Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 1151
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa sospensione legale riscossione (Art. 1 commi 537-544 L. 228/2012)

    La Corte ha disatteso tale eccezione basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale che l'annullamento di diritto del ruolo opera solo se i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria e non in tutti i casi di mancata risposta nei termini.

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa tributaria

    La Corte rigetta tale eccezione poiché l'Agente della Riscossione ha depositato le relate di notifica delle cartelle di pagamento, risultate regolarmente notificate via PEC. Inoltre, si ricorda che l'atto riscossivo può essere sindacato solo per vizi propri, non per questioni attinenti agli atti presupposti, salvo che il contribuente ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica di tale atto.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte rigetta tale eccezione poiché l'Agente della Riscossione ha depositato le relate di notifica delle cartelle di pagamento, risultate regolarmente notificate via PEC. Inoltre, si ricorda che l'atto riscossivo può essere sindacato solo per vizi propri, non per questioni attinenti agli atti presupposti, salvo che il contribuente ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica di tale atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 1151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1151
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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