Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 30840 Sent. n. 1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.30840 del registro di Segreteria su ricorso proposto da:
R.R., (C.F. Omissis), nata a [...] il Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, in persona dell’amministratore di sostegno C. S.A. (c.f. Omissis), nato a [...] il Omissis, residente in Omissis), Via Omissis, nominato con decreto del Giudice Tutelare di Brescia n. Omissis del Omissis, ed autorizzato all’introduzione del presente giudizio con Decreto del medesimo Giudice in data Omissis n. Omissis cron. e n. Omissis R.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Andreoli (c.f. [...]; fax 0304197661; pec: elena.andreoli@brescia.pecavvocati.it;), ed elettivamente domiciliato presso di lei nel suo studio sito in Brescia, Contrada della Mansione n. 2, giusta procura in atti.
Avverso
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall’Avv. Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;
Tenute le udienze del 18.6.2025 e del 17.12.2025, presenti la difesa della ricorrente e il rappresentante dell’Inps che hanno concluso come da verbale.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente – come in atti amministrata, rappresentata e difesa- ha domandato la rideterminazione della pensione di reversibilità e il parziale annullamento dell’indebito pensionistico, con decorrenza dalla data di rideterminazione della originaria pensione di reversibilità.
La ricorrente a sostegno della domanda ha rappresentato le seguenti circostanze non contestate dall’Ente Previdenziale:
· di percepire, quale vedova del sig. C.E., a decorrere dal Omissis un assegno corrispondente al 60% della pensione del defunto coniuge, pari ad un importo annuo lordo di € 12.890,94 (pensione cat. SOCTPS n. Omissis;
· che il Tribunale di Omissis, a seguito del ricorso dell’ex coniuge del Sig. C., aveva riconosciuto a quest’ultima una quota della pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 9 della l. 898/1970, quantificata con decreto del 8.11.2022 nella misura del 15% della somma erogata, “restando il restante dell’intero attribuito alla coniuge R.R.”;
· in attuazione del citato decreto del Tribunale, l’INPS emetteva atto n. Omissis – numero pratica Omissis mediante il quale attribuiva alla Sig.ra R. una pensione di reversibilità corrispondente al 45% dell’assegno percepito in vita dal coniuge C.E., dunque pari ad € 9.668,21 annui lordi;
· successivamente, a fronte della rideterminazione dell’assegno, INPS notificava alla sig.ra R.R. comunicazione del 13 marzo 2023 avente ad oggetto il recupero della somma di € 7.057,00 lordi (€ 6.325,14 netti);
· parte ricorrente prendeva contatti con l’Istituto al fine di ricevere delucidazioni in merito agli atti notificati sopra menzionati ma l’Inps fissava l’appuntamento solo in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi amministrativi;
· in quella sede l’Istituto consegnava al delegato della ricorrente un prospetto di calcolo dell’indebito pensionistico inficiato dall’errato computo della misura della pensione di reversibilità dovuta a seguito del decreto del Tribunale di Omissis che avrebbe dovuto essere rideterminata nella misura dell’85% di quanto prima percepito (ovvero il 51% dell’assegno percepito in vita dal de cuius) e non già il 45% dell’assegno percepito in vita dal C. .
· I ricorsi proposti in via amministrativa venivano dichiarati inammissibili, perché tardivamente proposti.
Stante il palese errore di calcolo della percentuale della pensione dovuta la ricorrente ha adito questa Corte chiedendo che venga accertata e dichiarata:
· la corretta rideterminazione della pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. Omissis, iscrizione n. Omissis, della Sig. R.R. operata dall’INPS con atto del n. Omissis – numero pratica Omissis con decorrenza dalla data dell’atto di rideterminazione e al conseguente riconoscimento in favore della Sig.ra R.R. delle maggiori somme alla medesima dovute a tale titolo per il periodo di riferimento;
· rideterminata la pretesa dell’INPS alla ripetizione dell’indebito per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023 nella minor somma di € 4.234,22 in luogo della somma erroneamente richiesta di Euro 7.057,00 lordi e/o comunque nella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia;
· condannare l’INPS alla restituzione delle trattenute eventualmente effettuate nelle mone del giudizio in misura maggiore rispetto all’indebito accertato in esito al giudizio. Con vittoria delle spese di lite.
Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificato all’Inps a cura delle parti ricorrenti, il giudizio veniva fissato per l’udienza del 18.6.2025 e, poi, rinviato su richiesta delle parti al 17.12.2025, per consentire all’Ente di completare la procedura informatica volta a recepire le richieste di parte ricorrente.
L’INPS, infatti, costituitosi in giudizio mediante deposito di memoria e documentazione, ha sostanzialmente riconosciuto l’errore di calcolo, attribuendolo ad impostazioni dell’applicativo SIN e a ritardi dovuti al trasferimento della pratica di liquidazione della pensione da Omissis a Omissis, stante il cambio di residenza della ricorrente.
L’ente previdenziale ha quindi chiesto un rinvio per concludere la procedura e, all’esito, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
All’odierna udienza di rinvio, le parti hanno concluso come da verbale ed il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.
DIRITTO
Non essendoci questioni preliminari da trattare, si procede a valutare la concorde richiesta di cessazione della materia del contendere.
A tale proposito, si rileva che sulla base della documentazione agli atti può essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio dalla ricorrente, finalizzata ad ottenere la rideterminazione del trattamento previdenziale di reversibilità e del conseguente indebito è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS in applicazione di quanto stabilito dal Tribunale di Omissis con decreto dell’Omissis (Doc. 3, allegato al ricorso).
L’INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione del 13.10.2025, di aver proceduto alla rideterminazione del trattamento previdenziale di reversibilità con pagamento immediato dell’intero credito e recupero rateale dell’indebito rideterminato nella misura richiesta con il presente ricorso.
Parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario. A tal fine non può non rilevarsi che, secondo una valutazione prognostica dell’esito del giudizio, l’Inps risulterebbe soccombente alla luce della ricostruzione in atti della vicenda, sicché, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, parte resistente va condannata a corrispondere, al difensore antistatario, le spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara
cessata la materia del contendere con condanna dell’Inps alla refusione delle spese che liquida in €. 1.500,00 omnicomprensive.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
La Giudice Cons. Barbara Pezzilli
(firmato digitalmente)
Depositato in segreteria 07.01.2026 Il direttore della Segreteria
(TO Carvelli)