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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2914 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Romagnuolo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: trattamento di fine servizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2024, (già dipendente dell' di Parte_1 Pt_2
CP_ Foggia sino all'8.7.2022) – premesso che, in data 6.9.2022, aveva inoltrato all' domanda di pensione ordinaria di inabilità nella gestione pubblica – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con missiva del 7.9.2022, l' aveva comunicato l'accoglimento di detta CP_2
domanda, provvedendo a liquidare la pensione di inabilità ordinaria categoria IOCPDEL numero 20000197, con decorrenza 8.7.2022; che esso istante non aveva, tuttavia, percepito il trattamento di fine servizio, quale previsto per legge e nei termini di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 79/1997; che, stante la presentazione della domanda amministrativa in data
6.9.2022, egli avrebbe dovuto vedersi liquidato l'emolumento nel termine di 105 giorni e, quindi, entro la data del 20.12.2022; che a nulla erano valsi i solleciti formalizzati dal
Patronato INPAL. Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare maturo per il ricorrente il diritto a percepire il Trattamento di Fine Servizio così come prescritto dall' all'art. 3 comma 5 del decreto legge n. 79/1997 e per l'effetto condannare
l' a pagare il TFS maggiorato con gli interessi legali per un numero pari a 456 giorni e CP_1
sino alla definizione del giudizio;
- fissare la data di comparizione delle parti ed assegnare il termine entro il quale provvedere alla notifica all'Istituto della presente istanza e del suddetto decreto di comparizione parti;
- condannare, infine, l' al pagamento delle CP_1 spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”. CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo: che il rapporto di lavoro di era Parte_1
iniziato in data 11.1.2005, sicchè il ricorrente era assoggettato al regime del T.F.R. (e non del
CP_ T.F.S.); che, ai fini della liquidazione del T.F.R., in data 17.7.2024 l' aveva inviato apposita comunicazione all' di Foggia, evidenziando che “il flusso TFR UM del Pt_2
04.10.2022 (necessario per il TFR) non aveva generato la corrispettiva fase di certificazione
PA” ed invitando l'Amministrazione a procedere con l'invio del Mod. TFR/1 cartaceo a mezzo p.e.c.; che detto modello era pervenuto all'Ente con p.e.c. del 26.7.2024; che, a seguito della ricezione della documentazione, era stato deliberato il pagamento del T.F.R. in favore di
Pt_1
CP_ Sulla scorta di quanto dedotto, l' concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Risultano documentalmente provate e sono, in ogni caso, pacifiche tra le parti le seguenti circostanze di fatto: a) , in servizio alle dipendenze dell' di Foggia Parte_1 Pt_2 dall'11.1.2005 al 7.7.2022, ha conseguito il diritto alla pensione ordinaria di inabilità ordinaria a proficuo lavoro/mansioni, categoria IOCPDEL numero 20000197, con decorrenza
CP_ 8.7.2022, a seguito di domanda inoltrata all' in data 6.9.2022; b) con mail del 18.7.2023 il
Patronato INPAL sollecitava l' nonchè l'Inps-Sede di Foggia al pagamento del Pt_2 trattamento di fine servizio;
c) con p.e.c. del 17.7.2024 l'Istituto previdenziale chiedeva all'Azienda datrice di lavoro di trasmettere il modello TFR/1 cartaceo, onde procedere al pagamento del trattamento;
d) detto modello perveniva all'Ente erogatore in data 26.7.2024.
2 2.2. Tanto premesso in punto di fatto, la fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 1997, n. 140
(recante “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”). CP_ L'assunto dell' secondo cui “in considerazione che il sig. ha iniziato il Parte_1 rapporto di lavoro l'11 gennaio 2005, al ricorrente non spetta il TFS”, seppur astrattamente corretto, s'appalesa inconferente, posto che la disposizione innanzi citata si applica alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio - “comunque denominati” (comma 2) - dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 5 del medesimo art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 22, del D.L. 13 agosto
2021, n. 138, stabilisce, poi, che: “
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonchè per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
2.3. Nella specie, il rapporto di lavoro di è cessato per inabilità, sicchè Pt_1
l'amministrazione competente (vale a dire, l' di Foggia) era tenuta a trasmettere, entro Pt_2
CP_ il termine normativamente previsto, la documentazione utile all' al fine di consentire la corresponsione del trattamento di fine rapporto nei tre mesi successivi: ciò che, tuttavia, non è avvenuto, posto che, come detto, solo in data 26.7.2024 (e dietro esplicita richiesta dell'Ente previdenziale), l ha inoltrato a quest'ultimo il modello TFR/1. Pt_2
CP_
2.4. Sta di fatto che l' ha effettivamente liquidato il trattamento spettante al ricorrente, quantificando un importo netto “a pagare” di euro 21.606,78 (si veda il prospetto versato in atti dall' , doc. 1). CP_2
Con le note di trattazione scritta depositate in data 2.1.2025, parte ricorrente ha dedotto che l' – in data 19.11.2024 – ha provveduto a pagare l'importo di euro 18.230,53 a titolo di CP_2
trattamento di fine rapporto, allegando a tal uopo l'estratto del proprio conto corrente.
Se per tale somma deve ritenersi che sia venuta meno qualsivoglia ragione di contrasto tra le
CP_ parti, resta nondimeno fermo il diritto di a conseguire dall' la residua Parte_1
somma di euro 3.376,25, al cui pagamento – in accoglimento della domanda spiegata in tal senso dal ricorrente – l'Istituto deve essere condannato.
3 Sul complessivo importo liquidato spettano, infine, gli interessi al saggio legale, essendo pacifico che il termine di quindici giorni, quale normativamente previsto per la trasmissione della documentazione, non sia stato rispettato dall' CP_3
CP_
, pertanto, sull' gli interessi legali conseguenti al ritardo nella liquidazione del
[...]
T.F.R. “e ciò secondo la regola di diritto di diritto comune di cui all'art. 1224 cod. civ. (Sez.
U., n. 5330 del 17/11/1978 Rv. 395101 - 01)” (Cass. civ. Sez. III, 28.10.2024, n. 27809, secondo cui l'amministrazione pubblica datrice di lavoro, se invia la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di quiescenza del proprio dipendente in ritardo rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 3, comma
5, d.l. n. 79 del 1997, è responsabile del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente previdenziale per aver dovuto corrispondere gli interessi legali sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di liquidazione dell'indennità di fine servizio. ). CP_
3. Le spese seguono la soccombenza (virtuale e sostanziale) dell' essendosi l'Istituto previdenziale attivato solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio
(avvenuta in data 28.3.2024), laddove già in data 18.7.2023 il ricorrente aveva inoltrato – sia all' che alla – apposito sollecito per il pagamento del Pt_2 Controparte_4
trattamento.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Romagnuolo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2914/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla somma di euro
18.230,53;
CP_ b) accoglie, nel resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della residua somma di euro 3.376,25, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali sull'intero importo liquidato dall'Istituto;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele Romagnuolo.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08/01/2025 Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2914 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Romagnuolo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: trattamento di fine servizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2024, (già dipendente dell' di Parte_1 Pt_2
CP_ Foggia sino all'8.7.2022) – premesso che, in data 6.9.2022, aveva inoltrato all' domanda di pensione ordinaria di inabilità nella gestione pubblica – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con missiva del 7.9.2022, l' aveva comunicato l'accoglimento di detta CP_2
domanda, provvedendo a liquidare la pensione di inabilità ordinaria categoria IOCPDEL numero 20000197, con decorrenza 8.7.2022; che esso istante non aveva, tuttavia, percepito il trattamento di fine servizio, quale previsto per legge e nei termini di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 79/1997; che, stante la presentazione della domanda amministrativa in data
6.9.2022, egli avrebbe dovuto vedersi liquidato l'emolumento nel termine di 105 giorni e, quindi, entro la data del 20.12.2022; che a nulla erano valsi i solleciti formalizzati dal
Patronato INPAL. Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- dichiarare maturo per il ricorrente il diritto a percepire il Trattamento di Fine Servizio così come prescritto dall' all'art. 3 comma 5 del decreto legge n. 79/1997 e per l'effetto condannare
l' a pagare il TFS maggiorato con gli interessi legali per un numero pari a 456 giorni e CP_1
sino alla definizione del giudizio;
- fissare la data di comparizione delle parti ed assegnare il termine entro il quale provvedere alla notifica all'Istituto della presente istanza e del suddetto decreto di comparizione parti;
- condannare, infine, l' al pagamento delle CP_1 spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”. CP_ L' si costituiva in giudizio, deducendo: che il rapporto di lavoro di era Parte_1
iniziato in data 11.1.2005, sicchè il ricorrente era assoggettato al regime del T.F.R. (e non del
CP_ T.F.S.); che, ai fini della liquidazione del T.F.R., in data 17.7.2024 l' aveva inviato apposita comunicazione all' di Foggia, evidenziando che “il flusso TFR UM del Pt_2
04.10.2022 (necessario per il TFR) non aveva generato la corrispettiva fase di certificazione
PA” ed invitando l'Amministrazione a procedere con l'invio del Mod. TFR/1 cartaceo a mezzo p.e.c.; che detto modello era pervenuto all'Ente con p.e.c. del 26.7.2024; che, a seguito della ricezione della documentazione, era stato deliberato il pagamento del T.F.R. in favore di
Pt_1
CP_ Sulla scorta di quanto dedotto, l' concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Risultano documentalmente provate e sono, in ogni caso, pacifiche tra le parti le seguenti circostanze di fatto: a) , in servizio alle dipendenze dell' di Foggia Parte_1 Pt_2 dall'11.1.2005 al 7.7.2022, ha conseguito il diritto alla pensione ordinaria di inabilità ordinaria a proficuo lavoro/mansioni, categoria IOCPDEL numero 20000197, con decorrenza
CP_ 8.7.2022, a seguito di domanda inoltrata all' in data 6.9.2022; b) con mail del 18.7.2023 il
Patronato INPAL sollecitava l' nonchè l'Inps-Sede di Foggia al pagamento del Pt_2 trattamento di fine servizio;
c) con p.e.c. del 17.7.2024 l'Istituto previdenziale chiedeva all'Azienda datrice di lavoro di trasmettere il modello TFR/1 cartaceo, onde procedere al pagamento del trattamento;
d) detto modello perveniva all'Ente erogatore in data 26.7.2024.
2 2.2. Tanto premesso in punto di fatto, la fattispecie dedotta in giudizio è disciplinata dall'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 1997, n. 140
(recante “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”). CP_ L'assunto dell' secondo cui “in considerazione che il sig. ha iniziato il Parte_1 rapporto di lavoro l'11 gennaio 2005, al ricorrente non spetta il TFS”, seppur astrattamente corretto, s'appalesa inconferente, posto che la disposizione innanzi citata si applica alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio - “comunque denominati” (comma 2) - dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 5 del medesimo art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 22, del D.L. 13 agosto
2021, n. 138, stabilisce, poi, che: “
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonchè per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
2.3. Nella specie, il rapporto di lavoro di è cessato per inabilità, sicchè Pt_1
l'amministrazione competente (vale a dire, l' di Foggia) era tenuta a trasmettere, entro Pt_2
CP_ il termine normativamente previsto, la documentazione utile all' al fine di consentire la corresponsione del trattamento di fine rapporto nei tre mesi successivi: ciò che, tuttavia, non è avvenuto, posto che, come detto, solo in data 26.7.2024 (e dietro esplicita richiesta dell'Ente previdenziale), l ha inoltrato a quest'ultimo il modello TFR/1. Pt_2
CP_
2.4. Sta di fatto che l' ha effettivamente liquidato il trattamento spettante al ricorrente, quantificando un importo netto “a pagare” di euro 21.606,78 (si veda il prospetto versato in atti dall' , doc. 1). CP_2
Con le note di trattazione scritta depositate in data 2.1.2025, parte ricorrente ha dedotto che l' – in data 19.11.2024 – ha provveduto a pagare l'importo di euro 18.230,53 a titolo di CP_2
trattamento di fine rapporto, allegando a tal uopo l'estratto del proprio conto corrente.
Se per tale somma deve ritenersi che sia venuta meno qualsivoglia ragione di contrasto tra le
CP_ parti, resta nondimeno fermo il diritto di a conseguire dall' la residua Parte_1
somma di euro 3.376,25, al cui pagamento – in accoglimento della domanda spiegata in tal senso dal ricorrente – l'Istituto deve essere condannato.
3 Sul complessivo importo liquidato spettano, infine, gli interessi al saggio legale, essendo pacifico che il termine di quindici giorni, quale normativamente previsto per la trasmissione della documentazione, non sia stato rispettato dall' CP_3
CP_
, pertanto, sull' gli interessi legali conseguenti al ritardo nella liquidazione del
[...]
T.F.R. “e ciò secondo la regola di diritto di diritto comune di cui all'art. 1224 cod. civ. (Sez.
U., n. 5330 del 17/11/1978 Rv. 395101 - 01)” (Cass. civ. Sez. III, 28.10.2024, n. 27809, secondo cui l'amministrazione pubblica datrice di lavoro, se invia la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di quiescenza del proprio dipendente in ritardo rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 3, comma
5, d.l. n. 79 del 1997, è responsabile del pregiudizio patrimoniale subito dall'ente previdenziale per aver dovuto corrispondere gli interessi legali sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di liquidazione dell'indennità di fine servizio. ). CP_
3. Le spese seguono la soccombenza (virtuale e sostanziale) dell' essendosi l'Istituto previdenziale attivato solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio
(avvenuta in data 28.3.2024), laddove già in data 18.7.2023 il ricorrente aveva inoltrato – sia all' che alla – apposito sollecito per il pagamento del Pt_2 Controparte_4
trattamento.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Romagnuolo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2914/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla somma di euro
18.230,53;
CP_ b) accoglie, nel resto, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della residua somma di euro 3.376,25, per il titolo di cui in motivazione, oltre interessi legali sull'intero importo liquidato dall'Istituto;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele Romagnuolo.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'08/01/2025 Il Giudice
Ivano Caputo
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