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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14349/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500027795000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 891/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 RL (CF P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1 , la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500027795000, fascicolo n. 2025/00101737, notificata via Pec il 13/6/2025, ed impugnata in uno e limitatamente alle due sottese cartelle di pagamento rientranti nella giurisdizione tributaria n.
07120240101622622000, presuntivamente notificata il 19/7/2024, per l'importo di euro 1.163,32, e cartella di pagamento n.07120240132284924000,presuntivamente notificata il 18/10/2024, portante per l'importo di euro 9.634,18, aventi entrambe ad oggetto tassa auto per l'anno 2017.
Contesta la ricorrente la violazione della normativa in tema di sospensione legale della riscossione (Articolo
1 c. da 537 a 544 della Legge 228/2012), l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI che ha depositato agli atti del procedimento la copia delle due relate di notifica della su indicate cartelle di pagamento regolarmente notificate via PEC all'indirizzo Email_4, ha contestato la legittimità e definitività della pretesa impositiva, stante la sua avvenuta cristallizzazione, ed ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla formazione del ruolo, l'insussistenza dell'obiezione relativa alla violazione della procedura prevista dalla
Legge 228/2012 non determinando la mancata risposta del concessionario della riscossione l'annullamento della richiesta impositiva.
Si è costituita la Regione Campania che ha depositato agli atti la copia sia degli avvisi di accertamento che delle relative relate di notifica delle tasse auto portate dalle cartelle di pagamento per cui ha contestato la cristallizzazione della pretesa impositiva e l'inammissibilità dell'odierna impugnativa.
La causa è stata discussa, sentite le parti in causa all'udienza del 21 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come primo e principale motivo di ricorso la ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012, la quale prevede la possibilità di richiedere, entro novanta giorni (divenuti in seguito sessanta con l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, la sospensione immediata delle procedure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società incaricati della riscossione dei tributi se ricorre una delle condizioni ostative del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f), comma 538, della
Legge n. 228/2012.
All'atto della ricezione della dichiarazione, l'ente incaricato per la riscossione dei tributi deve sospendere immediatamente la procedura ed entro i dieci giorni successivi deve inoltrare l'istanza all'Ente creditore sul quale grava l'onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l'Ente impositore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell'apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inidoneità della stessa.
La ricorrente invoca anche che, nel caso in cui l'Ente impositore ometta l'invio delle già menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali del medesimo.
Poiché tali istanze, afferma la società, non sono state riscontrate né dall'ente impositore né dall'Agente della
RI nei termini di legge, si sarebbe consolidato il "silenzio - assenso" di cui al sopra citato art. 1, comma 540, L. n. 228/212 con conseguente annulla-mento di diritto di tutti i crediti oggetto dei pignoramenti e, dunque, anche del credito per cui pende il presente giudizio.
Il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538, che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore. A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f), quale formula di chiusura, il caso in cui il credito sia colpito "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso".
La previsione è stata interpretata (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Tale interpretazione è stata confermata con la recente Ordinanza n. 30841/2024 con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modificato. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a)
- f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria."
In applicazione dei suddetti principi l'eccezione posta non può che essere disattesa.
Passando ad esaminare le successive eccezioni non può che essere preso atto che l'Agente della
RI deposita agli atti del procedimento le relate di notifica delle due cartelle di pagamento impugnate in uno con il preavviso di fermo amministrativo.
Da esse risulta che entrambe le cartelle risultano regolarmente notificate via PEC all'indirizzo della ricorrente per cui anche tale eccezione non può che essere rigettata in quanto, in applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario si deve necessariamente ricordare che, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'atto riscossivo quando fa seguito ad un altro atto
(avviso di accertamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore), non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez.
5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 731O; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n.
11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 1161O;Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021,
n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073) per cui la pretesa impositiva si è resa definitiva il preavviso poteva essere impugnato solo per vizi propri né può essere accolta l'eccezione relativa al decorso del termine decadenziale in quanto esso non è decorso dal momento della notifica delle impugnate cartelle di pagamento.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 per ciascun resistente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14349/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500027795000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 891/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 RL (CF P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1 , la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500027795000, fascicolo n. 2025/00101737, notificata via Pec il 13/6/2025, ed impugnata in uno e limitatamente alle due sottese cartelle di pagamento rientranti nella giurisdizione tributaria n.
07120240101622622000, presuntivamente notificata il 19/7/2024, per l'importo di euro 1.163,32, e cartella di pagamento n.07120240132284924000,presuntivamente notificata il 18/10/2024, portante per l'importo di euro 9.634,18, aventi entrambe ad oggetto tassa auto per l'anno 2017.
Contesta la ricorrente la violazione della normativa in tema di sospensione legale della riscossione (Articolo
1 c. da 537 a 544 della Legge 228/2012), l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI che ha depositato agli atti del procedimento la copia delle due relate di notifica della su indicate cartelle di pagamento regolarmente notificate via PEC all'indirizzo Email_4, ha contestato la legittimità e definitività della pretesa impositiva, stante la sua avvenuta cristallizzazione, ed ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase antecedente alla formazione del ruolo, l'insussistenza dell'obiezione relativa alla violazione della procedura prevista dalla
Legge 228/2012 non determinando la mancata risposta del concessionario della riscossione l'annullamento della richiesta impositiva.
Si è costituita la Regione Campania che ha depositato agli atti la copia sia degli avvisi di accertamento che delle relative relate di notifica delle tasse auto portate dalle cartelle di pagamento per cui ha contestato la cristallizzazione della pretesa impositiva e l'inammissibilità dell'odierna impugnativa.
La causa è stata discussa, sentite le parti in causa all'udienza del 21 gennaio 2026, ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come primo e principale motivo di ricorso la ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012, la quale prevede la possibilità di richiedere, entro novanta giorni (divenuti in seguito sessanta con l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, la sospensione immediata delle procedure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società incaricati della riscossione dei tributi se ricorre una delle condizioni ostative del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f), comma 538, della
Legge n. 228/2012.
All'atto della ricezione della dichiarazione, l'ente incaricato per la riscossione dei tributi deve sospendere immediatamente la procedura ed entro i dieci giorni successivi deve inoltrare l'istanza all'Ente creditore sul quale grava l'onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l'Ente impositore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell'apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inidoneità della stessa.
La ricorrente invoca anche che, nel caso in cui l'Ente impositore ometta l'invio delle già menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali del medesimo.
Poiché tali istanze, afferma la società, non sono state riscontrate né dall'ente impositore né dall'Agente della
RI nei termini di legge, si sarebbe consolidato il "silenzio - assenso" di cui al sopra citato art. 1, comma 540, L. n. 228/212 con conseguente annulla-mento di diritto di tutti i crediti oggetto dei pignoramenti e, dunque, anche del credito per cui pende il presente giudizio.
Il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538, che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore. A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f), quale formula di chiusura, il caso in cui il credito sia colpito "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso".
La previsione è stata interpretata (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
Tale interpretazione è stata confermata con la recente Ordinanza n. 30841/2024 con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modificato. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a)
- f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria."
In applicazione dei suddetti principi l'eccezione posta non può che essere disattesa.
Passando ad esaminare le successive eccezioni non può che essere preso atto che l'Agente della
RI deposita agli atti del procedimento le relate di notifica delle due cartelle di pagamento impugnate in uno con il preavviso di fermo amministrativo.
Da esse risulta che entrambe le cartelle risultano regolarmente notificate via PEC all'indirizzo della ricorrente per cui anche tale eccezione non può che essere rigettata in quanto, in applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario si deve necessariamente ricordare che, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'atto riscossivo quando fa seguito ad un altro atto
(avviso di accertamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore), non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la sua notificazione (tra le tante: Cass., Sez.
5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 731O; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n.
11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 1161O;Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021,
n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073) per cui la pretesa impositiva si è resa definitiva il preavviso poteva essere impugnato solo per vizi propri né può essere accolta l'eccezione relativa al decorso del termine decadenziale in quanto esso non è decorso dal momento della notifica delle impugnate cartelle di pagamento.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 per ciascun resistente.