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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3641/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Antonella De Punzio;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1
difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Osvaldo Rascazzo e Virginia Rascazzo;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
n persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_2
dall'avv. Gabriele Matteo Manieri;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________ MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che il giorno 8.10.2018, alle ore 13:00 circa, “l'autovettura Mercedes Parte_1
SL 500, tg FD407NY - di proprietà di Unicredit leasing S.p.a. ed utilizzata da giusta Parte_1
contratto di leasing n. AS/01682332 del 27/7/2018, nell'occasione condotta dal sig. Persona_1
, transitava sulla S.S. 16, strada statale Brindisi – Bari, con direzione Bari, allorquando,
[...]
giunta “all'altezza del Km. 856 circa, in prossimità dello svincolo per Fasano (…)”, durante una manovra di sorpasso debitamente segnalata dal conducente della Mercedes, “la parte anteriore destra
della predetta automobile veniva urtata dallo spigolo posteriore sinistro del rimorchio T.g. AB 88202
del trattore stradale Renault Tg DH506EK di proprietà della società e condotta Controparte_4
dal sig. ”, che aveva “improvvisamente e senza alcuna preventiva segnalazione” CP_3
invaso la corsia di sorpasso, provocando ingenti danni al veicolo Mercedes.
Sulla scorta di tali premesse, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art 149 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché Controparte_1 CP_2
e , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, dalla stessa quantificati
[...] CP_3
in € 70.493,71.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto.
Anche costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della pretesa attorea, CP_2
deducendone l'infondatezza per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Mercedes nella causazione del danno.
, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, rimanendo, pertanto, CP_3
contumace.
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso indicati. Non contestato deve, in primo luogo, ritenersi il fatto storico sotteso al caso di specie,
costituito dal sinistro stradale occorso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore.
Ciò posto, va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, dalla quale il conducente può
liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del Codice della Strada ed esente da colpe, che il Giudice deve valutare con riferimento alle caratteristiche del caso concreto (cfr. Cass.
n. 10031 del 29/04/2006).
Di conseguenza, quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro,
l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta prevalentemente a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro, affinché possa escludersi un concorso di colpa a suo carico, dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007).
È, invero, costante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel caso di scontro
tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo,
ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è
tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”
(in questi termini, da ultimo, Cass. n. 7479 del 20/03/2020).
Nel caso in esame, nessuna delle parti ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in oggetto, nonché di aver tenuto un comportamento diligente e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli.
È noto, invero, che le dichiarazioni contenute nelle “costatazioni amichevoli di incidente –
denuncia sinistro”, ovvero in altri documenti redatti nell'immediatezza del sinistro, come, nel caso di specie, la “dichiarazione di responsabilità” con cui il conducente del veicolo Mercedes avrebbe riconosciuto la circostanza che, nell'occasione, gli sarebbe “…scivolato il piede dal freno”, non hanno valore di prova piena nemmeno nei confronti del confitente, ove questi sia litisconsorte necessario,
trattandosi di dichiarazioni liberamente apprezzabili dal Giudice unitamente agli ulteriori elementi di prova (cfr. Cass. SS.UU. n.10311/06).
Pertanto, la citata dichiarazione di assunzione di responsabilità asseritamente sottoscritta da
, conducente del veicolo Mercedes, che, all'epoca dei fatti, rivestiva la qualità di Persona_1
legale rappresentante della (ad oggi, invece, rappresentata legalmente da Parte_1 Persona_2
, può integrare esclusivamente una prova atipica liberamente valutabile ai sensi dell'art.116
[...]
cpc, trattandosi, peraltro, il , di litisconsorte facoltativo non facente parte del Persona_1
presente giudizio.
Deve, altresì, evidenziarsi che il modello di “constatazione amichevole – denuncia sinistro”
con il quale il conducente dell'autocarro ha dato atto che il “veicolo B (Mercedes) tamponava il
veicolo A (autocarro)”, non esclude, di per sé, l'intervento di turbative nella causazione del sinistro al medesimo ascrivibili.
L'esame delle fotografie in atti consente, infatti, di escludere che il sinistro de quo possa essersi verificato a causa della condotta esclusiva del conducente del veicolo Mercedes, posto che,
laddove si fosse realizzato un mero tamponamento per eccesso di velocità e mancato rispetto della dovuta distanza di sicurezza, la parte posteriore del rimorchio trainato dall'autocarro sarebbe stata,
verosimilmente, urtata nella sua interezza e non nei limiti dello spigolo posteriore sinistro dello stesso.
L'analisi dei punti d'urto dei veicoli coinvolti permette, invero, di avvalorare la tesi della turbativa posta in essere dal conducente dell'autocarro che, in tutta probabilità, mentre il veicolo
Mercedes era impegnato nella manovra di sorpasso, ha parzialmente invaso la corsia di sinistra,
provocando l'impatto dello spigolo posteriore sinistro del rimorchio con la parte anteriore destra del veicolo Mercedes.
Difatti, sebbene l'impatto verificatosi tra i due veicoli abbia coinvolto, con effetti devastanti,
tutta la parte anteriore del veicolo Mercedes, interessando paraurti e cofano, è possibile osservare come le predette componenti siano risultate maggiormente intaccate nel lato destro. Le foto presenti in atti mostrano, infatti, il veicolo Mercedes privo di fanalino ed un cofano più accartocciato nella parte destra.
La dinamica così ricostruita è stata, altresì, confermata dal testimone , Testimone_1
il quale, escusso all'udienza del 9.9.2021, ha dichiarato che “la strada era stretta e quindi la parte
posteriore del camion si spostò leggermente verso la corsia di sorpasso, invadendola di circa un
metro (…); ho visto il Mercedes che sopraggiungeva da tergo e ci stava sorpassando”.
Alcuna rilevanza può, invece, essere attribuita alle dichiarazioni rese dai testimoni e , la cui discordanza, laddove il primo ha dichiarato che “il Testimone_2 Testimone_3
sig. (…) si è fermato sul posto in attesa del carroattrezzi” ed il secondo ha, viceversa, Testimone_3
affermato di aver chiamato il carroattrezzi e di averlo personalmente accompagnato sul luogo del sinistro, ne esclude l'attendibilità e, di conseguenza, l'utilizzabilità nel presente giudizio.
I rilievi sinora svolti consentono, pertanto, di attribuire alla condotta tenuta dal conducente dell'autocarro un maggiore apporto causale nella causazione del sinistro.
Il riconoscimento di un prevalente grado di responsabilità nella determinazione del sinistro in capo al convenuto , non rende, tuttavia, la condotta del conducente del veicolo Mercedes CP_3
esente da censure.
La società attrice non ha, infatti, in ossequio a quando previsto dall'art. 2054 c.c., fornito la prova liberatoria che il conducente del veicolo Mercedes abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver osservato l'opportuna diligenza richiesta per quella determinata tipologia di strada.
Invero, la circostanza che l'autocarro abbia invaso la corsia di sorpasso, non consente di escludere che laddove il conducente del veicolo Mercedes avesse proceduto nel rispetto dei limiti di velocità imposti per le strade statali (110 kmh), avrebbe plausibilmente potuto rallentare la marcia,
evitando l'impatto o, quantomeno, contenendone gli effetti.
Alla luce del quadro probatorio sinora vagliato, ritiene, dunque, il Giudicante, che la responsabilità del sinistro per cui è causa possa ragionevolmente essere attribuita ad entrambi i conducenti ed, in particolare, ripartita nella misura del 60% in capo al conducente dell'autocarro e del 40% in capo al conducente del veicolo Mercedes.
Passando ora alla quantificazione del danno patrimoniale subito da considerato Parte_1
che l'autovettura Mercedes tipo SL500, tg FD407NY, in conseguenza del sinistro occorso, è stata rottamata (cfr. certificato allegato al ricorso) a causa della portata dei danni che ne hanno reso antieconomica la riparazione, la stessa deve essere svolta avuto riguardo al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, determinabile, giusta valutazione contenuta nel contratto di leasing
presente in atti (peraltro neppure contestata dalle parti convenute), in € 69.948,21.
In ragione di quanto sopra argomentato, l'ammontare del danno subito dall'attrice può essere quantificato in complessivi € 69.993,71, compresivi delle spese di radiazione targa di € 45,50 (come documentato in atti).
Non potrà, viceversa, riconoscersi, in favore dell'attrice, l'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico (dalla medesima quantificato in € 500,00,) non avendo la provato l'utilizzo di veicoli sostitutivi, nonché la perdita economica subita. Parte_1
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, invero, recentemente affermato che
“il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo
sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la
spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata
ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358).
In ragione del predetto concorso di colpa, va quindi condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma di € 41.996,23, corrispondente al 60% Parte_1
della somma di € 69.993,71, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.F.O.I. dalla data del sinistro a quella della presente pronuncia.
Su detto importo non possono, invece, riconoscersi interessi compensativi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte ha, del resto, affermato che “la liquidazione
del danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Per ciò che concerne, da ultimo, le spese di lite, nell'osservare che ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
"il giudice... se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo
comma dell'art. 92 c.p.c.", la compagnia va condannata al pagamento integrale Controparte_5
delle spese di lite per la fase decisionale, quale fase successiva alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice con ordinanza del 19.2.2023, a cui la stessa non ha aderito, (con cui è stato proposto alle parti di conciliare la lite prevedendo la corresponsione, da parte di ed in Controparte_6
favore dell'attrice , della somma di € 42.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito e della somma di € 3.200,00 a titolo di rifusione delle spese legali sostenute, nonché la corresponsione, da parte della compagnia convenuta ed in favore della della somma di € 2.300,00, a titolo di rifusione CP_2
delle spese legali sostenute), da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri medi di riferimento avuto riguardo al valore della controversia.
Quanto alle fasi del giudizio diverse da quella decisionale, l'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per un terzo delle predette che, per i restanti due terzi,
vanno poste a carico della in ragione della soccombenza. Controparte_1
Anche le spese di lite sostenute dalla per le fasi diverse da quella decisoria, vanno CP_2
compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico della , ciò in quanto, Controparte_1
come già precisato in sede di ordinanza emessa in data 17.2.2024 da questo Giudice, sebbene la non sia tenuta a manlevare la dalle spese legali dalla stessa Controparte_1 CP_2
sostenute, essendo stata la predetta compagnia citata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 D.Lgs.
n. 209/2005, la stessa, non avendo accolto – neppure parzialmente – la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni formulata dall'attrice, ha dato causa al processo, avendo costretto quest'ultima ad agire in giudizio e a convenire, in esso, anche la società proprietaria dell'autocarro, le cui spese di costituzione, dunque, sono state anch'esse necessitate dalla condotta della predetta convenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3641/2019 R.G., così provvede: - accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 41.996,23, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria sulle somme, secondo gli indici e le decorrenze indicati in motivazione;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante parte Parte_1
a carico della e liquidandole nell'intero, per ciò che concerne Controparte_1
le fasi studio, introduttiva e di trattazione del giudizio, in € 759,00 per spese ed € 4.711,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante CP_2
parte a carico della e liquidandole nell'intero, per ciò che Controparte_1
concerne le fasi studio, introduttiva e di trattazione del giudizio, in € 4.711,00 per competenze,
oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna, infine, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c., alla refusione Controparte_1
delle spese di lite sostenute dalla e da per la fase decisoria, che Parte_1 CP_2
liquida in € 2.905,00 ciascuna, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Brindisi, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3641/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Antonella De Punzio;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1
difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Osvaldo Rascazzo e Virginia Rascazzo;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
n persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_2
dall'avv. Gabriele Matteo Manieri;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
All'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________ MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che il giorno 8.10.2018, alle ore 13:00 circa, “l'autovettura Mercedes Parte_1
SL 500, tg FD407NY - di proprietà di Unicredit leasing S.p.a. ed utilizzata da giusta Parte_1
contratto di leasing n. AS/01682332 del 27/7/2018, nell'occasione condotta dal sig. Persona_1
, transitava sulla S.S. 16, strada statale Brindisi – Bari, con direzione Bari, allorquando,
[...]
giunta “all'altezza del Km. 856 circa, in prossimità dello svincolo per Fasano (…)”, durante una manovra di sorpasso debitamente segnalata dal conducente della Mercedes, “la parte anteriore destra
della predetta automobile veniva urtata dallo spigolo posteriore sinistro del rimorchio T.g. AB 88202
del trattore stradale Renault Tg DH506EK di proprietà della società e condotta Controparte_4
dal sig. ”, che aveva “improvvisamente e senza alcuna preventiva segnalazione” CP_3
invaso la corsia di sorpasso, provocando ingenti danni al veicolo Mercedes.
Sulla scorta di tali premesse, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art 149 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché Controparte_1 CP_2
e , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, dalla stessa quantificati
[...] CP_3
in € 70.493,71.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto.
Anche costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della pretesa attorea, CP_2
deducendone l'infondatezza per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Mercedes nella causazione del danno.
, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, rimanendo, pertanto, CP_3
contumace.
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso indicati. Non contestato deve, in primo luogo, ritenersi il fatto storico sotteso al caso di specie,
costituito dal sinistro stradale occorso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore.
Ciò posto, va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, dalla quale il conducente può
liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla disciplina del Codice della Strada ed esente da colpe, che il Giudice deve valutare con riferimento alle caratteristiche del caso concreto (cfr. Cass.
n. 10031 del 29/04/2006).
Di conseguenza, quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro,
l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta prevalentemente a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro, affinché possa escludersi un concorso di colpa a suo carico, dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007).
È, invero, costante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel caso di scontro
tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo,
ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è
tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”
(in questi termini, da ultimo, Cass. n. 7479 del 20/03/2020).
Nel caso in esame, nessuna delle parti ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro in oggetto, nonché di aver tenuto un comportamento diligente e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli.
È noto, invero, che le dichiarazioni contenute nelle “costatazioni amichevoli di incidente –
denuncia sinistro”, ovvero in altri documenti redatti nell'immediatezza del sinistro, come, nel caso di specie, la “dichiarazione di responsabilità” con cui il conducente del veicolo Mercedes avrebbe riconosciuto la circostanza che, nell'occasione, gli sarebbe “…scivolato il piede dal freno”, non hanno valore di prova piena nemmeno nei confronti del confitente, ove questi sia litisconsorte necessario,
trattandosi di dichiarazioni liberamente apprezzabili dal Giudice unitamente agli ulteriori elementi di prova (cfr. Cass. SS.UU. n.10311/06).
Pertanto, la citata dichiarazione di assunzione di responsabilità asseritamente sottoscritta da
, conducente del veicolo Mercedes, che, all'epoca dei fatti, rivestiva la qualità di Persona_1
legale rappresentante della (ad oggi, invece, rappresentata legalmente da Parte_1 Persona_2
, può integrare esclusivamente una prova atipica liberamente valutabile ai sensi dell'art.116
[...]
cpc, trattandosi, peraltro, il , di litisconsorte facoltativo non facente parte del Persona_1
presente giudizio.
Deve, altresì, evidenziarsi che il modello di “constatazione amichevole – denuncia sinistro”
con il quale il conducente dell'autocarro ha dato atto che il “veicolo B (Mercedes) tamponava il
veicolo A (autocarro)”, non esclude, di per sé, l'intervento di turbative nella causazione del sinistro al medesimo ascrivibili.
L'esame delle fotografie in atti consente, infatti, di escludere che il sinistro de quo possa essersi verificato a causa della condotta esclusiva del conducente del veicolo Mercedes, posto che,
laddove si fosse realizzato un mero tamponamento per eccesso di velocità e mancato rispetto della dovuta distanza di sicurezza, la parte posteriore del rimorchio trainato dall'autocarro sarebbe stata,
verosimilmente, urtata nella sua interezza e non nei limiti dello spigolo posteriore sinistro dello stesso.
L'analisi dei punti d'urto dei veicoli coinvolti permette, invero, di avvalorare la tesi della turbativa posta in essere dal conducente dell'autocarro che, in tutta probabilità, mentre il veicolo
Mercedes era impegnato nella manovra di sorpasso, ha parzialmente invaso la corsia di sinistra,
provocando l'impatto dello spigolo posteriore sinistro del rimorchio con la parte anteriore destra del veicolo Mercedes.
Difatti, sebbene l'impatto verificatosi tra i due veicoli abbia coinvolto, con effetti devastanti,
tutta la parte anteriore del veicolo Mercedes, interessando paraurti e cofano, è possibile osservare come le predette componenti siano risultate maggiormente intaccate nel lato destro. Le foto presenti in atti mostrano, infatti, il veicolo Mercedes privo di fanalino ed un cofano più accartocciato nella parte destra.
La dinamica così ricostruita è stata, altresì, confermata dal testimone , Testimone_1
il quale, escusso all'udienza del 9.9.2021, ha dichiarato che “la strada era stretta e quindi la parte
posteriore del camion si spostò leggermente verso la corsia di sorpasso, invadendola di circa un
metro (…); ho visto il Mercedes che sopraggiungeva da tergo e ci stava sorpassando”.
Alcuna rilevanza può, invece, essere attribuita alle dichiarazioni rese dai testimoni e , la cui discordanza, laddove il primo ha dichiarato che “il Testimone_2 Testimone_3
sig. (…) si è fermato sul posto in attesa del carroattrezzi” ed il secondo ha, viceversa, Testimone_3
affermato di aver chiamato il carroattrezzi e di averlo personalmente accompagnato sul luogo del sinistro, ne esclude l'attendibilità e, di conseguenza, l'utilizzabilità nel presente giudizio.
I rilievi sinora svolti consentono, pertanto, di attribuire alla condotta tenuta dal conducente dell'autocarro un maggiore apporto causale nella causazione del sinistro.
Il riconoscimento di un prevalente grado di responsabilità nella determinazione del sinistro in capo al convenuto , non rende, tuttavia, la condotta del conducente del veicolo Mercedes CP_3
esente da censure.
La società attrice non ha, infatti, in ossequio a quando previsto dall'art. 2054 c.c., fornito la prova liberatoria che il conducente del veicolo Mercedes abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver osservato l'opportuna diligenza richiesta per quella determinata tipologia di strada.
Invero, la circostanza che l'autocarro abbia invaso la corsia di sorpasso, non consente di escludere che laddove il conducente del veicolo Mercedes avesse proceduto nel rispetto dei limiti di velocità imposti per le strade statali (110 kmh), avrebbe plausibilmente potuto rallentare la marcia,
evitando l'impatto o, quantomeno, contenendone gli effetti.
Alla luce del quadro probatorio sinora vagliato, ritiene, dunque, il Giudicante, che la responsabilità del sinistro per cui è causa possa ragionevolmente essere attribuita ad entrambi i conducenti ed, in particolare, ripartita nella misura del 60% in capo al conducente dell'autocarro e del 40% in capo al conducente del veicolo Mercedes.
Passando ora alla quantificazione del danno patrimoniale subito da considerato Parte_1
che l'autovettura Mercedes tipo SL500, tg FD407NY, in conseguenza del sinistro occorso, è stata rottamata (cfr. certificato allegato al ricorso) a causa della portata dei danni che ne hanno reso antieconomica la riparazione, la stessa deve essere svolta avuto riguardo al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, determinabile, giusta valutazione contenuta nel contratto di leasing
presente in atti (peraltro neppure contestata dalle parti convenute), in € 69.948,21.
In ragione di quanto sopra argomentato, l'ammontare del danno subito dall'attrice può essere quantificato in complessivi € 69.993,71, compresivi delle spese di radiazione targa di € 45,50 (come documentato in atti).
Non potrà, viceversa, riconoscersi, in favore dell'attrice, l'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico (dalla medesima quantificato in € 500,00,) non avendo la provato l'utilizzo di veicoli sostitutivi, nonché la perdita economica subita. Parte_1
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, invero, recentemente affermato che
“il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo
sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la
spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata
ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile , sez. III , 14/03/2023 , n. 7358).
In ragione del predetto concorso di colpa, va quindi condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di della complessiva somma di € 41.996,23, corrispondente al 60% Parte_1
della somma di € 69.993,71, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.F.O.I. dalla data del sinistro a quella della presente pronuncia.
Su detto importo non possono, invece, riconoscersi interessi compensativi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n. 22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte ha, del resto, affermato che “la liquidazione
del danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Per ciò che concerne, da ultimo, le spese di lite, nell'osservare che ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
"il giudice... se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo
comma dell'art. 92 c.p.c.", la compagnia va condannata al pagamento integrale Controparte_5
delle spese di lite per la fase decisionale, quale fase successiva alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice con ordinanza del 19.2.2023, a cui la stessa non ha aderito, (con cui è stato proposto alle parti di conciliare la lite prevedendo la corresponsione, da parte di ed in Controparte_6
favore dell'attrice , della somma di € 42.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito e della somma di € 3.200,00 a titolo di rifusione delle spese legali sostenute, nonché la corresponsione, da parte della compagnia convenuta ed in favore della della somma di € 2.300,00, a titolo di rifusione CP_2
delle spese legali sostenute), da liquidarsi, come da dispositivo, secondo i parametri medi di riferimento avuto riguardo al valore della controversia.
Quanto alle fasi del giudizio diverse da quella decisionale, l'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per un terzo delle predette che, per i restanti due terzi,
vanno poste a carico della in ragione della soccombenza. Controparte_1
Anche le spese di lite sostenute dalla per le fasi diverse da quella decisoria, vanno CP_2
compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico della , ciò in quanto, Controparte_1
come già precisato in sede di ordinanza emessa in data 17.2.2024 da questo Giudice, sebbene la non sia tenuta a manlevare la dalle spese legali dalla stessa Controparte_1 CP_2
sostenute, essendo stata la predetta compagnia citata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 D.Lgs.
n. 209/2005, la stessa, non avendo accolto – neppure parzialmente – la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni formulata dall'attrice, ha dato causa al processo, avendo costretto quest'ultima ad agire in giudizio e a convenire, in esso, anche la società proprietaria dell'autocarro, le cui spese di costituzione, dunque, sono state anch'esse necessitate dalla condotta della predetta convenuta.
P.Q.M
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Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3641/2019 R.G., così provvede: - accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 41.996,23, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria sulle somme, secondo gli indici e le decorrenze indicati in motivazione;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante parte Parte_1
a carico della e liquidandole nell'intero, per ciò che concerne Controparte_1
le fasi studio, introduttiva e di trattazione del giudizio, in € 759,00 per spese ed € 4.711,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante CP_2
parte a carico della e liquidandole nell'intero, per ciò che Controparte_1
concerne le fasi studio, introduttiva e di trattazione del giudizio, in € 4.711,00 per competenze,
oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna, infine, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c., alla refusione Controparte_1
delle spese di lite sostenute dalla e da per la fase decisoria, che Parte_1 CP_2
liquida in € 2.905,00 ciascuna, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Brindisi, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.