale;
tutte le spese relative all'atto di cessione saranno a carico del signor I signori Controparte_1 CP_1
e fanno espressamente atto predetta
[...] Parte_1 patrimoniale contenuta nel presente accordo è funzionale e indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale (AG. Entrate Circ. 65/E DEL 16.7.15)
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.04.25
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso