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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12441 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 24063 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 5.09.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Paolo Parte_1
Maldera ed elettivamente domiciliato alla Via Orazio n. 3;
-ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Valentina Antonelli ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n.81 presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale n. 09720230222157526000, con la quale gli è stato intimato il pagamento di euro 44.232,99 sulla base di sanzione amministrativa iscritta a ruolo da
CP_1
A sostegno della domanda ha eccepito: il difetto del titolo esecutivo quale la Determinazione
Dirigenziale n. 95190014542 emessa da annullato con sentenza n. 10451/2021, CP_1
emessa dalla Sez. II del Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento n R.G. 72681/2019;
Si è costituita chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere CP_1
con compensazione delle spese di lite, atteso l'intervenuto discarico delle somme iscritte a ruolo sulla scorta delle verifiche effettuate;
Si è costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva in ordine all'avvenuto annullamento della Determinazione dirigenziale posta a fondamento della cartella, spettante all'ente l'ente impositore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, nonostante l'annullamento della Determinazione medesima;
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere delle somme iscritte a ruolo, per effetto del discarico operato da CP_1
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n.
1047).
Nel caso in esame, il credito è stato iscritte a ruolo dall'Amministrazione sulla base di un titolo annullato come disposto con sentenza n. 10451/2021 resa nel procedimento n. RG 72681/2019,
depositata in atti. L'intervenuto annullamento del titolo esecutivo, sotteso alla cartella esattoriale, ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito
( Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., proposta dall'attore ha interessato la debenza delle somme richieste con la cartella esattoriale, per effetto dell'intervenuto annullamento del titolo esecutivo D.D.I. n. 95190014542 emessa da
[...]
, annullata con sentenza n. 10451/2021, dalla Sez. II del Tribunale Ordinario di Roma nel CP_1
procedimento n R.G. 72681/2019.
L'opposizione all'esecuzione è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per carenza di titolo valido all'iscrizione a ruolo o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Con riferimento alle spese di lite, non può disporsi la compensazione, come richiesto da
[...]
, dal momento che l'importo sanzionatorio è stato iscritto a ruolo n. 2023/17419 reso CP_1
esecutivo il 11.12.2023, successivamente all'annullamento del titolo con sentenza resa il
14.06.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo ex CP_1
DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti, mentre devono essere compensate con l' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida in CP_1
euro 168,00 per spese ed euro 2.760,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Compensa le spese con l' Controparte_2
Così deciso in Roma, il 11.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 24063 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 5.09.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Paolo Parte_1
Maldera ed elettivamente domiciliato alla Via Orazio n. 3;
-ATTORE -
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Valentina Antonelli ed elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n.81 presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale n. 09720230222157526000, con la quale gli è stato intimato il pagamento di euro 44.232,99 sulla base di sanzione amministrativa iscritta a ruolo da
CP_1
A sostegno della domanda ha eccepito: il difetto del titolo esecutivo quale la Determinazione
Dirigenziale n. 95190014542 emessa da annullato con sentenza n. 10451/2021, CP_1
emessa dalla Sez. II del Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento n R.G. 72681/2019;
Si è costituita chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere CP_1
con compensazione delle spese di lite, atteso l'intervenuto discarico delle somme iscritte a ruolo sulla scorta delle verifiche effettuate;
Si è costituita l' eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva in ordine all'avvenuto annullamento della Determinazione dirigenziale posta a fondamento della cartella, spettante all'ente l'ente impositore che ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme pretese, nonostante l'annullamento della Determinazione medesima;
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere delle somme iscritte a ruolo, per effetto del discarico operato da CP_1
In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n.
1047).
Nel caso in esame, il credito è stato iscritte a ruolo dall'Amministrazione sulla base di un titolo annullato come disposto con sentenza n. 10451/2021 resa nel procedimento n. RG 72681/2019,
depositata in atti. L'intervenuto annullamento del titolo esecutivo, sotteso alla cartella esattoriale, ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato dall'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”. Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito
( Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., proposta dall'attore ha interessato la debenza delle somme richieste con la cartella esattoriale, per effetto dell'intervenuto annullamento del titolo esecutivo D.D.I. n. 95190014542 emessa da
[...]
, annullata con sentenza n. 10451/2021, dalla Sez. II del Tribunale Ordinario di Roma nel CP_1
procedimento n R.G. 72681/2019.
L'opposizione all'esecuzione è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per carenza di titolo valido all'iscrizione a ruolo o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Con riferimento alle spese di lite, non può disporsi la compensazione, come richiesto da
[...]
, dal momento che l'importo sanzionatorio è stato iscritto a ruolo n. 2023/17419 reso CP_1
esecutivo il 11.12.2023, successivamente all'annullamento del titolo con sentenza resa il
14.06.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da dispositivo ex CP_1
DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti, mentre devono essere compensate con l' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la cessata materia del contendere;
Condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida in CP_1
euro 168,00 per spese ed euro 2.760,00 per compensi oltre accessori come per legge;
Compensa le spese con l' Controparte_2
Così deciso in Roma, il 11.09.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano