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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dr.ssa AN Scognamiglio Giudice;
Dr.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 26.09.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via Regina Margherita n. 6 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Cirillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente in [...]
n.1;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 26.09.2025 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 9.10.2025 apponeva il visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2024 il sig. , premettendo che Parte_1 il 13.04.1980 in RE (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in regime di comunione legale dei beni e che Controparte_1
dalla loro unione era nata una figlia, AN, maggiorenne ed economicamente indipendente, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriale per come specificamente indicato in ricorso.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza assunzione di ulteriori statuizioni.
All'udienza del 22.10.2024 il ricorrente, per legittimo impedimento, non presenziava personalmente e il difensore evidenziava il deposito in atti della rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, non costituita.
Il Giudice delegato, preso atto dell'impedimento, rinviava all'udienza del
22.10.2024 per la comparizione personale dei coniugi, differita ulteriormente, per legittimo impedimento di parte ricorrente, sino all'udienza del 26.09.2025.
All'udienza che precede, preso atto della richiesta del procuratore di parte ricorrente di procedere in assenza dello stesso e della rituale notifica del ricorso alla controparte, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e dato atto dell'insussistenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il PM in data 9.10.2025 rendeva parere favorevole.
*** ***
Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
, in quanto non risulta costituita in giudizio, nonostante la rituale CP_1
2 notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (cfr. dep. telem. parte ricorrente del 21.10.2024).
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della parte ricorrente secondo cui tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza della parte resistente rimasta contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Il Collegio non deve emettere alcuna statuizione accessoria, in quanto non vi sono figli minori e non risultano avanzate domande ulteriori rispetto alla pronuncia sullo status.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (nata a [...] il Controparte_1
15.01.1960);
2) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]); CP_1
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento
3 dello Stato Civile) (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1980);
4) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
5) nulla dispone sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dr.ssa AN Scognamiglio Giudice;
Dr.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 26.09.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via Regina Margherita n. 6 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Cirillo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente in [...]
n.1;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 26.09.2025 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 9.10.2025 apponeva il visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2024 il sig. , premettendo che Parte_1 il 13.04.1980 in RE (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in regime di comunione legale dei beni e che Controparte_1
dalla loro unione era nata una figlia, AN, maggiorenne ed economicamente indipendente, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriale per come specificamente indicato in ricorso.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza assunzione di ulteriori statuizioni.
All'udienza del 22.10.2024 il ricorrente, per legittimo impedimento, non presenziava personalmente e il difensore evidenziava il deposito in atti della rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, non costituita.
Il Giudice delegato, preso atto dell'impedimento, rinviava all'udienza del
22.10.2024 per la comparizione personale dei coniugi, differita ulteriormente, per legittimo impedimento di parte ricorrente, sino all'udienza del 26.09.2025.
All'udienza che precede, preso atto della richiesta del procuratore di parte ricorrente di procedere in assenza dello stesso e della rituale notifica del ricorso alla controparte, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e dato atto dell'insussistenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il PM in data 9.10.2025 rendeva parere favorevole.
*** ***
Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
, in quanto non risulta costituita in giudizio, nonostante la rituale CP_1
2 notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione (cfr. dep. telem. parte ricorrente del 21.10.2024).
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della parte ricorrente secondo cui tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza della parte resistente rimasta contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Il Collegio non deve emettere alcuna statuizione accessoria, in quanto non vi sono figli minori e non risultano avanzate domande ulteriori rispetto alla pronuncia sullo status.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (nata a [...] il Controparte_1
15.01.1960);
2) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]); CP_1
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento
3 dello Stato Civile) (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 1980);
4) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
5) nulla dispone sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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