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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 692 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Larussa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
-Appellante-
E
(P.I. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Leone, Francesco Carnovale Scalzo e Caterina
Restuccia, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 236/2019;
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1136/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 6.11.2018 e depositata il 7.11.2018. – responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051
c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.04.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme il in persona del Controparte_1 CP_3 per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che, in data 28.08.2016, alle ore 22:00 circa, mentre percorreva a piedi via Delle Medaglie D'Oro di Lamezia Terme (CZ), inciampava e cadeva per terra a causa in una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata, costituente insidia e trabocchetto;
che, in seguito all'accaduto riportava lesioni personali che rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso del nosocomio di
Pagina 1 di 6 che i sanitari diagnosticavano “trauma distorsivo del ginocchio dx”; che la CP_1 responsabilità di quanto accaduto era da attribuirsi al ex artt. 2051 Controparte_1
e/o 2043 c.c.;
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1 sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
La controversia veniva istruita mediante la prova testimoniale ammessa.
Rigattata la richiesta di consulenza medico legale, con sentenza n. 1136/2018, emessa in data
6.11.2018 e depositata il 7.11.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda attorea sul presupposto dell'assenza di prova del fatto storico ovvero del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'erronea Parte_1 valutazione del giudice a quo dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato a ritenere il fatto storico non dimostrato e ad escludere erroneamente la responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'ente comunale convenuto nella verificazione del sinistro oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure (previo espletamento di ctu medico – legale per come richiesta in primo grado) e liquidazione in suo favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame il il quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. sia dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbita ogni altra questione, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1136/2018 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito
Pagina 2 di 6 nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento al ritenuto difetto di prova del fatto storico e della scorretta esclusione, operata dal giudice impugnato, del nesso di causalità tra i danni subiti dall'attrice e l'evento indicato come determinativo dei pregiudizi sopportati dalla medesima.
La censura, che costituisce sostanzialmente un articolato motivo di appello, è destituita di pregio e, dunque, va disattesa.
Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
Al riguardo, occorre ricordare che alla stregua dei principi processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era obbligo dell'attrice provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato richiesto il risarcimento ovvero dimostrare di essere caduta a causa dell'indicata anomalia stradale e di avere, per l'effetto, subito delle lesioni.
Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dal convenuto sin dalla loro costituzione in giudizio in primo grado e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione.
Ebbene, come poc'anzi accennato, ritiene il Tribunale che nel giudizio di primo grado sia stato correttamente ritenuto come non provato il fatto storico dell'incidente, così come descritto nel libello introduttivo della lite, e ciò sulla base della carenza di sufficiente ed adeguata dimostrazione, da parte dell'attuale appellante, dell'effettiva verificazione del sinistro per come descritto e del suo stretto collegamento eziologico con i danni dedotti dall'attrice in primo grado.
Ed invero, l'unico teste escusso in primo grado, , marito dell'attrice, ha Testimone_1 dichiarato di non essere stato presente al momento della caduta ma di aver appreso dell'incidente da sua moglie che, tornando a casa dolorante, gli aveva raccontato di essere caduta in una buca presente sul manto stradale (cfr. verbale di udienza del 22.06.2018). Il teste, quindi, ha riferito delle circostanze non percepite direttamente ma riferitegli verbalmente proprio dall'attrice.
Ora, come noto, quanto al valore probatorio della testimonianza de relato, occorre operare alcune distinzioni. Se la fonte delle circostanze riferite dal teste è un soggetto estraneo alla lite, alla deposizione andrà riconosciuto, in parte qua, valore indiziario e quindi essa potrà contribuire a formare il convincimento del giudice in concorso con altri elementi di riscontro
Pagina 3 di 6 (Cass. Civ. 24.03.2001 n. 4306). La testimonianza de relato può, quindi, acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali, a ben vedere, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (v. C. 1320/2017; C. 1109/2006; T. Ivrea 13.8.2020; T. Piacenza 28.4.2011).
Nel caso in cui le circostanze riferite dal teste provengano, invece, da una parte del processo
(testimonianza de relato ex parte), occorre operare un'ulteriore distinzione. Se infatti la deposizione avrà ad oggetto circostanze sfavorevoli alla parte da cui provengono, ci si troverà dinanzi alla prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo (Cass. Civ. 19.01.2017 n. 1320), soggetta al libero apprezzamento del giudice ex art. 2735 c.c. (Cass. Civ. 27.04.1968 n. 1333) e dunque sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice oppure a suffragare altra testimonianza de relato. Se invece si tratta di circostanze favorevoli alla parte da cui provengono, esse non potranno essere considerate nemmeno come indizi, anche se viene riconosciuta al giudice la possibilità di fondare il proprio convincimento anche su tali deposizioni, se suffragate da altre risultanze istruttorie o comunque da altri elementi acquisiti al giudizio (Cass. Civ. 22.01.1990 n. 325; Cass. civ., Sez. lavoro, 06/11/1996, n. 9702) o da altre circostanze estrinseche alla testimonianza, come nel caso in cui essa riguardi comportamenti intimi delle parti, non suscettibili di percezione diretta da parte di terzi estranei (Cass. Civ. 14.02.1990, n. 1095). In questo caso, quindi, la testimonianza de relato non potrebbe valere neanche come solo indizio se riguardata isolatamente (C. 11844/2006; T.
Reggio Emilia 4.7.2013; T. Piacenza 18.5.2010 “La testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale è sostanzialmente nulla”).
Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di altri puntuali riscontri istruttori sulla stessa verificazione del sinistro per come descritto nell'atto di citazione in primo grado, l'unica testimonianza raccolta in primo grado non può assumere alcun rilievo probatorio.
Né il corredo documentale in atti consente di colmare le lacune sopradette.
In particolare, la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice – oltre a non consentire di individuare la precisa ubicazione dell'anomalia stradale – nulla dice sull'effettiva verificazione del sinistro né su come in concreto la caduta si sia verificata.
A ciò si aggiunga che il verbale del Pronto Soccorso in atti attesta la generica dichiarazione dell'attrice “di essere inciampata mentre camminava” laddove, stando a quanto riferito dal
Pagina 4 di 6 teste de relato, l'attrice avrebbe raccontato di essere caduta in una buca cosicché non appare certa nemmeno l'esatta dinamica del sinistro e, di conseguenza, il nesso causale che deve sussistere tra la cosa in custodia e l'evento dannoso onde poter con certezza affermare che la caduta (e, quindi, la lesione) è stata cagionata proprio dalla buca presente nel manto stradale.
Si ricordi, invero che la Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o
l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multisCass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 7026/2001).
Con precipuo riferimento alla responsabilità per beni in custodia ex art. 2051 c.c., che viene in rilievo nel caso di specie, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008.
Come chiarito poi anche dalla giurisprudenza di merito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. compete al danneggiato fornire in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia, per cui nel caso in cui questi non assolva il modo soddisfacente all'onere probatorio sullo stesso gravante, la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito (cfr. Corte
d'Appello L'Aquila, 15/05/2020 n. 677; vedi in tal senso anche Corte d'Appello Torino, Sez.
III, 30/04/2020, n.453).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice in prime cure non ha provato in maniera adeguata l'esistenza del suo diritto risarcitorio non essendo stati forniti elementi oggettivi affidabili sulla base dei quali poter dire raggiunta la dimostrazione del fatto storico del sinistro, della dinamica dello stesso e, quindi, del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Pagina 5 di 6 La decisione del Giudice di Pace è pertanto scevra da qualsiasi vizio logico o giuridico meritando totale condivisione da parte del Tribunale.
La conferma dell'inesistenza dell'an della responsabilità del per le Controparte_1 ragioni sopra evidenziate, rende superfluo l'esame di ogni ulteriore profilo, domanda o questione sollevata dalle parti che rimangono assorbite anche in applicazione del “principio di economia della motivazione” che è da considerarsi, in generale, come immanente al nostro ordinamento giuridico garantendo l'economia del processo e al contempo il principio della ragionevole durata del procedimento di cui all'art. 11, comma 2, Cost..
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato avverso la sentenza n. 1136/2018 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia il 6.11.2018 e depositata il 7.11.2018, e, per l'effetto, deve CP_1 essere confermata integralmente la pronuncia impugnata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore dell'ente appellato costituito come indicato in dispositivo (valore della controversia euro 1.000,00, compensi nei valori medi per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme lì 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 692 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Larussa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
-Appellante-
E
(P.I. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Leone, Francesco Carnovale Scalzo e Caterina
Restuccia, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 236/2019;
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1136/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme il 6.11.2018 e depositata il 7.11.2018. – responsabilità ex artt. 2043 e/o 2051
c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 22.04.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme il in persona del Controparte_1 CP_3 per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che, in data 28.08.2016, alle ore 22:00 circa, mentre percorreva a piedi via Delle Medaglie D'Oro di Lamezia Terme (CZ), inciampava e cadeva per terra a causa in una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata, costituente insidia e trabocchetto;
che, in seguito all'accaduto riportava lesioni personali che rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso del nosocomio di
Pagina 1 di 6 che i sanitari diagnosticavano “trauma distorsivo del ginocchio dx”; che la CP_1 responsabilità di quanto accaduto era da attribuirsi al ex artt. 2051 Controparte_1
e/o 2043 c.c.;
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda attorea Controparte_1 sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
La controversia veniva istruita mediante la prova testimoniale ammessa.
Rigattata la richiesta di consulenza medico legale, con sentenza n. 1136/2018, emessa in data
6.11.2018 e depositata il 7.11.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda attorea sul presupposto dell'assenza di prova del fatto storico ovvero del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'erronea Parte_1 valutazione del giudice a quo dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato a ritenere il fatto storico non dimostrato e ad escludere erroneamente la responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'ente comunale convenuto nella verificazione del sinistro oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata, con l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure (previo espletamento di ctu medico – legale per come richiesta in primo grado) e liquidazione in suo favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame il il quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. sia dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del grado di appello.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbita ogni altra questione, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1136/2018 del Giudice di Pace di
Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito
Pagina 2 di 6 nell'ambito del giudizio di prime cure, con particolare riferimento al ritenuto difetto di prova del fatto storico e della scorretta esclusione, operata dal giudice impugnato, del nesso di causalità tra i danni subiti dall'attrice e l'evento indicato come determinativo dei pregiudizi sopportati dalla medesima.
La censura, che costituisce sostanzialmente un articolato motivo di appello, è destituita di pregio e, dunque, va disattesa.
Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
Al riguardo, occorre ricordare che alla stregua dei principi processualcivilistici sul riparto dell'onere della prova, era obbligo dell'attrice provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato richiesto il risarcimento ovvero dimostrare di essere caduta a causa dell'indicata anomalia stradale e di avere, per l'effetto, subito delle lesioni.
Tale fatto storico, infatti, è stato contestato dal convenuto sin dalla loro costituzione in giudizio in primo grado e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione.
Ebbene, come poc'anzi accennato, ritiene il Tribunale che nel giudizio di primo grado sia stato correttamente ritenuto come non provato il fatto storico dell'incidente, così come descritto nel libello introduttivo della lite, e ciò sulla base della carenza di sufficiente ed adeguata dimostrazione, da parte dell'attuale appellante, dell'effettiva verificazione del sinistro per come descritto e del suo stretto collegamento eziologico con i danni dedotti dall'attrice in primo grado.
Ed invero, l'unico teste escusso in primo grado, , marito dell'attrice, ha Testimone_1 dichiarato di non essere stato presente al momento della caduta ma di aver appreso dell'incidente da sua moglie che, tornando a casa dolorante, gli aveva raccontato di essere caduta in una buca presente sul manto stradale (cfr. verbale di udienza del 22.06.2018). Il teste, quindi, ha riferito delle circostanze non percepite direttamente ma riferitegli verbalmente proprio dall'attrice.
Ora, come noto, quanto al valore probatorio della testimonianza de relato, occorre operare alcune distinzioni. Se la fonte delle circostanze riferite dal teste è un soggetto estraneo alla lite, alla deposizione andrà riconosciuto, in parte qua, valore indiziario e quindi essa potrà contribuire a formare il convincimento del giudice in concorso con altri elementi di riscontro
Pagina 3 di 6 (Cass. Civ. 24.03.2001 n. 4306). La testimonianza de relato può, quindi, acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali, a ben vedere, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (v. C. 1320/2017; C. 1109/2006; T. Ivrea 13.8.2020; T. Piacenza 28.4.2011).
Nel caso in cui le circostanze riferite dal teste provengano, invece, da una parte del processo
(testimonianza de relato ex parte), occorre operare un'ulteriore distinzione. Se infatti la deposizione avrà ad oggetto circostanze sfavorevoli alla parte da cui provengono, ci si troverà dinanzi alla prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo (Cass. Civ. 19.01.2017 n. 1320), soggetta al libero apprezzamento del giudice ex art. 2735 c.c. (Cass. Civ. 27.04.1968 n. 1333) e dunque sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice oppure a suffragare altra testimonianza de relato. Se invece si tratta di circostanze favorevoli alla parte da cui provengono, esse non potranno essere considerate nemmeno come indizi, anche se viene riconosciuta al giudice la possibilità di fondare il proprio convincimento anche su tali deposizioni, se suffragate da altre risultanze istruttorie o comunque da altri elementi acquisiti al giudizio (Cass. Civ. 22.01.1990 n. 325; Cass. civ., Sez. lavoro, 06/11/1996, n. 9702) o da altre circostanze estrinseche alla testimonianza, come nel caso in cui essa riguardi comportamenti intimi delle parti, non suscettibili di percezione diretta da parte di terzi estranei (Cass. Civ. 14.02.1990, n. 1095). In questo caso, quindi, la testimonianza de relato non potrebbe valere neanche come solo indizio se riguardata isolatamente (C. 11844/2006; T.
Reggio Emilia 4.7.2013; T. Piacenza 18.5.2010 “La testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale è sostanzialmente nulla”).
Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di altri puntuali riscontri istruttori sulla stessa verificazione del sinistro per come descritto nell'atto di citazione in primo grado, l'unica testimonianza raccolta in primo grado non può assumere alcun rilievo probatorio.
Né il corredo documentale in atti consente di colmare le lacune sopradette.
In particolare, la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice – oltre a non consentire di individuare la precisa ubicazione dell'anomalia stradale – nulla dice sull'effettiva verificazione del sinistro né su come in concreto la caduta si sia verificata.
A ciò si aggiunga che il verbale del Pronto Soccorso in atti attesta la generica dichiarazione dell'attrice “di essere inciampata mentre camminava” laddove, stando a quanto riferito dal
Pagina 4 di 6 teste de relato, l'attrice avrebbe raccontato di essere caduta in una buca cosicché non appare certa nemmeno l'esatta dinamica del sinistro e, di conseguenza, il nesso causale che deve sussistere tra la cosa in custodia e l'evento dannoso onde poter con certezza affermare che la caduta (e, quindi, la lesione) è stata cagionata proprio dalla buca presente nel manto stradale.
Si ricordi, invero che la Suprema Corte, in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o
l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multisCass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 7026/2001).
Con precipuo riferimento alla responsabilità per beni in custodia ex art. 2051 c.c., che viene in rilievo nel caso di specie, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008.
Come chiarito poi anche dalla giurisprudenza di merito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. compete al danneggiato fornire in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il bene in custodia, per cui nel caso in cui questi non assolva il modo soddisfacente all'onere probatorio sullo stesso gravante, la mancanza di tale dimostrazione rende superflua ed ultronea la prova da parte del custode del caso fortuito (cfr. Corte
d'Appello L'Aquila, 15/05/2020 n. 677; vedi in tal senso anche Corte d'Appello Torino, Sez.
III, 30/04/2020, n.453).
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice in prime cure non ha provato in maniera adeguata l'esistenza del suo diritto risarcitorio non essendo stati forniti elementi oggettivi affidabili sulla base dei quali poter dire raggiunta la dimostrazione del fatto storico del sinistro, della dinamica dello stesso e, quindi, del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Pagina 5 di 6 La decisione del Giudice di Pace è pertanto scevra da qualsiasi vizio logico o giuridico meritando totale condivisione da parte del Tribunale.
La conferma dell'inesistenza dell'an della responsabilità del per le Controparte_1 ragioni sopra evidenziate, rende superfluo l'esame di ogni ulteriore profilo, domanda o questione sollevata dalle parti che rimangono assorbite anche in applicazione del “principio di economia della motivazione” che è da considerarsi, in generale, come immanente al nostro ordinamento giuridico garantendo l'economia del processo e al contempo il principio della ragionevole durata del procedimento di cui all'art. 11, comma 2, Cost..
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere rigettato l'appello spiegato avverso la sentenza n. 1136/2018 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia il 6.11.2018 e depositata il 7.11.2018, e, per l'effetto, deve CP_1 essere confermata integralmente la pronuncia impugnata.
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore dell'ente appellato costituito come indicato in dispositivo (valore della controversia euro 1.000,00, compensi nei valori medi per tutte le fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lamezia Terme lì 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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