Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2025 REG.RIC.
N. 00608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2025, proposto da:
- RV LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comande', Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
- Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2025, proposto da:
- RV LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comande', Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della cultura;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità,
1) quanto al ricorso n. 443 del 2025:
del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (SE) sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata da RV LI s.r.l. (Società) in data 9 ottobre 2021, perfezionata in data 11 maggio 2022 e da ultimo integrata il 19 febbraio 2024, nell’ambito dell’ iter volto all’ottenimento del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, relativamente al ‹‹progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, della potenza di 99,42 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro dei Comuni di Spinazzola (BT), in località “Masseria Sorrento” e di Genzano di Lucania (PZ)›› , nonché a fronte della formale diffida alla conclusione del procedimento trasmessa dalla Società al SE con PEC del 7 marzo 2025;
per la condanna:
del SE alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di VIA ex art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006, entro un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a valle dell’accertamento del relativo obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a.;
per l’accertamento:
del silenzio-assenso, quanto al parere di competenza del Ministero della cultura (MIC), ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 1 e 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17- bis della l. n. 241/1990;
per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi dell’art. 31, comma 3, ricorrendone i presupposti:
del diritto della Società ad ottenere l’accoglimento dell’istanza di VIA;
per la condanna:
del SE all’adozione del provvedimento di VIA favorevole;
nonché
per l’accertamento del diritto della Società, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter, del d.lgs. n. 152/2006, al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006;
per la condanna:
del SE al rimborso alla Società della somma pari a € 14.827,99;
2) quanto al ricorso n. 608 del 2025, per l’annullamento:
- del parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza PNRR prot. n. 4938-P del 20 febbraio 2025 in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla RV LI s.r.l. relativamente al ‹‹progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, della potenza di 99,42 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro dei Comuni di Spinazzola (BT), in località “Masseria Sorrento” e di Genzano di Lucania (PZ)›› , pubblicato sul portale istituzionale del SE in data 24 febbraio 2025;
- della conseguente nota adottata dal SE il 1° aprile 2025 prot. n. 60770, trasmessa alla Società con PEC di pari data, con cui è stata disposta l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c- bis ), della l. n. 400/1988;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere prot. n. 12265 del 24 aprile 2024 reso dalla BA Puglia, presupposto al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuto solo in quanto in esso richiamato e limitatamente alla parte ivi trascritta;
- ove occorra e per quanto di ragione, del parere prot. n. 12937 del 21 ottobre 2024, reso dalla BA SI, presupposto al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuto solo in quanto in esso richiamato e limitatamente alla parte ivi trascritta;
- ove occorra e per quanto di ragione, della relazione istruttoria del 24 gennaio 2025, di cui non si conoscono i dati di protocollazione, redatta dal Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione generale ABAP del MIC, presupposta al parere della Soprintendenza PNRR e conosciuta solo in quanto in esso richiamata e limitatamente alla parte ivi trascritta;
- ove occorra e per quanto di ragione, della normativa d’uso contenuta nella Sezione C2 della Scheda d’ambito paesaggistica n. 6 di cui alle NTA del PPTR e delle Linee guida del PPTR sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, quanto al ricorso n. 443 del 2025, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché del Ministero della cultura e, quanto al ricorso n. 608 del 2025, dei citati Ministeri nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio (ricorso n. 443 del 2025) e nell’udienza pubblica (ricorso n. 608 del 2025), tenutesi il giorno 13 gennaio 2026, il dott. AN SA e uditi per le parti i difensori l'avv. Serena Caradonna, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con ricorso notificato e depositato il 24 marzo 2025 e iscritto al ruolo generale n. 443 del 2025, la RV LI s.r.l. (di seguito anche solo Società) ha agito – ex artt. 31 e 117 c.p.a. – per reagire all’inerzia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (SE), in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 9 ottobre 2021, perfezionata l’11 maggio 2022 e integrata il 19 febbraio 2024, nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, della potenza di 99,42 MW, da realizzarsi – con le opere di connessione alla RTN – in agro dei Comuni di Spinazzola (BT), in località “Masseria Sorrento”, e di Genzano di Lucania (PZ). La Società ha premesso che si tratta di un’opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, strategica in quanto necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e qualificata di interesse pubblico prevalente dal Regolamento UE n. 2577/2022 nonché prioritaria, ai sensi dell’art. 8, comma 1- bis , del d.lgs. n. 152/2006.
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa sono stati così esposti dalla ricorrente:
i) in data 9 ottobre 2021, la Società ha presentato l’istanza di VIA;
ii) in data 11 maggio 2022, sono state acquisite le integrazioni ritenute necessarie ai fini del perfezionamento dell’istanza;
iii) in data 9 novembre 2022, il SE ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso al pubblico predisposto dalla Società e la documentazione relativa all’intervento de quo , dando comunicazione di tale pubblicazione al proponente, alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi, ai fini dell’avvio dell’istruttoria della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
iv) acquisite dalla Società ulteriori integrazioni documentali, il SE ha dato avvio a due successive fasi di consultazione del pubblico, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, l’ultima delle quali, avviata in data 19 febbraio 2024, si è conclusa – senza osservazioni – il 20 marzo 2024;
v) in data 23 aprile 2024, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC del SE ha espresso, sulla base dell’istruttoria svolta, il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto, subordinato all’ottemperanza di alcune puntuali condizioni, così predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2016 (atto n. 310 del 23 aprile 2024);
vi) in data 20 febbraio 2025, a distanza di quasi 10 mesi dall’adozione del parere della Commissione tecnica, il Ministero della cultura (MIC) ha reso il proprio parere istruttorio tecnico negativo sull’intervento della Società;
vii) in data 7 marzo 2025, la Società ha trasmesso al SE una formale diffida alla conclusione del procedimento.
1.2. Tanto premesso, la RV LI s.r.l. ha agito in giudizio evidenziando sia il decorso (in data 23 maggio 2024) del termine perentorio e indifferibile per la conclusione del procedimento in questione, sia la perdurante inerzia amministrativa, attesa la mancata adozione del provvedimento di VIA così come previsto dall’art. 25, comma 2- bis , del TUA.
Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1 -bis , e 25, commi 1, 2- bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006 (TUA), 2, comma 1, della l. n. 241/1990, violazione dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità, di tutela dell’affidamento e certezza del diritto, violazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, violazione dei principi di derivazione eurounitaria di cui al Regolamento (UE) 2022/2577 e degli ulteriori principi di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile nonché di proporzionalità, razionalizzazione, massima semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti.
Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’obbligo del SE di concludere il procedimento di VIA, con la contestuale nomina, per l’ipotesi di perdurante silenzio, di un commissario ad acta cui affidare le relative attività esecutive in luogo e vece dell’Amministrazione.
Inoltre, è stato chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso quanto al parere – tardivo – di competenza del MIC, con il conseguente diritto del diritto della Società ad ottenere l’accoglimento della propria istanza e la condanna del SE all’adozione del provvedimento di VIA favorevole.
Infine, è stato anche chiesto l’accertamento del diritto della Società al rimborso del 50% degli oneri d’istruttoria corrisposti, per l’ammontare pari a € 14.827,99.
2. In data 14 aprile 2025, la Società ha notificato e depositato istanza cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 3, c.p.a., alla luce della nota prot. n. 60770 del 1° aprile 2025, con la quale il SE ha attivato la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988, per il superamento del contrasto insorto tra le Amministrazioni; infatti, a fronte del parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto adottato dal SE, il MIC ha assunto una posizione di segno contrario, cristallizzata nel parere della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 4938-P del 20 febbraio 2025. La ricorrente ha pertanto richiesto al Collegio giudicante l’emanazione di un’ordinanza “propulsiva” volta ad ordinare all’Amministrazione procedente di emanare il provvedimento di VIA favorevole ovvero ogni altra misura idonea per la tutela dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
3. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, sia il SE che il MIC, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato.
4. Con distinto e successivo gravame, notificato il 23 aprile 2025, depositato il giorno successivo e iscritto al ruolo generale n. 608 del 2025, RV LI s.r.l. ha impugnato, in via diretta e autonoma, con annessa istanza cautelare, la medesima nota del 1° aprile 2025 di rimessione dell’affare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i relativi atti istruttori, adottati dal MIC, presupposti al citato parere negativo della Soprintendenza PNRR del 20 febbraio 2025, come anzidetto, atto da cui è originato il contrasto tra le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA.
Con quattro articolati motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 3- ter , 3- quater , 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006, 3, 10 e 17- bis della l. n. 241/1990, 5, comma 2, lett. c- bis ), della l. n. 400/1988, violazione dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità, di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto, di proporzionalità, di parità di trattamento e non discriminazione, di partecipazione procedimentale del privato e di precauzione in materia ambientale nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifesto travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e illogicità.
In estrema sintesi, sono stati dedotti:
i) la formazione tacita del concerto del MIC sullo schema di provvedimento di VIA predisposto dal SE, dunque l’illegittimità del parere del MIC reso oltre i termini perentori;
ii) l’assenza di “reale conflitto” tra amministrazioni tale da giustificare la rimessione al Consiglio dei ministri;
iii) il deficit di motivazione e l’eccesso di potere, sotto diversi profili, della nota del SE di devoluzione per illegittimità derivata del presupposto parere del MIC contrario alla realizzazione dell’impianto;
iv) il deficit di motivazione e l’eccesso di potere, sotto diversi profili, del presupposto parere del MIC contrario alla realizzazione dell’impianto, con particolare riferimento a seguenti aspetti:
- erronea valutazione di incompatibilità con il contesto di riferimento delle opere di connessione dell’impianto alla RTN consistenti in una sottostazione elettrica di utenza e in un ampliamento della stazione TERNA esistente;
- erronea contestazione delle medesime opere di connessione, ritenute visibili dal Castello di Monteserico e dalla relativa area archeologica, dal Tratturo Comunale Palazzo – Irsina, dal Regio Tratturello Palmira – Monteserico – Canosa, dal Tratturo Comunale Spinazzola – Irsina e dal Tratturo Comunale di Corato, oltre che dal Torrente Basentello e dal Fosso Spada;
- vaga e generica valutazione della BA SI (poi recepita dal MIC) in ordine al fatto che la stazione utente e l’ampliamento della Stazione Terna costituirebbero un elevato rischio per la tutela del diffuso patrimonio archeologico dell’area e dei valori paesaggistici ad esso collegati;
- erronea valutazione di incompatibilità, rispetto al contesto paesaggistico ed archeologico, del cavidotto interrato di collegamento dell’impianto di produzione alla RTN, ricadente nel territorio lucano;
- erronea valutazione in ordine al giudizio di assoluta incompatibilità con il contesto di riferimento anche rispetto alle opere di impianto;
- eccesso di potere nel ritenere che il giudizio negativo espresso sarebbe giustificato anche “considerato” che “la realizzazione dell’impianto industriale agrivoltaico (o fotovoltaici di nuova costruzione) in esame determinerebbe l’automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti l’impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kV, per 500 m, quali “aree idonee” ex lege per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” ;
- illegittima contestazione in ordine al consumo di suolo.
Infine, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ove interpretate nel senso che dalle stesse deriverebbe un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER.
5. Si sono costituiti, per resistere al secondo gravame, la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), il SE e il MIC, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato.
5.1. La difesa erariale, in via preliminare, ha eccepito – con memoria difensiva del 12 dicembre 2025 – l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, individuando, quale giudice competente, il T.A.R. Lazio in ragione del fatto che il progetto, per la sua ubicazione, interesserebbe sia la Regione Puglia che la Regione SI.
5.2. Nel merito, è stata comunque dedotta l’infondatezza del gravame dal momento che entrambe le Amministrazioni coinvolte sarebbero autorità “co-decidenti” e che il parere del MIC non potrebbe qualificarsi tardivo per l’inapplicabilità, ai procedimenti de quibus , dell’art. 17- bis della l. n. 241/1990. Infine, il progetto sarebbe comunque ubicato in area non idonea.
6. All’esito dell’udienza camerale del 13 maggio 2025, celebrata per l’esame della tutela cautelare invocata tanto rispetto al ricorso r.g. n. 443 che rispetto al ricorso r.g. n. 608, con ordinanza di questa Sezione n. 163/2025 del 16 maggio 2025, è stata disposta la riunione dei due ricorsi e fissata l’udienza di trattazione congiunta degli stessi, previo rigetto dell’istanza cautelare proposta in ordine al gravame più risalente, atteso il venir meno delle relative esigenze cautelari.
7. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, nel corso della discussione, è stato dato avviso alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – della possibile inammissibilità del ricorso r.g. n. 608 in relazione alla rilevata carenza di lesività della nota di rimessione dell’affare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quindi, sentite le parti al riguardo, i ricorsi sono stati introitati per la decisione.
8. Principiando dal gravame di più risalente instaurazione, concernente l’azione avverso l’inerzia amministrativa in ordine all’istanza di VIA avanzata dalla ricorrente, deve innanzitutto rilevarsi che le medesime ragioni che hanno indotto il Collegio a respingere l’istanza cautelare portano a ritenere non più attuale l’interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.: l’intervenuta nota del SE in data 1° aprile 2025, di rimessione dell’affare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, determina inevitabilmente la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto alla predetta azione processuale dal momento che è venuta meno quella situazione di stasi procedimentale che ne aveva giustificato l’esperimento.
Più nello specifico, il Collegio ritiene che la rimessione dell’affare al superiore livello di governo, non (più) prettamente tecnico ma politico-amministrativo, pur non realizzando la conclusione “ordinaria” del procedimento amministrativo (stante l’avvio di un nuovo, straordinario “segmento procedurale”), comporti comunque uno spostamento del piano valutativo, espressione di una tipica regola di sussidiarietà verticale e di un meccanismo di coordinamento che coniuga il profilo dell’attività con quello dell’organizzazione ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1486/2020). Da ciò consegue che la mancata adozione del provvedimento finale, per come richiesto e veicolato dall’istante, non coincide più con (né può ricondursi a) una vera e propria “inerzia”, in senso tecnico, dell’Amministrazione “titolare” del procedimento amministrativo (nel caso all’esame, di valutazione di impatto ambientale), atteso che il potere di provvedere, proprio per l’effetto di un input dell’Amministrazione procedente, “si è trasferito” in capo al Consiglio dei ministri.
In altri termini, nell’atto di rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri, deve comunque rinvenirsi una “determinazione” dell’Amministrazione qualificabile – lato sensu – come “espresso” superamento dell’iniziale inerzia che aveva giustificato il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Non a caso, la stessa ricorrente ha impugnato – con successivo, distinto ricorso di cui si dirà appresso – proprio la “devoluzione procedimentale” al superiore ( rectius: massimo) livello amministrativo, assunta in presenza di un insanabile contrasto tra i Ministeri e tra i relativi interessi pubblici coinvolti.
9. Ciononostante, il tardivo venir meno dell’inerzia, non elide il connesso obbligo restitutorio gravante sull’Amministrazione statale, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale: “Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica [oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica] ” . La ricorrente ha dichiarato – senza ricevere alcuna contestazione al riguardo – di aver corrisposto in favore dell’Amministrazione gli importi relativi agli oneri istruttori, versando in atti anche la copia contabile della relativa disposizione di pagamento (di € 29.655,99). Risulta pertanto evidente che, a fronte dello spirare del termine perentorio previsto dal comma 2- bis ( “comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23”), va riconosciuto, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso reclamato dalla ricorrente. L’art. 25, comma 2- ter , del TUA introduce, infatti, una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale di cui all’articolo 2- bis , comma 1- bis , della l. n. 241/1990 e prevede che il rimborso avvenga “mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica” ( cfr. , in termini, T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 527/2025). Dunque, la domanda di rimborso degli oneri istruttori di cui all’art. 25, comma 2- ter , del TUA, va accolta.
10. Può quindi procedersi all’esame del ricorso r.g. n. 608, concernente l’impugnazione – in uno coi relativi atti presupposti – della nota del SE in data 1° aprile 2025 di rimessione della procedura di VIA de qua al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ), della l. n. 400/1988, a seguito del contrasto insorto tra le Amministrazioni: è stato registrato, infatti, il parere positivo di compatibilità ambientale (pur con prescrizioni) della Commissione tecnica PNRR-PNIEC del SE, cui ha fatto però seguito l’espressione negativa della Soprintendenza speciale per il PNRR del MIC.
11. Va innanzitutto dichiarata la tardività dell’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata dalla difesa erariale solo nella memoria del 12 dicembre 2025, dunque non in sede di incidente cautelare – discusso, come ricordato supra , all’udienza camerale del 13 maggio 2025 – e comunque ben oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 3, c.p.a.
12. Ciò posto, è opportuno soffermarsi preliminarmente – e in senso critico – sull’orientamento già espresso da questa Sezione con alcune recenti pronunce del 2025 (richiamate dalla ricorrente nella memoria del 12 dicembre 2025, ossia le sentt. n. 784/2025, n. 1207/2025 e n. 1217/2025), con le quali, in continuità con precedenti arresti sempre di questa Sezione del 2024 ( cfr. , tra le altre, T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 1264/2024 e n. 500/2024), si è ritenuto che fossero applicabili anche al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione o di superamento implicito dell’inerzia di altre amministrazioni coinvolte, con particolare riferimento al meccanismo del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17- bis della l. n. 241/1990 e alla conseguente inefficacia dell’atto tardivamente assunto.
Il Collegio ritiene che un più analitico esame della specifica normativa settoriale, in una visione integrata e coordinata con i principi e gli istituti generali del diritto amministrativo, imponga di rimeditare tale orientamento.
Più nello specifico, se da un lato, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 (TUA), “[t]utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” , non può neppure trascurarsi che la medesima disposizione normativa “circoscrive” l’effetto di tale “perentorietà” alle previsioni di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9- quater , e 2- bis , della l. n. 241/1990, dunque, facendo espresso riferimento alle norme che prevedono, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, la valutabilità del ritardo ai fini della valutazione della performance , la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché il risarcimento del danno e l’indennizzo derivante dal ritardo ( cfr. , in termini, T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 12331/2025). Non viene invece richiamato, nella disposizione in materia di VIA, il comma 8- bis del dell’art. 2 della l. n. 241/1990 che sancisce proprio l’inefficacia, tra le altre ipotesi, degli atti di assenso adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 17- bis della l. n. 241/1990 (silenzio e inerzia nei rapporti tra amministrazioni).
Nella medesima direzione dell’inapplicabilità in questi casi dell’istituto da ultimo richiamato depone, poi, anche una migliore ermeneutica dell’articolata scansione del procedimento di VIA, con particolare riguardo alla previsione di cui all’art. 25, comma 2- quater , del TUA, nella quale si prevede un’ipotesi di silenzio devolutivo e, segnatamente, che “[i]n caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni”. Su tali basi, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto individuare una specifica e tipica modalità di risoluzione di eventuali e ingiustificati ritardi nella definizione delle istanze in materia di VIA . Tale modalità rappresenta senz’altro una scelta di sintesi ed equilibrio nell'ambito di un settore che, da un lato, si rivela certamente condizionato da comprensibili esigenze di concentrazione e snellezza procedurale ma, dall'altro, richiede anche la necessità di un governo consapevole e oculato dei molteplici interessi sensibili coinvolti. Tanto più ove si consideri che in subiecta materia è stata opportunamente evidenziata ( cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 527/2025) la necessità – di derivazione eurounitaria (Dir. n. 2011/92/UE, artt. 8, 8- bis e 9) – di esplicitare le ragioni di compatibilità ambientale del progetto, anche per quanto concerne pareri o simili atti richiesti ad autorità diverse da quella procedente; è fuor di dubbio che tale esigenza risulterebbe inevitabilmente compromessa laddove si facesse ricorso agli istituti di semplificazione del tipo di quello del cd. “silenzio assenso-orizzontale”.
13. Orbene, se, per quanto appena argomentato, non sussistono i presupposti per ritenere (giuridicamente) tardivo e quindi inefficace il parere del 20 febbraio 2025 assunto dalla Soprintendenza speciale per il PNRR del MIC, risulta – sul punto – logicamente e normativamente legittima la nota del SE in data 1° aprile 2025, con la quale la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per cui è causa è stata deferita, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ), della l. n. 400/1988, al Consiglio dei ministri a seguito del contrasto emerso tra le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA ex art. 25 del TUA.
13.1. Più in particolare, dando seguito al rilievo mosso – ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – in sede di discussione orale, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di lesività dell’atto impugnato e, quindi, per difetto d’interesse.
Infatti, l’atto di rimessione al “superiore” livello di governo, adottato per “superare” il conflitto emerso tra le Amministrazioni coinvolte (nonché tra i relativi interessi pubblici alla cui tutela le stesse Amministrazioni sono evidentemente preposte) non è un atto provvedimentale in senso tecnico, ossia idoneo a definire l’assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. Non si ravvisa, infatti, un concreto profilo di lesività, ragion per cui l’atto in questione non può costituire – in via diretta – oggetto di gravame, potendo essere, in ipotesi, contestato anche per vizi propri e quale atto presupposto (ma solo) a valle della determinazione conclusiva, qui mancante.
13.2. Possono richiamarsi, al riguardo, i contenuti di due recenti pronunce di questa Sezione (sentt. n. 1016/2025 e n. 1017/2025) concernenti vicende del tutto sovrapponibili a quella oggi in scrutinio. Disattendendo la tesi dell’arresto procedimentale, si è in quella sede affermato che il deferimento dell’affare alla Presidenza del Consiglio dei ministri integra, in realtà, uno spostamento del piano valutativo, espressione di una tipica regola di sussidiarietà verticale e di un meccanismo di coordinamento che coniuga il profilo dell’attività con quello dell’organizzazione. In sede di composizione del conflitto di interessi, infatti, il Consiglio dei ministri non effettua (ulteriori) accertamenti tecnici (in aggiunta a quelli già svolti dalle Amministrazioni competenti), né svolge alcuna “duplicazione” procedimentale implicante un (nuovo) esercizio di potere tecnico-discrezionale. L’attività compositiva del conflitto è (pura) ponderazione di interessi pubblici e scelta di quello ritenuto, di volta in volta, prevalente. Se, da un lato, non può negarsi come il procedimento amministrativo sottostante (talvolta articolato in sub procedimenti connessi e complessi) venga esaminato anche nei sui risvolti tecnico-discrezionali, dall’altro lato, va evidenziato come ciò avvenga non per sovrapporre o sviluppare ulteriori valutazioni tecniche (di cui peraltro l’Organo politico in questione non avrebbe neppure le dirette e specifiche competenze invece presenti negli uffici di amministrazione attiva dai quali proviene l’affare), quanto al fine di stabilire – in una situazione di compresenza (anche) di interessi pubblici – la determinazione politico-amministrativa da privilegiare in quella specifica vicenda. In sostanza, la norma che individua “nel vertice dell’apparato amministrativo (nazionale) la figura chiamata a comporre il dissenso, attribuisce ad esso una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, resa possibile dalla collocazione istituzionale dell’organo decidente, il cui orizzonte è tale da poter considerare, in un’ottica di sintesi, tutte le diverse posizioni di interesse (quelle ambientali, paesaggistiche, energetiche, urbanistiche, industriali, ecc.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1486/2020).
13.3. Si è anche osservato in giurisprudenza che l’espressione del dissenso (e, a fortiori , la rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la risoluzione del conflitto tra Amministrazioni) determina una cesura del normale ordine delle competenze, venendosi a creare un’attribuzione di potere provvedimentale del tutto nuovo ed extra ordinem , sorretto dall’esigenza di tutelare valori costituzionalmente garantiti. Da ciò deriva, altresì, che il potere a tutela dei detti interessi sensibili, che dovrebbe fisiologicamente consumarsi all’interno dell’ordinario modulo procedimentale, non si consuma ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 28/2018).
Al Consiglio dei ministri è attribuito un più ampio potere decisionale sulla singola vicenda, il quale quindi assorbe e sostituisce non solo il potere dell’Amministrazione procedente, ma anche quello di tutte le amministrazioni coinvolte, ivi inclusa quella preposta alla tutela di interessi sensibili. A favore di tale interpretazione depone anche l’art. 120 Cost., il quale consente l'intervento sostitutivo del Governo “quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica” della Repubblica. Dunque, il dissenso qualificato ha come effetto quello di far deferire il potere di decidere, in ordine all’assetto degli interessi emersi in conferenza (o comunque nell’ambito di procedimenti pluriarticolati), alla massima istanza amministrativa della Repubblica nella sua unità, e cioè precisamente al Consiglio dei ministri ( cfr. T.A.R. Molise, n. 107/2020).
Del resto, la decisione del Consiglio dei ministri rientra negli “atti di alta amministrazione”, la cui sindacabilità non è esclusa, ma pur sempre limitata, trattandosi di un provvedimento caratterizzato ‹‹da margini particolarmente ampi di discrezionalità soggetti al sindacato giurisdizionale (a differenza degli atti politici) in modo molto limitato, rappresentando questi “l'anello di collegamento” tra l'attività politica di governo e quella amministrativa›› (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7774/2019).
13.4. Dunque, da tali considerazioni discende che il potere provvedimentale sulla vicenda sottoposta (prima) all’esame della p.a. e (ora) al vaglio del Collegio “si trasferisca” in capo al Consiglio dei ministri, la cui deliberazione costituisce l’unico atto conclusivo (e, nel caso, lesivo) del procedimento. Sul piano processuale, dunque, è solo la deliberazione del Consiglio dei ministri a dover esser tempestivamente impugnata (ove ritenuta lesiva), mentre la determinazione di rimessione al predetto, massimo Organo di governo ha natura interlocutoria ed endoprocedimentale, come tale non immediatamente e direttamente lesiva dell’interesse della Società ricorrente (in questi termini anche T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1619/2022).
È appena il caso di sottolineare, peraltro, come non sia neppure scontato che, all’esito delle valutazioni conseguenti alla rimessione dell’affare al “superiore” livello decisionale, si concretizzi un reale effetto lesivo (per l’odierna ricorrente), non potendosi certamente escludere che il Consiglio dei ministri possa anche aderire alla posizione del SE (favorevole alla ricorrente), con conseguente rilascio del provvedimento di VIA compatibile.
14. In conclusione, il ricorso n. 443 del 2025 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse rispetto alla domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, attesa la cessazione dell’inerzia amministrativa del SE e del MIC la cui attività è culminata (e terminata), come possibile sviluppo previsto ex lege , mediante la rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ), della l. n. 241/1990. Sussistono, comunque, i presupposti per condannare il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – ex art. 25, comma 2- ter , del TUA – al rimborso del 50% degli oneri istruttori corrisposti, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla Società, avendo accertato il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui al comma 2- bis dell’art. 25 del TUA.
Il ricorso n. 608 del 2025 va invece dichiarato inammissibile alla luce di quanto esposto nel punto 13, rilevata l’assenza di lesività dei provvedimenti impugnati, con il conseguente difetto d’interesse all’impugnazione da parte della Società ricorrente.
Per la peculiarità della vicenda procedimentale e processuale, avuto anche riguardo alla sostanziale, reciproca soccombenza tra le parti, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi (già) riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- quanto al ricorso n. 443 del 2025, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. e condanna, ex art. 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso del 50% degli oneri istruttori corrisposti, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla Società;
- quanto al ricorso n. 608 del 2025, lo dichiara inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NM GI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN SA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AN SA | NM GI |
IL SEGRETARIO