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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2530/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Della Liberta' N 400 87075 Trebisacce CS
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 513/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di Trebisacce, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo all'IMU per l'anno 2018, chiedendone l'annullamento atteso che l'immobile oggetto di accertamento costituirebbe la propria abitazione principale e, dunque, non sarebbe soggetta a imposta.
Il Comune di Trebisacce non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'autocertificazione depositata in giudizio dal ricorrente non è idonea a comprovare con ragionevole certezza che l'immobile oggetto di accertamento costituisca la sua abitazione principale, sicché l'eccezione formulata risulta non adeguatamente provata.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Cosenza, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 28/04/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2530/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Della Liberta' N 400 87075 Trebisacce CS
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 513/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato al Comune di Trebisacce, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo all'IMU per l'anno 2018, chiedendone l'annullamento atteso che l'immobile oggetto di accertamento costituirebbe la propria abitazione principale e, dunque, non sarebbe soggetta a imposta.
Il Comune di Trebisacce non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'autocertificazione depositata in giudizio dal ricorrente non è idonea a comprovare con ragionevole certezza che l'immobile oggetto di accertamento costituisca la sua abitazione principale, sicché l'eccezione formulata risulta non adeguatamente provata.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Cosenza, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco