Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969:
a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969:
a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.