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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 392/2025 promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti IE EN e BE SP, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda a ER (TV) in Via Degli
Alpini 10;
- ricorrente -
nonché personalmente da l'Avv. IE MENAPACE (c.f. con studio in AS TO (TV) C.F._2
Piazza Europa Unita nr. 5 e Avv. BE SPINACÈ (c.f. ) con studio in ER C.F._3
(TV) Via Degli Alpini 10,
- ricorrenti -
contro
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._4
residente a [...]4:
- resistente contumace-
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE Accertati i fatti di cui in narrativa, condannarsi, per le causali esposte, nato a [...] il Controparte_1
20/7/1970 (c.f. ) e residente a [...]4: C.F._4
A) a risarcire la IG.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente a [...]1 del danno non patrimoniale dalla C.F._1
stessa subito in conseguenza dei fatti accertati con la sentenza nr. 1353/2023 del Tribunale di Treviso, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
B) a risarcire la IG.ra nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente a [...], del danno non patrimoniale dalla stessa subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
C) a risarcire l'avv. IE EN, nato a [...] il [...] (c.f. con studio C.F._2
professionale in AS TO (TV) Piazza Europa Unita n. 5, il danno non patrimoniale dallo stesso subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
D)a risarcire l'avv. BE SP nata ad [...] il [...] (c.f. ) con studio C.F._3
professionale in ER (TV), via degli Alpini n. 10, il danno non patrimoniale dalla stessa subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, come per legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 7-12/02/2025, la SInora , rappresentata Parte_1 e difesa dagli avv.ti IE EN e BE SP, nonché i legali stessi, in proprio, convenivano in giudizio il SInor chiedendone la condanna al risarcimento del danno Controparte_1
non patrimoniale dagli stessi ricorrenti subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in ricorso.
In particolare, la ricorrente chiedeva risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal SI. , accertata in via definitiva con la sentenza nr. 1353/2023 emessa dal CP
Tribunale di Treviso a definizione del procedimento penale 2292/2022 RGNR, per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato dalla recidiva specifica, che demandava la liquidazione del danno al Giudice civile, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte offesa di € 5.000,00.
La ricorrente rappresentava il grave pregiudizio patito in conseguenza degli atti persecutori posti in essere dal , peraltro aggravati dalla recidiva specifica, in ragione dei quali si era trovata costretta ad alterare CP
le proprie abitudini di vita con conseguente grave e perdurante stato di ansia. Divenuta la sentenza definitiva e munita di efficacia di giudicato sostanziale, la SI.ra avanzava la pretesa di Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel danno morale soggettivo, ovvero nel danno da sofferenza morale autonomamente risarcibile come sofferenza soggettiva in sé considerata, consistente nel turbamento dell'animo, in quanto sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2059 c.c., derivando dal fatto-reato accertato nella sentenza n. 1352/2023.
Stante quanto sopra, alla luce del combinato disposto di cui all' art. 185 c.p. e all' art. 2059, la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella lesione della tranquillità individuale e della libera autodeterminazione.
La ricorrente chiedeva di ancorare la quantificazione del danno, sia morale che esistenziale, in quanto voce di danno autonomo non conglobabile nel danno biologico, ad un criterio suppletivo, e sostenendo che la liquidazione dovesse avvenire, avvalendosi del criterio equitativo, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita e la compromissione delle eSIenze familiari. (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020)
Concludeva pertanto chiedendo la liquidazione del danno in € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale ritenesse, equitativamente, di voler liquidare.
La SI.ra , congiuntamente ai legali incaricati dalla stessa, Avv.ti EN e SP, chiedeva, Pt_1
inoltre, il risarcimento del danno per lesione del diritto della personalità conseguente all'invio da parte del
, dall'aprile 2020 in poi, di numerosissime comunicazioni mail ai legali e alla IG.ra , nonché CP Pt_1
a terzi con chiari riferimenti ai ricorrenti, contenenti espressioni gravemente offensive, volgari, oltraggiose e diffamatorie, di più espresse nella piena consapevolezza del loro disvalore e perciò sorrette da evidente animus iniuriandi.
In tali comportamenti i ricorrenti ravvisavano un'illegittima aggressione e lesione ai beni giuridici dell'onore, del decoro, della reputazione e del prestigio, costituenti un'espressione peculiare della personalità umana, tanto più gravi in quanto avvenuti in ambiti istituzionali e professionali nei quali viene svolta, ordinariamente, l'attività difensiva.
Chiedevano tutti, quindi, la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1
subito dai legali ricorrenti, oltre che della stessa SI.ra , per violazione dei diritti della personalità, Pt_1
da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Letto il ricorso il Giudice assegnatario fissava per la comparizione delle parti, l'udienza del 27/03/2025 assegnando i termini per la costituzione del convenuto e per la notificazione del ricorso introduttivo, disponendo che l'udienza venisse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 7/04/2025, emessa in esito a tale udienza, il Giudice, esaminata la prova della notifica al ricorrente, e preso atto della mancata costituzione dello stesso a mezzo di difesa tecnica, ritenuta la causa documentalmente istruita e, quindi, matura per la decisione, dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del CP
17/6/2025. Con note scritte depositate il 16/6/2025, i ricorrenti, richiamandosi al contenuto dei propri atti, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate. Gli stessi si opponevano, inoltre, all'acquisizione della memoria e dei documenti depositati personalmente dal convenuto in data 9 giugno
2025, in quanto irrituali e inammissibili.
* * *
1) Della sentenza penale nel processo civile.
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello per cui, qualora in sede penale sia stata pronunciata la condanna (anche generica) al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, ciò comporta necessariamente – quale suo indispensabile presupposto –
l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato.
In altri termini, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5660).
Fermo, quindi, l'accertamento delle condotte illecite compiuto dalla sentenza nr. 1353/3023 emessa dal
Tribunale di Treviso, a definizione del procedimento penale 2292/2022 RGNR, che accerta in via definitiva la responsabilità del resistente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato dalla recidiva specifica, demandando la liquidazione del danno al Giudice civile, il presente procedimento deve avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza del nesso causale, l'accertamento del danno conseguenza, e la quantificazione del danno patito.
Legittimamente il convenuto non si è costituito in giudizio, né si è munito di difesa tecnica, ma si è limitato a depositare con modalità del tutto irrituali propri scritti, dei cui contenuti il Tribunale non potrà tener conto, essendo del tutto inammissibili: così facendo, il resistente non ha contestato le affermazioni di parte ricorrente.
2) Della sussistenza del nesso causale tra la condotta del SI. e i danni subiti dalla SI.ra CP
e dagli avv. ti EN e Spinace' Pt_1
È stata fornita piena prova, acquisibile anche a mezzo di presunzioni, della sussistenza del nesso causale tra la condotta del SI. ed i danni subiti dalla SI.ra e dagli avv.ti EN e Spinace'. CP Pt_1
La documentazione in atti prova la condotta posta in essere dal SInor , le espressioni gravemente CP
offensive, volgari, oltraggiose e diffamatorie, contenute nelle numerosissime comunicazioni mail inviate dallo stesso alla IG.ra ed ai legali, che costituiscono illegittima aggressione e lesione ai beni Pt_1
giuridici dell'onore, del decoro, della reputazione e del prestigio della persona, costituzionalmente riconosciuti.
Tali condotte, accertate anche in sede penale, devono essere ritenute fonte e causa dei danni lamentati dai ricorrenti.
E' infatti accertabile in via presuntiva che a condotte illecite quali quelle tenute dal resistente ed in parte accertate in sede penale, segua inevitabilmente uno stato di frustrazione, di timore, di ansia, tali da provocare sofferenza nella sfera intima della vittima che, a causa di ciò, deve modificare le proprie abitudini di vita.
E' altresì presuntivamente accertabile il nesso di causa sussistente tra le innumerevoli condotte diffamatorie tenute dal resistente (e provate documentalmente nel presente giudizio) e la lesione dell'onore e della dignità dei tre ricorrenti.
3) Della quantificazione del danno non patrimoniale
3.1) Del risarcimento del danno subito dalla SI.ra in conseguenza degli atti persecutori. Pt_1
Si tratta di un danno non patrimoniale da reato, ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da atti persecutori è calcolato dal giudice tenendo conto di diversi fattori, tra cui la gravità e la durata degli atti, l'impatto sulla vita della vittima, e l'eventuale danno psicologico.
In assenza di un metodo di calcolo standardizzato, il giudice valuta l'entità del danno in base all'equità, considerando le circostanze specifiche del caso.
In particolare, assumono rilievo la gravità e durata degli atti persecutori, l'impatto sulla vita quotidiana della vittima, il danno psicologico accertato tramite perizie mediche, il danno morale inteso come sofferenza interiore e turbamento emotivo subiti dalla vittima, nonché il danno esistenziale, legato alle conseguenze negative sulla vita sociale e relazionale della vittima.
Una volta accertata la sussistenza dei danni subiti dalla persona offesa, per la quantificazione del risarcimento spettante alla vittima per i danni subiti si dovrà necessariamente ricorrere al principio dell'equità.
Nel caso de quo, la sentenza penale di condanna di , pronunciata dal Tribunale di Treviso a CP
definizione del procedimento penale nel 2023, ha accertato che in esito alle condotte persecutorie del marito, la SI.ra ha subito un perdurante grave stato di ansia o di paura, e il fondato timore per Pt_1
la propria incolumità, causa di una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. I testi chiamati a deporre nel processo penale hanno confermato che le condotte reiterate nel tempo dall'imputato avevano costretto la moglie a modificare le proprie abitudini di vita limitando la socialità, adottando continue cautele per potersi proteggere in caso di aggressione ed evitando di frequentare luoghi abitualmente frequentati dal (cfr. pag. 8 sentenza penale). CP
La stessa, come conSIliatole dalle forze dell'ordine a seguito della scarcerazione di , si è persino CP
dovuta trasferire dai propri genitori per ragioni di sicurezza.
Per le ragioni e le circostanze prospettate, il risarcimento del danno subito dalla SI.ra , Parte_1
alla luce delle importanti conseguenze che il comportamento del resistente ha avuto sulle abitudini di vita e sulla serenità della vittima, va liquidato in via equitativa nell'importo di euro 20.000,00.
Deve infatti tenersi conto che nel capo di imputazione relativo alla prima sentenza penale di patteggiamento viene indicata, quale data di inizio delle condotte delittuose, il mese di gennaio 2015, mentre la seconda sentenza è del giugno 2023 (il capo di imputazione fa riferimento a condotte poste in essere dal 2022 ed ancora in essere).
E' verosimile ritenere che le condotte illecite si siano protratte, quindi, dal 2015 al 2023 o che, comunque, nel medesimo periodo si siano prodotte le conseguenze dannose delle stesse nell'animo e nelle abitudini di vita della vittima, per quello che in questa sede interessa.
Volendo ritenere equo un risarcimento di euro 2.500 per ogni anno, si giunge quindi a liquidare la somma totale di euro 20.000.
3.2) Del risarcimento del danno subito al diritto della personalità dalla SI.ra e dai legali Pt_1
in conseguenza degli atti di diffamazione
Tutte le condotte ascrivibili al resistente e consistenti nell'invio di numerosissime comunicazioni mail contenenti espressioni gravemente offensive, volgari, oltraggiose e diffamatorie, di più espresse nella piena consapevolezza del loro disvalore da parte del nei confronti dei legali ricorrenti e della IG.ra CP
, costituiscono una illegittima aggressione e lesione ai beni giuridici dell'onore, del decoro, della Pt_1
reputazione e del prestigio delle vittime, costituenti un'espressione peculiare della personalità umana.
Rispetto ai professionisti, la diffusione di scritti inviati a soggetti quali, per indicarne alcuni, l'Ordine degli
Avvocati, il Tribunale, il personale di cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica,
i Carabinieri, la Guardia di Finanza, oltre a terzi soggetti quali l'avv. Furlan, il geom. il SI. _2
, ed altri, sono ancor più gravi atteso che le illegittime comunicazioni sono avvenute in CP_3
ambiti istituzionali e professionali nei quali viene svolta, ordinariamente, l'attività difensiva, ovvero a mezzo plurime mail diffuse a terzi estranei, anche nella loro veste di professionisti.
Appare dunque risarcibile in capo a ciascuno dei ricorrenti un danno di natura non patrimoniale, generato anzitutto dal turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito (che con riferimento alla SI.ra assume una Pt_1
connotazione ancora più forte, trattandosi di condotte poste in essere dal padre dei propri figli, con inevitabile maggiore sofferenza, trattandosi di condotte determinanti la fine di un rapporto sentimentale),
e poi per il condizionamento sull'assetto relazionale più esteso. Per il calcolo del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti della personalità, è opportuno fare riferimento alle Tabelle di Milano, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile, idonee a garantire coerenza e uniformità nelle decisioni giudiziarie.
Le Tabelle di Milano, aggiornate periodicamente, forniscono criteri e valori di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali, ovvero quei danni che non sono direttamente legati a una perdita economica, ma che incidono sulla sfera soggettiva della persona. Questi danni possono includere lesioni all'integrità psico-fisica, alla vita di relazione, al diritto all'autodeterminazione e alla perdita di rapporti parentali.
Il calcolo del danno non patrimoniale non è un processo meccanico, ma richiede una valutazione equitativa da parte del giudice, in base alle specificità del caso.
Rispetto alla liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, le Tabelle riportano i parametri utilizzati dalla giurisprudenza, ed individuati nella notorietà del diffamante, il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), la reiterazione delle condotte, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (animus
diffamandi), il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante, la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno.
Applicati i parametri, così come sopra individuati, al caso de quo, ritiene questo giudice di poter individuare un'ipotesi di diffamazione di modesta gravità, caratterizzata, però, da alcuni profili propri della categoria tenue e da alcuni propri della categoria media.
La notorietà del diffamante, infatti, può senz'altro definirsi limitata/assente, così come limitata può definirsi la diffusione del mezzo diffamatorio, trattandosi per lo più di mail, oltre che di formali denunce, seppur reiterate nel tempo: seppur numerosi siano stati i destinatari di tali scritti, la notizia diffamatoria si è diffusa in uno spazio modesto, così come modesta è stata la risonanza mediatica. Gli episodi, però, non si sono limitati ad uno, ma sono stati numerosi.
Non si ravvede invece quella media notorietà del diffamante, né quella SInificativa diffusione del mezzo diffamatorio
a livello nazionale, ma nemmeno nell'ambiente locale di riferimento, né quel pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale, che avrebbe giustificato la liquidazione del maggior danno subito in conseguenza di atti illeciti di diffamazione di media gravità.
Quanto all'elemento soggettivo del diffamante si tratta senz'altro di dolo, in assenza di rettifica o alcuna riparazione.
Alla luce dei parametri indicati, si ritiene di dover condannare al pagamento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti dai ricorrenti in esito alle condotte diffamatorie poste in essere in danno della SI.ra , oltre che degli Avv.ti EN e SP della somma che viene equitativamente Pt_1
determinata in Euro 12.000,00 in favore di ciascuna parte ricorrente.
4) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del fatto e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147 del 2022, per le fasi di studio ed introduttiva, sia per la fase cautelare che per quella di merito, tenuto conto della presenza di tre parti ricorrenti, della somma oggetto della condanna e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda della SI.ra e condanna al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno subito dalla ricorrente in conseguenza degli atti persecutori che quantifica in € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accoglie la domanda di ciascuna parte ricorrente e condanna al risarcimento del Controparte_1
danno subito dalla SI.ra , oltre che degli avv.ti IE EN e BE SP, Parte_1
per la lesione dell'onore e della reputazione degli stessi, che quantifica € 12.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per ciascuno;
- condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida: Controparte_1
• per la fase cautelare in complessivi € 259,00 per esborsi, € 3.241 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
• per la fase di merito in complessivi € 518 per esborsi, € 6.688 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 9 luglio 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 392/2025 promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti IE EN e BE SP, giusta mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda a ER (TV) in Via Degli
Alpini 10;
- ricorrente -
nonché personalmente da l'Avv. IE MENAPACE (c.f. con studio in AS TO (TV) C.F._2
Piazza Europa Unita nr. 5 e Avv. BE SPINACÈ (c.f. ) con studio in ER C.F._3
(TV) Via Degli Alpini 10,
- ricorrenti -
contro
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._4
residente a [...]4:
- resistente contumace-
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE Accertati i fatti di cui in narrativa, condannarsi, per le causali esposte, nato a [...] il Controparte_1
20/7/1970 (c.f. ) e residente a [...]4: C.F._4
A) a risarcire la IG.ra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente a [...]1 del danno non patrimoniale dalla C.F._1
stessa subito in conseguenza dei fatti accertati con la sentenza nr. 1353/2023 del Tribunale di Treviso, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
B) a risarcire la IG.ra nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente a [...], del danno non patrimoniale dalla stessa subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
C) a risarcire l'avv. IE EN, nato a [...] il [...] (c.f. con studio C.F._2
professionale in AS TO (TV) Piazza Europa Unita n. 5, il danno non patrimoniale dallo stesso subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
D)a risarcire l'avv. BE SP nata ad [...] il [...] (c.f. ) con studio C.F._3
professionale in ER (TV), via degli Alpini n. 10, il danno non patrimoniale dalla stessa subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi in narrativa esposti;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato, come per legge.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 7-12/02/2025, la SInora , rappresentata Parte_1 e difesa dagli avv.ti IE EN e BE SP, nonché i legali stessi, in proprio, convenivano in giudizio il SInor chiedendone la condanna al risarcimento del danno Controparte_1
non patrimoniale dagli stessi ricorrenti subito per violazione dei diritti della personalità, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano nella somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in ricorso.
In particolare, la ricorrente chiedeva risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal SI. , accertata in via definitiva con la sentenza nr. 1353/2023 emessa dal CP
Tribunale di Treviso a definizione del procedimento penale 2292/2022 RGNR, per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato dalla recidiva specifica, che demandava la liquidazione del danno al Giudice civile, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva a favore della parte offesa di € 5.000,00.
La ricorrente rappresentava il grave pregiudizio patito in conseguenza degli atti persecutori posti in essere dal , peraltro aggravati dalla recidiva specifica, in ragione dei quali si era trovata costretta ad alterare CP
le proprie abitudini di vita con conseguente grave e perdurante stato di ansia. Divenuta la sentenza definitiva e munita di efficacia di giudicato sostanziale, la SI.ra avanzava la pretesa di Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel danno morale soggettivo, ovvero nel danno da sofferenza morale autonomamente risarcibile come sofferenza soggettiva in sé considerata, consistente nel turbamento dell'animo, in quanto sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2059 c.c., derivando dal fatto-reato accertato nella sentenza n. 1352/2023.
Stante quanto sopra, alla luce del combinato disposto di cui all' art. 185 c.p. e all' art. 2059, la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella lesione della tranquillità individuale e della libera autodeterminazione.
La ricorrente chiedeva di ancorare la quantificazione del danno, sia morale che esistenziale, in quanto voce di danno autonomo non conglobabile nel danno biologico, ad un criterio suppletivo, e sostenendo che la liquidazione dovesse avvenire, avvalendosi del criterio equitativo, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita e la compromissione delle eSIenze familiari. (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020)
Concludeva pertanto chiedendo la liquidazione del danno in € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale ritenesse, equitativamente, di voler liquidare.
La SI.ra , congiuntamente ai legali incaricati dalla stessa, Avv.ti EN e SP, chiedeva, Pt_1
inoltre, il risarcimento del danno per lesione del diritto della personalità conseguente all'invio da parte del
, dall'aprile 2020 in poi, di numerosissime comunicazioni mail ai legali e alla IG.ra , nonché CP Pt_1
a terzi con chiari riferimenti ai ricorrenti, contenenti espressioni gravemente offensive, volgari, oltraggiose e diffamatorie, di più espresse nella piena consapevolezza del loro disvalore e perciò sorrette da evidente animus iniuriandi.
In tali comportamenti i ricorrenti ravvisavano un'illegittima aggressione e lesione ai beni giuridici dell'onore, del decoro, della reputazione e del prestigio, costituenti un'espressione peculiare della personalità umana, tanto più gravi in quanto avvenuti in ambiti istituzionali e professionali nei quali viene svolta, ordinariamente, l'attività difensiva.
Chiedevano tutti, quindi, la condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1
subito dai legali ricorrenti, oltre che della stessa SI.ra , per violazione dei diritti della personalità, Pt_1
da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., secondo i criteri individuati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nella somma di € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Letto il ricorso il Giudice assegnatario fissava per la comparizione delle parti, l'udienza del 27/03/2025 assegnando i termini per la costituzione del convenuto e per la notificazione del ricorso introduttivo, disponendo che l'udienza venisse celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 7/04/2025, emessa in esito a tale udienza, il Giudice, esaminata la prova della notifica al ricorrente, e preso atto della mancata costituzione dello stesso a mezzo di difesa tecnica, ritenuta la causa documentalmente istruita e, quindi, matura per la decisione, dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del CP
17/6/2025. Con note scritte depositate il 16/6/2025, i ricorrenti, richiamandosi al contenuto dei propri atti, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate. Gli stessi si opponevano, inoltre, all'acquisizione della memoria e dei documenti depositati personalmente dal convenuto in data 9 giugno
2025, in quanto irrituali e inammissibili.
* * *
1) Della sentenza penale nel processo civile.
È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello per cui, qualora in sede penale sia stata pronunciata la condanna (anche generica) al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, ciò comporta necessariamente – quale suo indispensabile presupposto –
l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato.
In altri termini, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5660).
Fermo, quindi, l'accertamento delle condotte illecite compiuto dalla sentenza nr. 1353/3023 emessa dal
Tribunale di Treviso, a definizione del procedimento penale 2292/2022 RGNR, che accerta in via definitiva la responsabilità del resistente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., aggravato dalla recidiva specifica, demandando la liquidazione del danno al Giudice civile, il presente procedimento deve avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza del nesso causale, l'accertamento del danno conseguenza, e la quantificazione del danno patito.
Legittimamente il convenuto non si è costituito in giudizio, né si è munito di difesa tecnica, ma si è limitato a depositare con modalità del tutto irrituali propri scritti, dei cui contenuti il Tribunale non potrà tener conto, essendo del tutto inammissibili: così facendo, il resistente non ha contestato le affermazioni di parte ricorrente.
2) Della sussistenza del nesso causale tra la condotta del SI. e i danni subiti dalla SI.ra CP
e dagli avv. ti EN e Spinace' Pt_1
È stata fornita piena prova, acquisibile anche a mezzo di presunzioni, della sussistenza del nesso causale tra la condotta del SI. ed i danni subiti dalla SI.ra e dagli avv.ti EN e Spinace'. CP Pt_1
La documentazione in atti prova la condotta posta in essere dal SInor , le espressioni gravemente CP
offensive, volgari, oltraggiose e diffamatorie, contenute nelle numerosissime comunicazioni mail inviate dallo stesso alla IG.ra ed ai legali, che costituiscono illegittima aggressione e lesione ai beni Pt_1
giuridici dell'onore, del decoro, della reputazione e del prestigio della persona, costituzionalmente riconosciuti.
Tali condotte, accertate anche in sede penale, devono essere ritenute fonte e causa dei danni lamentati dai ricorrenti.
E' infatti accertabile in via presuntiva che a condotte illecite quali quelle tenute dal resistente ed in parte accertate in sede penale, segua inevitabilmente uno stato di frustrazione, di timore, di ansia, tali da provocare sofferenza nella sfera intima della vittima che, a causa di ciò, deve modificare le proprie abitudini di vita.
E' altresì presuntivamente accertabile il nesso di causa sussistente tra le innumerevoli condotte diffamatorie tenute dal resistente (e provate documentalmente nel presente giudizio) e la lesione dell'onore e della dignità dei tre ricorrenti.
3) Della quantificazione del danno non patrimoniale
3.1) Del risarcimento del danno subito dalla SI.ra in conseguenza degli atti persecutori. Pt_1
Si tratta di un danno non patrimoniale da reato, ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da atti persecutori è calcolato dal giudice tenendo conto di diversi fattori, tra cui la gravità e la durata degli atti, l'impatto sulla vita della vittima, e l'eventuale danno psicologico.
In assenza di un metodo di calcolo standardizzato, il giudice valuta l'entità del danno in base all'equità, considerando le circostanze specifiche del caso.
In particolare, assumono rilievo la gravità e durata degli atti persecutori, l'impatto sulla vita quotidiana della vittima, il danno psicologico accertato tramite perizie mediche, il danno morale inteso come sofferenza interiore e turbamento emotivo subiti dalla vittima, nonché il danno esistenziale, legato alle conseguenze negative sulla vita sociale e relazionale della vittima.
Una volta accertata la sussistenza dei danni subiti dalla persona offesa, per la quantificazione del risarcimento spettante alla vittima per i danni subiti si dovrà necessariamente ricorrere al principio dell'equità.
Nel caso de quo, la sentenza penale di condanna di , pronunciata dal Tribunale di Treviso a CP
definizione del procedimento penale nel 2023, ha accertato che in esito alle condotte persecutorie del marito, la SI.ra ha subito un perdurante grave stato di ansia o di paura, e il fondato timore per Pt_1
la propria incolumità, causa di una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. I testi chiamati a deporre nel processo penale hanno confermato che le condotte reiterate nel tempo dall'imputato avevano costretto la moglie a modificare le proprie abitudini di vita limitando la socialità, adottando continue cautele per potersi proteggere in caso di aggressione ed evitando di frequentare luoghi abitualmente frequentati dal (cfr. pag. 8 sentenza penale). CP
La stessa, come conSIliatole dalle forze dell'ordine a seguito della scarcerazione di , si è persino CP
dovuta trasferire dai propri genitori per ragioni di sicurezza.
Per le ragioni e le circostanze prospettate, il risarcimento del danno subito dalla SI.ra , Parte_1
alla luce delle importanti conseguenze che il comportamento del resistente ha avuto sulle abitudini di vita e sulla serenità della vittima, va liquidato in via equitativa nell'importo di euro 20.000,00.
Deve infatti tenersi conto che nel capo di imputazione relativo alla prima sentenza penale di patteggiamento viene indicata, quale data di inizio delle condotte delittuose, il mese di gennaio 2015, mentre la seconda sentenza è del giugno 2023 (il capo di imputazione fa riferimento a condotte poste in essere dal 2022 ed ancora in essere).
E' verosimile ritenere che le condotte illecite si siano protratte, quindi, dal 2015 al 2023 o che, comunque, nel medesimo periodo si siano prodotte le conseguenze dannose delle stesse nell'animo e nelle abitudini di vita della vittima, per quello che in questa sede interessa.
Volendo ritenere equo un risarcimento di euro 2.500 per ogni anno, si giunge quindi a liquidare la somma totale di euro 20.000.
3.2) Del risarcimento del danno subito al diritto della personalità dalla SI.ra e dai legali Pt_1
in conseguenza degli atti di diffamazione
Tutte le condotte ascrivibili al resistente e consistenti nell'invio di numerosissime comunicazioni mail contenenti espressioni gravemente offensive, volgari, oltraggiose e diffamatorie, di più espresse nella piena consapevolezza del loro disvalore da parte del nei confronti dei legali ricorrenti e della IG.ra CP
, costituiscono una illegittima aggressione e lesione ai beni giuridici dell'onore, del decoro, della Pt_1
reputazione e del prestigio delle vittime, costituenti un'espressione peculiare della personalità umana.
Rispetto ai professionisti, la diffusione di scritti inviati a soggetti quali, per indicarne alcuni, l'Ordine degli
Avvocati, il Tribunale, il personale di cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica,
i Carabinieri, la Guardia di Finanza, oltre a terzi soggetti quali l'avv. Furlan, il geom. il SI. _2
, ed altri, sono ancor più gravi atteso che le illegittime comunicazioni sono avvenute in CP_3
ambiti istituzionali e professionali nei quali viene svolta, ordinariamente, l'attività difensiva, ovvero a mezzo plurime mail diffuse a terzi estranei, anche nella loro veste di professionisti.
Appare dunque risarcibile in capo a ciascuno dei ricorrenti un danno di natura non patrimoniale, generato anzitutto dal turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito (che con riferimento alla SI.ra assume una Pt_1
connotazione ancora più forte, trattandosi di condotte poste in essere dal padre dei propri figli, con inevitabile maggiore sofferenza, trattandosi di condotte determinanti la fine di un rapporto sentimentale),
e poi per il condizionamento sull'assetto relazionale più esteso. Per il calcolo del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti della personalità, è opportuno fare riferimento alle Tabelle di Milano, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile, idonee a garantire coerenza e uniformità nelle decisioni giudiziarie.
Le Tabelle di Milano, aggiornate periodicamente, forniscono criteri e valori di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali, ovvero quei danni che non sono direttamente legati a una perdita economica, ma che incidono sulla sfera soggettiva della persona. Questi danni possono includere lesioni all'integrità psico-fisica, alla vita di relazione, al diritto all'autodeterminazione e alla perdita di rapporti parentali.
Il calcolo del danno non patrimoniale non è un processo meccanico, ma richiede una valutazione equitativa da parte del giudice, in base alle specificità del caso.
Rispetto alla liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, le Tabelle riportano i parametri utilizzati dalla giurisprudenza, ed individuati nella notorietà del diffamante, il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato, la natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta), la reiterazione delle condotte, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (animus
diffamandi), il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante, la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno.
Applicati i parametri, così come sopra individuati, al caso de quo, ritiene questo giudice di poter individuare un'ipotesi di diffamazione di modesta gravità, caratterizzata, però, da alcuni profili propri della categoria tenue e da alcuni propri della categoria media.
La notorietà del diffamante, infatti, può senz'altro definirsi limitata/assente, così come limitata può definirsi la diffusione del mezzo diffamatorio, trattandosi per lo più di mail, oltre che di formali denunce, seppur reiterate nel tempo: seppur numerosi siano stati i destinatari di tali scritti, la notizia diffamatoria si è diffusa in uno spazio modesto, così come modesta è stata la risonanza mediatica. Gli episodi, però, non si sono limitati ad uno, ma sono stati numerosi.
Non si ravvede invece quella media notorietà del diffamante, né quella SInificativa diffusione del mezzo diffamatorio
a livello nazionale, ma nemmeno nell'ambiente locale di riferimento, né quel pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale, che avrebbe giustificato la liquidazione del maggior danno subito in conseguenza di atti illeciti di diffamazione di media gravità.
Quanto all'elemento soggettivo del diffamante si tratta senz'altro di dolo, in assenza di rettifica o alcuna riparazione.
Alla luce dei parametri indicati, si ritiene di dover condannare al pagamento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti dai ricorrenti in esito alle condotte diffamatorie poste in essere in danno della SI.ra , oltre che degli Avv.ti EN e SP della somma che viene equitativamente Pt_1
determinata in Euro 12.000,00 in favore di ciascuna parte ricorrente.
4) Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del fatto e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147 del 2022, per le fasi di studio ed introduttiva, sia per la fase cautelare che per quella di merito, tenuto conto della presenza di tre parti ricorrenti, della somma oggetto della condanna e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda della SI.ra e condanna al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno subito dalla ricorrente in conseguenza degli atti persecutori che quantifica in € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- accoglie la domanda di ciascuna parte ricorrente e condanna al risarcimento del Controparte_1
danno subito dalla SI.ra , oltre che degli avv.ti IE EN e BE SP, Parte_1
per la lesione dell'onore e della reputazione degli stessi, che quantifica € 12.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per ciascuno;
- condanna alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che liquida: Controparte_1
• per la fase cautelare in complessivi € 259,00 per esborsi, € 3.241 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
• per la fase di merito in complessivi € 518 per esborsi, € 6.688 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 9 luglio 2025.
Il Giudice
Marina Righi