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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6020 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 35644/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co.1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 35644/2021 R.G. il 3.09.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 2.09.2021, promossa da: (C.F. e P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario con sede in 20900 Monza, Via Tosi CP_1
4, di seguito, per brevità: “ ”, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Matteo FORNASARI e Margherita COLOMBO de foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5, presso nello studio dei detti difensori, nonché ai rispettivi indirizzi PEC e Email_1 Email_2 giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: C.F. e P.I.: con sede in 20131 Milano, via A. Controparte_2 P.IVA_2
Costa 17, in persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato, CP_3 munito degli occorrenti poteri come da nomina del Consiglio di Amministrazione del 9.12.2021, di seguito, per brevità: “ , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RIVETTA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Caminadella 2, presso e nello studio dello stesso, giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- e
contro
: DUE ESSE DI P.I.: , in persona Parte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20863 Concorezzo (MB), Strada Provinciale 60, di seguito per brevità: “2S”
-Convenuta contumace-
* * * pagina 1 di 11 TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.03.2025
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - responsabilità del produttore di prodotto difettoso - risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI di parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto
- condannare e in Controparte_2 Parte_2 solido tra loro, al pagamento a favore della Controparte_1
- di € 10.670,00 o la somma maggiore o diversa che si terrà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti, il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di introduzione del presente giudizio, nonché agli interessi moratori calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti;
- di € 700,00 o la somma maggiore o diversa che si riterrà di giustizia, a titolo di fermo tecnico del veicolo, il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di introduzione del presente giudizio, nonché agli interessi moratori calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, per il fermo tecnico del veicolo. Col favore di spese e competenze della presente procedura;
Con riferimento alle istanze istruttorie, si chiede ammettere:
• CTU qualitativa sul campione di carburante per verificarne la qualità, previa acquisizione del detto campione da parte del CTU, che si chiede sin d'ora di voler disporre;
• CTU meccanica estimativa, al fine di i. determinare l'ammontare dei danni subiti dal veicolo per via del carburante viziato e ii. determinare il nesso di causa tra il carburante viziato ed il guasto del veicolo.
• Si chiede altresì di essere ammessi alla prova per testi (ed eventuale prova contraria) sui capitoli di seguito articolati:
1) Vero che in data 26 febbraio 2021 il sig. vi ha inviato una mail con cui Per_1 comunicava che la autovettura Audi Q5 targata FL373MM presentava problemi meccanici, come da mail che si esibisce (doc. 4)?
2) Vero che il sig. in data 01.03.2021 consegnava al Concessionario CP_1
la vettura Audi Q5 targata FL373MM a seguito di un'avaria Controparte_4 occorsa in quella data, come risulta da fattura del 17.03.2021 che si esibisce (doc. 9)? 3) Vero che il nel mese di marzo 2022 ha Controparte_5 proceduto alla ricerca del guasto riscontrato sul veicolo di Audi Q5 targata CP_1
FL373MM e, successivamente, alla riparazione del veicolo, come da fattura del 17.03.2021 che si esibisce (doc. 9)?
pagina 2 di 11 4) Vero che il Concessionario , durante le operazioni di ricerca Controparte_5 della causa dell'avaria del veicolo di Audi Q5 targata FL373MM, ha rilevato CP_1 la presenza nel carburante di elementi estranei, come da Sua comunicazione che si esibisce (doc. 5)?
5) Vero che la presenza di elementi nel carburante rilevata nel veicolo di ha CP_1 causato dei danni all'impianto di iniezione dello stesso, come da Sua comunicazione che si esibisce (doc. 5)?
6) Vero che le lavorazioni meglio descritte nella fattura emessa in data 17.03.2021 dal , che si esibisce (doc. 9), sono dovute alla Controparte_5 presenza di carburante viziato nell'impianto di iniezione?
7) Vero che il , durante le operazioni di Controparte_5 riparazione del veicolo di ha estratto campione di carburante dal veicolo Audi CP_1
Q5 targata FL373MM e lo ha consegnato al sig. CP_1
8) Vero che l' ha estratto un campione di gasolio dal Controparte_6 serbatoio del veicolo Audi Q5 targata FL373MM e, tramite Tunap Italia Srl, partner di lo ha consegnato al laboratorio di per le analisi, di cui al doc. 6 che CP_7 CP_8 si esibisce?
9) Vero che a marzo 2021 l' , tramite Tunap Italia Srl, ha Controparte_6 consegnato un campione di gasolio estratto dal serbatoio del veicolo Audi Q5 targata FL373MM, come da doc. 6 che si esibisce?
10) Vero che su quel campione di gasolio estratto dall'Audi Q5 avete compiuto le analisi i cui esiti sono riportati nel doc. 6 che si esibisce?
** Si chiede pertanto che venga ammessa prova testimoniale:
- del sig. , domiciliato presso il Testimone_1 Controparte_9
con sede in 20900 Monza (MB), Viale Sicilia 48, sui capitoli di prova da 1 a 8;
[...]
- del perito ind. dott. , domiciliato presso con Per_2 Persona_3 CP_8 sede in 80020 Casavatore (NA), Viale delle Industrie 42, e avente indirizzo pec
sui capitoli 9 e 10.” Email_3
* * * CONCLUSIONI di parte Convenuta costituita:
“Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso invito, da parte dell'attrice a , Controparte_2 di stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare nel merito: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto estromettere Controparte_2 quest'ultima dal giudizio e/o rigettare la domanda dell'attrice svolta nei confronti di;
Controparte_2 in via principale nel merito: per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 3 di 11 - per i motivi di cui in narrativa, rigettare ogni eventuale domanda di accertamento della responsabilità per i danni occorsi all'attrice e di condanna al risarcimento danni e/o di manleva formulata nei confronti di . Controparte_2 in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, rideterminare in punto quantum la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1 in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., con il teste ivi indicato. Con riserva di ogni produzione e deduzione anche istruttorie. Con vittoria di spese e compenso professionale.” FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti Co
ha evocato in giudizio e con atto di citazione notificato il CP_1 CP_2
5.08.2021, svolgendo le conclusioni sopra riportate e deducendo, in fatto e in sintesi:
- l'Attrice ha la disponibilità del veicolo di marca AUDI, modello Q5, targato FL373MM;
- il 24.02.2021, alle ore 18.03, a bordo del veicolo, si è recato presso la CP_1 stazione di servizio TAMOIL 7463, sita in Concorezzo (MB), Strada Provinciale 60, km 0+100, di proprietà di 2S, ed ha acquistato gasolio per € 40,18, corrispondenti a litri 28,52 litri;
- il giorno dopo il veicolo ha iniziato a emettere strani rumori in accelerazione e sul cruscotto è apparsa una spia sonora e luminosa, come comunicato da CP_1 all'autofficina di Monza con mail del 26.02.2021; CP_5 CP_5
- l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita non ha sortito esito;
- alla fattispecie sono applicabili le norme codicistiche sulla vendita e gli artt. 102 e ss D. lgs 206/2005, Codice del consumo;
- dopo un primo controllo il 1^.03.2021 e aver rilevato la necessità di un esame più accurato, la detta autofficina il 3.03.2021 ha compiuto un'analisi approfondita d cui è emerso che il problema era stato causato dal gasolio sporco, pieno di impurità, come da mail del 4.03.2021, del seguente tenore: “l'intero impianto di alimentazione iniezione è stato danneggiato dal gasolio non conforme/inquinato. All'interno del serbatoio sono evidenti tracce di alghe, mucillagine e gelatine depositate sul fondo, sulle pareti e sul pescante. Sia la diagnosi che la foto del quadro strumenti dimostrano che i km sono 46382. La diagnosi dimostra che il rifornimento di 65 litri (pieno) è stato eseguito a km 46270. Nella diagnosi si legge che il guasto relativo alla pressione carburante troppo bassa è stato rilevato a km 46287 in data 25/02/2021. E' significativo il fatto che dal rifornimento carburante al guasto sono passati soltanto 17 km”;
- l'autofficina ha commissionato a Controparte_5 CP_8
l'analisi chimica del carburante, da cui si evince che il gasolio prelevato dal veicolo non era “conforme alla norma UNI EN 590:2017”, essendo abbondantemente superato il limite massimo di acqua ivi contenuto;
- con missive del 5 e del 16.03.2021 ha chiesto il risarcimento dei CP_1 danni subiti, senza esito, e ha poi fatto riparare il veicolo sostenendo un esborso di € pagina 4 di 11 10.670,00, come da fattura/ricevuta fiscale n. 211FW001090 del 17.03.2021 e relativo bonifico eseguito dall'Attrice in pari data;
- il danno ammonta a € 11.370,00 di cui € 10.670,00 per i costi di riparazione ed € 700,00 a titolo di fermo tecnico, dal momento che la riparazione del veicolo ha richiesto 56 ore di manodopera, pari a 7 giorni;
- la responsabilità è in capo a quale produttore di bene difettoso e di 2S CP_2 quale venditore di cosa viziata. si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 3.03.2022, rispetto a prima CP_2 udienza differita dal Giudice al 23.03.2022, resistendo alle domande attoree, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- la causa è improcedibile per omissione dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita;
- è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria CP_2 derivante da contratto di compravendita svolta da , CP_1
- in relazione alla responsabilità extracontrattuale del produttore prevista dal Codice del consumo manca prova del nesso causale e del danno, in quanto l'attrice non ha allegato né provato di essere proprietaria del veicolo né a che titolo ne abbia la disponibilità; manca poi prova del nesso causale tra le impurità in tesi rinvenute nel serbatoio del veicolo e il rifornito del 24.02.2021, se si considera che dopo il rifornimento, il veicolo ha percorso circa 112 km prima di essere ricoverata presso l di Monza;
Controparte_6
- qualora il carburante fosse stato contaminato al momento dello scarico CP_2 nelle cisterne del distributore la vettura si sarebbe arrestata e poche centinaia di metri di distanza dalla stazione di servizio di Concorezzo (MB);
- il gasolio era conforme ab origine, oltre che privo di qualsivoglia CP_2 emulsione ed altre cause possono spiegare le impurità rinvenute, quali il cattivo stato di manutenzione del veicolo e/o la vetustà dello stesso (vettura immatricolata in data 27.10.2017) e/o malfunzionamenti meccanici del sistema di alimentazione non riconducibili al carburante, bensì a problemi tecnici di altro genere ovvero si tratta di impurità depositate sul fondo del serbatoio che a seguito del rimescolamento conseguente al rifornimento sono riemerse;
del resto, il rifornimento ha riguardato 28,52 litri di carburante su una capienza totale del serbatoio di 65 litri, onde la vettura attorea aveva nel serbatoio circa 37 litri di altro carburante;
- di contesta la valenza probatorio delle analisi dimesse perché il campione è stato raccolto e consegnato in assenza di contraddittorio senza prova che sia stata eseguita la corretta metodica per la campionatura;
Co
- ha consegnato a tra il 16.2.2021 e il 26.02.2021 tre partite di prodotto CP_2
- benzina senza piombo e gasolio (il 16.2.2021, il 22.2.2021 e il 26.2.2021) senza che fosse rilevata alcuna presenza originaria di acqua nel carburante da parte del soggetto incaricato e/o gestore, presso il punto vendita, al controllo di qualità del prodotto, mediante l'uso di pasta rivelatrice posta su asta inserita nella cisterna, onde la consegna è stata accettata, come da bolle di consegna che si producono;
in aggiunta le pagina 5 di 11 apparecchiature elettroniche di cui sono dotate le cisterne dell'autostazione non hanno rilevato presenza di acqua, come da telemetrie che si producono;
- nessun altro cliente dell'autostazione nei giorni del rifornimento attoreo si è doluto di acqua nel carburante,
- manca prova del quantum del danno, manicando prova della necessità di sostituire tutti i pezzi di ricambio indicati nella fattura, dovendosi in ogni caso applicare la franchigia di legge. 2S non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza ex art. 183 cpc, tenuta in trattazione scritta il 23.02.2022, ha Co dichiarato la contumacia di e assegnato il termine per l'inoltro dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, incombente espletato come da nota attorea dell'11.07.2022, con conseguente procedibilità della causa. Alla successiva udienza del 13.07.2022 il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, e all'udienza del 18.01.2023 il Giudice, nelle more subentrato al precedente giudicante, ha ammesso alcuni capitoli dedotti dalle parti alla prova per testi, delegando all'uopo il GOP abbinato alla Sezione, che ha escusso i testimoni ammessi alle udienze del 21.09.2023 e 9.11.2023. Di seguito, con ordinanza riservata del 18.11.2023 su conforme istanza delle parti il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, questo Giudice, con ordinanza riservata del 27.12.2024, comunicata il 30.12.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali conclusive, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi scaduti rispettivamente il 28.02.2025 e il 20.03.2025, trattenendo la causa in decisione all'esito e quindi a far data dal 21.03.2025.
3. Thema decidendum
ha svolto le seguenti domande: CP_1
1) contro una domanda di condanna al risarcimento del danno di € CP_2
11.370,00 per responsabilità del produttore di prodotto difettoso, prevista e regolata dagli artt. 114 e ss del d. lgs 206/2005, Codice Consumo, per danni derivati al veicolo da messa in circolazione di gasolio con acqua;
2) contro 2S una domanda di risarcimento del danno di € 11.370,00 per la vendita il 24.02.2021 di circa 28 litri di gasolio difettoso, nella specie con acqua;
deducendo che il veicolo AUDI Q5, nella propria disponibilità quale conduttore in leasing è stato danneggiato da questo carburante, onde ha subito esborsi per riparazione e fermo tecnico. ha resistito alle domande, di cui ha chiesto il rigetto, eccependo: carenza di CP_2 prova della legittimazione attiva, del danno e del nesso causale e del quantum del preteso danno, infondatezza nel merito per avere messo in circolazione gasolio esente da vizi. pagina 6 di 11 2S non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
4. Emergenze istruttorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'escussione di due testimoni per ciascuna parte costituita. In particolare, tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti:
- scontrino del 24.02.2021 di acquisto del carburante (doc. 3 fasc. Att.);
- mail da ad autofficina del 26.02.20221 e risposta del 4.03.2021 CP_1
(docc.
4-5 fasc. Att.);
- esito analisi (doc. 6 fasc. Att.).
- fattura relativa alle riparazioni emessa il 17.03.2021 (doc. 9 fasc. Att.);
- note del 16.02.2022, 22.02.2002 e 26.02.2022 relative a consegne di carburante a 2S (docc.
2-4 fasc. Conv.); CP_11
- telemetrie relative a cisterne di gasolio di 2S (docc.
5-6 fasc. Conv.). Quanto ai testimoni, il Tribunale reputa che i testi sentiti siano attendibili e genuini, in quanto direttamente informati sui fatti riferiti e autori di deposizioni coerenti in sé e tra loro e non smentiti da altri testimoni. Il Giudice ritiene che l'istruzione svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite.
5. Domanda svolta contro diritto CP_2
Il Codice consumo prevede, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (2021), ai sensi dell'art. 114: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. A mente dell'art. 123 è risarcibile anche il danno a cose con le seguenti limitazioni: “1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”. L'onere della prova è regolato dall'art. 120 come appresso: “1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.” In tema di legittimazione attiva del rimedio di risarcimento del danno alle cose, la Corte di legittimità ha affermato che la dicitura “purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”, all'epoca prevista dalla norma di identico tenore di cui all'art. 11 del D.P.R. 24.05.1988 n. 224 (che implementava la dir. 88/34/CEE), ora trasfusa nell'art. 123 Codice consumo succitato, deve essere intesa nel senso che: “La norma di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. pagina 7 di 11 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis"), limita la risarcibilità del danno alle sole cose, diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possa essere risarcito il danno alle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (come, nella specie, per i capi di abbigliamento prodotti dall'attore a scopo commerciale, danneggiati da un ammorbidente prodotto dal convenuto)” (Cass. civ. sez. 3, n. 19414 del 22.08.20213). In altra sentenza, di poco antecedente, la Corte di legittimità ha proposto un'ulteriore interpretazione ermeneutica, ampliando la platea dei danneggiati legittimati ad agire per il risarcimento, reputando che la disciplina possa riguardare anche i danni patrimoniali patiti da un chirurgo che siamo conseguenti a uso di una pinza chirurgica difettosa, stabilendo che alla luce delle complessiva disciplina è legittimato attivo alla domanda risarcitoria per danni patrimoniali qualsivoglia utilizzatore, purchè sia una persona fisica: “
4.2. Nessuno dei rilievi che precedono coglie nel segno. Invero -premesso che la Direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi non preclude la tutela del cd. consumatore esperto- osserva il Collegio che la disciplina emanata con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ora confluita nel Codice del consumo, ha per oggetto, come emerge con evidenza già dall'intestazione della normativa, il "danno da prodotti difettosi", profilando una tipo di responsabilità, che prescinde dalla colpa del produttore e consegue all' "utilizzazione" del prodotto difettoso. Legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla suddetta disciplina sono, dunque, tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica -come è reso evidente dall'identificazione del danno risarcibile in quello "cagionato dalla morte o da lesioni personali" e dalla limitazione dei danni materiali risarcibili- ma non esclusivamente al "consumatore" o utilizzatore non professionale. Nè l'attuale collocazione della disciplina all'interno del Codice del consumo può indurre ad adottare una nozione di "danneggiato" in senso stretto, limitata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. In contrario senso si deve, infatti, osservare che l'opzione ermeneutica, suggerita da parte ricorrente, è contraddetta dall'assenza nella normativa all'esame di uno specifico riferimento al "consumatore" e che, a favore di un'interpretazione la più lata possibile, depone il dato testuale, rappresentato dal più generico richiamo al soggetto "danneggiato". Anche il quarto motivo va, dunque, rigettato.” (Cass. civ., sez. 3, n. 13458 del 29.05.2013, in parte motiva, evidenza dell'Estensore).
6. Domanda svolta contro decisione CP_2
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto sopra visti, posti dalla Corte di legittimità, che si condividono integralmente, la domanda svolta dall'Attrice ex art. 123 Codice consumo è infondata, per carenza di legittimazione sostanziale attiva di
, che non solo non è un consumatore, ma non è neanche una persona fisica, CP_1
pagina 8 di 11 trattandosi di società che agisce per definizione per scopo commerciale di profitto, come si ricava dalla visura camerale della stessa. Ne discende che il danno a cose lamentato, nella specie all'autovettura in uso alla detta società, in tesi rinveniente da difettosità del carburante prodotto da non è CP_2 risarcibile da perché ha attinto un bene non destinato ad uso privato del CP_2 danneggiato persona fisica, né utilizzato per uso privato da una persona fisica, in quanto è un bene (autovettura in uso a società) che è destinato ed usato per gli scopi sociali della società attrice. L'infondatezza della domanda per questo profilo è radicale e decisiva ed assorbe la disamina delle varie restanti difese di merito svolte da CP_2
7. Domanda svolta contro 2S: diritto Quanto all'onere della prova dell'azione risarcitoria contrattuale ex art. 1490 cc per responsabilità civile del venditore per vizi della cosa venduta, svolta da CP_1 Co contro , il Tribunale osserva che incombe all'acquirente allegare e provare i lamentati vizi, come sancito dalla corte di legittimità in sede nomofilattica: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” (Cass. civ. SS.UU., n. 11748 del 3.05.2019). In forza dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, altresì, il preteso danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio ed il nesso causale tra detti vizi e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere consegnato cosa immune da vizi ovvero di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).
8. Domanda svolta contro 2S: decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, le domande attoree sono infondate, per carenza di sufficiente prova del vizio, del danno e del nesso causale. In primo luogo, il Tribunale evidenzia che l'Attrice non ha fornito prova dell'esistenza del vizio della cosa venduta: difatti, quand'anche possa reputarsi che il carburante campionato, estratto dal serbatoio della vettura di causa, presentasse acqua in misura eccedente i limiti di legge, manca prova che tale acqua fosse presente nei 28 litri venduti pagina 9 di 11 Co da a . Infatti, anche considerato che il serbatoio della vettura conteneva in CP_1 maniera significativa altro gasolio, in quantità superiore a quello acquistato, non può escludersi che l'acqua fosse presente nel carburante già contenuto nel serbatoio, o che sia Co entrata nel serbatoio dopo il rifornimento da per cause diverse (ad esempio guasto del serbatoio con percolamento et similia). Tale considerazione è corroborata da due elementi fattuali: la circostanza che l'autovettura non è stata portata immediatamente in autofficina, ma ha percorso oltre 100 km con il carburante in tesi difettoso;
le prove documentali e testimoniali offerte da circa l'assenza di acqua nel carburante al momento della CP_2 consegna dal produttore al rivenditore e nelle cisterne di 2S. Alla luce di tali elementi, non può escludersi che l'acqua sia penetrata nel serbatoio in epoca successiva al rifornimento. In secondo luogo, si osserva che manca prova del danno: l'Attrice, difatti, ha sostenuto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di essere stata conduttrice finanziaria e, successivamente, proprietaria del veicolo in tesi danneggiato dal carburante contaminato da acqua, ma, nonostante la contestazione specifica di tale fatto da parte della Convenuta, non ha offerto alcuna prova di ciò. E' evidente che se non è proprietaria né CP_1 detentrice qualificata della vettura AUDI, non ha patito alcun danno diretto ai beni del suo patrimonio dal carburante asseritamente contaminato da acqua. In terzo luogo, manca la prova del nesso causale tra vizio e danno: manca difatti la prova che tutte le riparazioni svolte, in particolare la sostituzione di numerosi pezzi del motore, sia stata necessaria in conseguenza di contaminazione con carburante avente acqua in misura eccedente i limiti. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta è infondata nel merito e deve essere pertanto rigettata, per completezza rilevandosi che le CTU sul punto richieste da appaiono esplorative, anche considerata CP_1
l'assenza di CTP di parte.
9. Spese Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
pagina 10 di 11 Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di CP_1 onde la stessa deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di non emergendo motivi per discostarsi dalla regola della causalità della lite. CP_2
Nulla per le spese di 2S in quanto è rimasta contumace e quindi non ne ha sostenute. Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano con applicazione CP_2 del D.M. n. 55/2014, come modificato D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e del tenore delle memorie, si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 2 per le quattro fasi del processo, pari a € 5.077,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della Convenuta
CP_2
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta in quanto infondate, le domande svolte da Controparte_1 ontro e contro
[...] Controparte_2 Parte_2
[...] letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna
pagare a favore di Controparte_1 CP_2
, a titolo di refusione delle spese della causa, la somma di € 5.077,00, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta costituita. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 6.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co.1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 35644/2021 R.G. il 3.09.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 2.09.2021, promossa da: (C.F. e P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del socio accomandatario con sede in 20900 Monza, Via Tosi CP_1
4, di seguito, per brevità: “ ”, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Matteo FORNASARI e Margherita COLOMBO de foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana 5, presso nello studio dei detti difensori, nonché ai rispettivi indirizzi PEC e Email_1 Email_2 giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: C.F. e P.I.: con sede in 20131 Milano, via A. Controparte_2 P.IVA_2
Costa 17, in persona del dott. in qualità di Amministratore Delegato, CP_3 munito degli occorrenti poteri come da nomina del Consiglio di Amministrazione del 9.12.2021, di seguito, per brevità: “ , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo RIVETTA del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Caminadella 2, presso e nello studio dello stesso, giusta procura speciale alle liti e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- e
contro
: DUE ESSE DI P.I.: , in persona Parte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20863 Concorezzo (MB), Strada Provinciale 60, di seguito per brevità: “2S”
-Convenuta contumace-
* * * pagina 1 di 11 TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.03.2025
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - responsabilità del produttore di prodotto difettoso - risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI di parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto
- condannare e in Controparte_2 Parte_2 solido tra loro, al pagamento a favore della Controparte_1
- di € 10.670,00 o la somma maggiore o diversa che si terrà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti, il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di introduzione del presente giudizio, nonché agli interessi moratori calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti;
- di € 700,00 o la somma maggiore o diversa che si riterrà di giustizia, a titolo di fermo tecnico del veicolo, il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di introduzione del presente giudizio, nonché agli interessi moratori calcolati ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, per il fermo tecnico del veicolo. Col favore di spese e competenze della presente procedura;
Con riferimento alle istanze istruttorie, si chiede ammettere:
• CTU qualitativa sul campione di carburante per verificarne la qualità, previa acquisizione del detto campione da parte del CTU, che si chiede sin d'ora di voler disporre;
• CTU meccanica estimativa, al fine di i. determinare l'ammontare dei danni subiti dal veicolo per via del carburante viziato e ii. determinare il nesso di causa tra il carburante viziato ed il guasto del veicolo.
• Si chiede altresì di essere ammessi alla prova per testi (ed eventuale prova contraria) sui capitoli di seguito articolati:
1) Vero che in data 26 febbraio 2021 il sig. vi ha inviato una mail con cui Per_1 comunicava che la autovettura Audi Q5 targata FL373MM presentava problemi meccanici, come da mail che si esibisce (doc. 4)?
2) Vero che il sig. in data 01.03.2021 consegnava al Concessionario CP_1
la vettura Audi Q5 targata FL373MM a seguito di un'avaria Controparte_4 occorsa in quella data, come risulta da fattura del 17.03.2021 che si esibisce (doc. 9)? 3) Vero che il nel mese di marzo 2022 ha Controparte_5 proceduto alla ricerca del guasto riscontrato sul veicolo di Audi Q5 targata CP_1
FL373MM e, successivamente, alla riparazione del veicolo, come da fattura del 17.03.2021 che si esibisce (doc. 9)?
pagina 2 di 11 4) Vero che il Concessionario , durante le operazioni di ricerca Controparte_5 della causa dell'avaria del veicolo di Audi Q5 targata FL373MM, ha rilevato CP_1 la presenza nel carburante di elementi estranei, come da Sua comunicazione che si esibisce (doc. 5)?
5) Vero che la presenza di elementi nel carburante rilevata nel veicolo di ha CP_1 causato dei danni all'impianto di iniezione dello stesso, come da Sua comunicazione che si esibisce (doc. 5)?
6) Vero che le lavorazioni meglio descritte nella fattura emessa in data 17.03.2021 dal , che si esibisce (doc. 9), sono dovute alla Controparte_5 presenza di carburante viziato nell'impianto di iniezione?
7) Vero che il , durante le operazioni di Controparte_5 riparazione del veicolo di ha estratto campione di carburante dal veicolo Audi CP_1
Q5 targata FL373MM e lo ha consegnato al sig. CP_1
8) Vero che l' ha estratto un campione di gasolio dal Controparte_6 serbatoio del veicolo Audi Q5 targata FL373MM e, tramite Tunap Italia Srl, partner di lo ha consegnato al laboratorio di per le analisi, di cui al doc. 6 che CP_7 CP_8 si esibisce?
9) Vero che a marzo 2021 l' , tramite Tunap Italia Srl, ha Controparte_6 consegnato un campione di gasolio estratto dal serbatoio del veicolo Audi Q5 targata FL373MM, come da doc. 6 che si esibisce?
10) Vero che su quel campione di gasolio estratto dall'Audi Q5 avete compiuto le analisi i cui esiti sono riportati nel doc. 6 che si esibisce?
** Si chiede pertanto che venga ammessa prova testimoniale:
- del sig. , domiciliato presso il Testimone_1 Controparte_9
con sede in 20900 Monza (MB), Viale Sicilia 48, sui capitoli di prova da 1 a 8;
[...]
- del perito ind. dott. , domiciliato presso con Per_2 Persona_3 CP_8 sede in 80020 Casavatore (NA), Viale delle Industrie 42, e avente indirizzo pec
sui capitoli 9 e 10.” Email_3
* * * CONCLUSIONI di parte Convenuta costituita:
“Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso invito, da parte dell'attrice a , Controparte_2 di stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014 con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare nel merito: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto estromettere Controparte_2 quest'ultima dal giudizio e/o rigettare la domanda dell'attrice svolta nei confronti di;
Controparte_2 in via principale nel merito: per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 3 di 11 - per i motivi di cui in narrativa, rigettare ogni eventuale domanda di accertamento della responsabilità per i danni occorsi all'attrice e di condanna al risarcimento danni e/o di manleva formulata nei confronti di . Controparte_2 in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, rideterminare in punto quantum la pretesa risarcitoria avanzata da CP_1 in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi indicati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., con il teste ivi indicato. Con riserva di ogni produzione e deduzione anche istruttorie. Con vittoria di spese e compenso professionale.” FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti Co
ha evocato in giudizio e con atto di citazione notificato il CP_1 CP_2
5.08.2021, svolgendo le conclusioni sopra riportate e deducendo, in fatto e in sintesi:
- l'Attrice ha la disponibilità del veicolo di marca AUDI, modello Q5, targato FL373MM;
- il 24.02.2021, alle ore 18.03, a bordo del veicolo, si è recato presso la CP_1 stazione di servizio TAMOIL 7463, sita in Concorezzo (MB), Strada Provinciale 60, km 0+100, di proprietà di 2S, ed ha acquistato gasolio per € 40,18, corrispondenti a litri 28,52 litri;
- il giorno dopo il veicolo ha iniziato a emettere strani rumori in accelerazione e sul cruscotto è apparsa una spia sonora e luminosa, come comunicato da CP_1 all'autofficina di Monza con mail del 26.02.2021; CP_5 CP_5
- l'invito alla stipulazione di negoziazione assistita non ha sortito esito;
- alla fattispecie sono applicabili le norme codicistiche sulla vendita e gli artt. 102 e ss D. lgs 206/2005, Codice del consumo;
- dopo un primo controllo il 1^.03.2021 e aver rilevato la necessità di un esame più accurato, la detta autofficina il 3.03.2021 ha compiuto un'analisi approfondita d cui è emerso che il problema era stato causato dal gasolio sporco, pieno di impurità, come da mail del 4.03.2021, del seguente tenore: “l'intero impianto di alimentazione iniezione è stato danneggiato dal gasolio non conforme/inquinato. All'interno del serbatoio sono evidenti tracce di alghe, mucillagine e gelatine depositate sul fondo, sulle pareti e sul pescante. Sia la diagnosi che la foto del quadro strumenti dimostrano che i km sono 46382. La diagnosi dimostra che il rifornimento di 65 litri (pieno) è stato eseguito a km 46270. Nella diagnosi si legge che il guasto relativo alla pressione carburante troppo bassa è stato rilevato a km 46287 in data 25/02/2021. E' significativo il fatto che dal rifornimento carburante al guasto sono passati soltanto 17 km”;
- l'autofficina ha commissionato a Controparte_5 CP_8
l'analisi chimica del carburante, da cui si evince che il gasolio prelevato dal veicolo non era “conforme alla norma UNI EN 590:2017”, essendo abbondantemente superato il limite massimo di acqua ivi contenuto;
- con missive del 5 e del 16.03.2021 ha chiesto il risarcimento dei CP_1 danni subiti, senza esito, e ha poi fatto riparare il veicolo sostenendo un esborso di € pagina 4 di 11 10.670,00, come da fattura/ricevuta fiscale n. 211FW001090 del 17.03.2021 e relativo bonifico eseguito dall'Attrice in pari data;
- il danno ammonta a € 11.370,00 di cui € 10.670,00 per i costi di riparazione ed € 700,00 a titolo di fermo tecnico, dal momento che la riparazione del veicolo ha richiesto 56 ore di manodopera, pari a 7 giorni;
- la responsabilità è in capo a quale produttore di bene difettoso e di 2S CP_2 quale venditore di cosa viziata. si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 3.03.2022, rispetto a prima CP_2 udienza differita dal Giudice al 23.03.2022, resistendo alle domande attoree, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- la causa è improcedibile per omissione dell'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita;
- è carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria CP_2 derivante da contratto di compravendita svolta da , CP_1
- in relazione alla responsabilità extracontrattuale del produttore prevista dal Codice del consumo manca prova del nesso causale e del danno, in quanto l'attrice non ha allegato né provato di essere proprietaria del veicolo né a che titolo ne abbia la disponibilità; manca poi prova del nesso causale tra le impurità in tesi rinvenute nel serbatoio del veicolo e il rifornito del 24.02.2021, se si considera che dopo il rifornimento, il veicolo ha percorso circa 112 km prima di essere ricoverata presso l di Monza;
Controparte_6
- qualora il carburante fosse stato contaminato al momento dello scarico CP_2 nelle cisterne del distributore la vettura si sarebbe arrestata e poche centinaia di metri di distanza dalla stazione di servizio di Concorezzo (MB);
- il gasolio era conforme ab origine, oltre che privo di qualsivoglia CP_2 emulsione ed altre cause possono spiegare le impurità rinvenute, quali il cattivo stato di manutenzione del veicolo e/o la vetustà dello stesso (vettura immatricolata in data 27.10.2017) e/o malfunzionamenti meccanici del sistema di alimentazione non riconducibili al carburante, bensì a problemi tecnici di altro genere ovvero si tratta di impurità depositate sul fondo del serbatoio che a seguito del rimescolamento conseguente al rifornimento sono riemerse;
del resto, il rifornimento ha riguardato 28,52 litri di carburante su una capienza totale del serbatoio di 65 litri, onde la vettura attorea aveva nel serbatoio circa 37 litri di altro carburante;
- di contesta la valenza probatorio delle analisi dimesse perché il campione è stato raccolto e consegnato in assenza di contraddittorio senza prova che sia stata eseguita la corretta metodica per la campionatura;
Co
- ha consegnato a tra il 16.2.2021 e il 26.02.2021 tre partite di prodotto CP_2
- benzina senza piombo e gasolio (il 16.2.2021, il 22.2.2021 e il 26.2.2021) senza che fosse rilevata alcuna presenza originaria di acqua nel carburante da parte del soggetto incaricato e/o gestore, presso il punto vendita, al controllo di qualità del prodotto, mediante l'uso di pasta rivelatrice posta su asta inserita nella cisterna, onde la consegna è stata accettata, come da bolle di consegna che si producono;
in aggiunta le pagina 5 di 11 apparecchiature elettroniche di cui sono dotate le cisterne dell'autostazione non hanno rilevato presenza di acqua, come da telemetrie che si producono;
- nessun altro cliente dell'autostazione nei giorni del rifornimento attoreo si è doluto di acqua nel carburante,
- manca prova del quantum del danno, manicando prova della necessità di sostituire tutti i pezzi di ricambio indicati nella fattura, dovendosi in ogni caso applicare la franchigia di legge. 2S non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza ex art. 183 cpc, tenuta in trattazione scritta il 23.02.2022, ha Co dichiarato la contumacia di e assegnato il termine per l'inoltro dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, incombente espletato come da nota attorea dell'11.07.2022, con conseguente procedibilità della causa. Alla successiva udienza del 13.07.2022 il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, e all'udienza del 18.01.2023 il Giudice, nelle more subentrato al precedente giudicante, ha ammesso alcuni capitoli dedotti dalle parti alla prova per testi, delegando all'uopo il GOP abbinato alla Sezione, che ha escusso i testimoni ammessi alle udienze del 21.09.2023 e 9.11.2023. Di seguito, con ordinanza riservata del 18.11.2023 su conforme istanza delle parti il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, questo Giudice, con ordinanza riservata del 27.12.2024, comunicata il 30.12.2024, ha assegnato alle parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 più 20 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali conclusive, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, quindi scaduti rispettivamente il 28.02.2025 e il 20.03.2025, trattenendo la causa in decisione all'esito e quindi a far data dal 21.03.2025.
3. Thema decidendum
ha svolto le seguenti domande: CP_1
1) contro una domanda di condanna al risarcimento del danno di € CP_2
11.370,00 per responsabilità del produttore di prodotto difettoso, prevista e regolata dagli artt. 114 e ss del d. lgs 206/2005, Codice Consumo, per danni derivati al veicolo da messa in circolazione di gasolio con acqua;
2) contro 2S una domanda di risarcimento del danno di € 11.370,00 per la vendita il 24.02.2021 di circa 28 litri di gasolio difettoso, nella specie con acqua;
deducendo che il veicolo AUDI Q5, nella propria disponibilità quale conduttore in leasing è stato danneggiato da questo carburante, onde ha subito esborsi per riparazione e fermo tecnico. ha resistito alle domande, di cui ha chiesto il rigetto, eccependo: carenza di CP_2 prova della legittimazione attiva, del danno e del nesso causale e del quantum del preteso danno, infondatezza nel merito per avere messo in circolazione gasolio esente da vizi. pagina 6 di 11 2S non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
4. Emergenze istruttorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'escussione di due testimoni per ciascuna parte costituita. In particolare, tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti:
- scontrino del 24.02.2021 di acquisto del carburante (doc. 3 fasc. Att.);
- mail da ad autofficina del 26.02.20221 e risposta del 4.03.2021 CP_1
(docc.
4-5 fasc. Att.);
- esito analisi (doc. 6 fasc. Att.).
- fattura relativa alle riparazioni emessa il 17.03.2021 (doc. 9 fasc. Att.);
- note del 16.02.2022, 22.02.2002 e 26.02.2022 relative a consegne di carburante a 2S (docc.
2-4 fasc. Conv.); CP_11
- telemetrie relative a cisterne di gasolio di 2S (docc.
5-6 fasc. Conv.). Quanto ai testimoni, il Tribunale reputa che i testi sentiti siano attendibili e genuini, in quanto direttamente informati sui fatti riferiti e autori di deposizioni coerenti in sé e tra loro e non smentiti da altri testimoni. Il Giudice ritiene che l'istruzione svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite.
5. Domanda svolta contro diritto CP_2
Il Codice consumo prevede, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (2021), ai sensi dell'art. 114: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. A mente dell'art. 123 è risarcibile anche il danno a cose con le seguenti limitazioni: “1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”. L'onere della prova è regolato dall'art. 120 come appresso: “1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.” In tema di legittimazione attiva del rimedio di risarcimento del danno alle cose, la Corte di legittimità ha affermato che la dicitura “purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”, all'epoca prevista dalla norma di identico tenore di cui all'art. 11 del D.P.R. 24.05.1988 n. 224 (che implementava la dir. 88/34/CEE), ora trasfusa nell'art. 123 Codice consumo succitato, deve essere intesa nel senso che: “La norma di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del d.P.R. pagina 7 di 11 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis"), limita la risarcibilità del danno alle sole cose, diverse dal prodotto difettoso, normalmente destinate all'uso o consumo privato e come tali utilizzate dal danneggiato, escludendo, quindi, che possa essere risarcito il danno alle cose destinate ad un uso professionale e utilizzate in tal senso (come, nella specie, per i capi di abbigliamento prodotti dall'attore a scopo commerciale, danneggiati da un ammorbidente prodotto dal convenuto)” (Cass. civ. sez. 3, n. 19414 del 22.08.20213). In altra sentenza, di poco antecedente, la Corte di legittimità ha proposto un'ulteriore interpretazione ermeneutica, ampliando la platea dei danneggiati legittimati ad agire per il risarcimento, reputando che la disciplina possa riguardare anche i danni patrimoniali patiti da un chirurgo che siamo conseguenti a uso di una pinza chirurgica difettosa, stabilendo che alla luce delle complessiva disciplina è legittimato attivo alla domanda risarcitoria per danni patrimoniali qualsivoglia utilizzatore, purchè sia una persona fisica: “
4.2. Nessuno dei rilievi che precedono coglie nel segno. Invero -premesso che la Direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi non preclude la tutela del cd. consumatore esperto- osserva il Collegio che la disciplina emanata con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ora confluita nel Codice del consumo, ha per oggetto, come emerge con evidenza già dall'intestazione della normativa, il "danno da prodotti difettosi", profilando una tipo di responsabilità, che prescinde dalla colpa del produttore e consegue all' "utilizzazione" del prodotto difettoso. Legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla suddetta disciplina sono, dunque, tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica -come è reso evidente dall'identificazione del danno risarcibile in quello "cagionato dalla morte o da lesioni personali" e dalla limitazione dei danni materiali risarcibili- ma non esclusivamente al "consumatore" o utilizzatore non professionale. Nè l'attuale collocazione della disciplina all'interno del Codice del consumo può indurre ad adottare una nozione di "danneggiato" in senso stretto, limitata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. In contrario senso si deve, infatti, osservare che l'opzione ermeneutica, suggerita da parte ricorrente, è contraddetta dall'assenza nella normativa all'esame di uno specifico riferimento al "consumatore" e che, a favore di un'interpretazione la più lata possibile, depone il dato testuale, rappresentato dal più generico richiamo al soggetto "danneggiato". Anche il quarto motivo va, dunque, rigettato.” (Cass. civ., sez. 3, n. 13458 del 29.05.2013, in parte motiva, evidenza dell'Estensore).
6. Domanda svolta contro decisione CP_2
Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto sopra visti, posti dalla Corte di legittimità, che si condividono integralmente, la domanda svolta dall'Attrice ex art. 123 Codice consumo è infondata, per carenza di legittimazione sostanziale attiva di
, che non solo non è un consumatore, ma non è neanche una persona fisica, CP_1
pagina 8 di 11 trattandosi di società che agisce per definizione per scopo commerciale di profitto, come si ricava dalla visura camerale della stessa. Ne discende che il danno a cose lamentato, nella specie all'autovettura in uso alla detta società, in tesi rinveniente da difettosità del carburante prodotto da non è CP_2 risarcibile da perché ha attinto un bene non destinato ad uso privato del CP_2 danneggiato persona fisica, né utilizzato per uso privato da una persona fisica, in quanto è un bene (autovettura in uso a società) che è destinato ed usato per gli scopi sociali della società attrice. L'infondatezza della domanda per questo profilo è radicale e decisiva ed assorbe la disamina delle varie restanti difese di merito svolte da CP_2
7. Domanda svolta contro 2S: diritto Quanto all'onere della prova dell'azione risarcitoria contrattuale ex art. 1490 cc per responsabilità civile del venditore per vizi della cosa venduta, svolta da CP_1 Co contro , il Tribunale osserva che incombe all'acquirente allegare e provare i lamentati vizi, come sancito dalla corte di legittimità in sede nomofilattica: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” (Cass. civ. SS.UU., n. 11748 del 3.05.2019). In forza dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, altresì, il preteso danneggiato deve allegare e provare il pregiudizio ed il nesso causale tra detti vizi e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere consegnato cosa immune da vizi ovvero di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).
8. Domanda svolta contro 2S: decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, le domande attoree sono infondate, per carenza di sufficiente prova del vizio, del danno e del nesso causale. In primo luogo, il Tribunale evidenzia che l'Attrice non ha fornito prova dell'esistenza del vizio della cosa venduta: difatti, quand'anche possa reputarsi che il carburante campionato, estratto dal serbatoio della vettura di causa, presentasse acqua in misura eccedente i limiti di legge, manca prova che tale acqua fosse presente nei 28 litri venduti pagina 9 di 11 Co da a . Infatti, anche considerato che il serbatoio della vettura conteneva in CP_1 maniera significativa altro gasolio, in quantità superiore a quello acquistato, non può escludersi che l'acqua fosse presente nel carburante già contenuto nel serbatoio, o che sia Co entrata nel serbatoio dopo il rifornimento da per cause diverse (ad esempio guasto del serbatoio con percolamento et similia). Tale considerazione è corroborata da due elementi fattuali: la circostanza che l'autovettura non è stata portata immediatamente in autofficina, ma ha percorso oltre 100 km con il carburante in tesi difettoso;
le prove documentali e testimoniali offerte da circa l'assenza di acqua nel carburante al momento della CP_2 consegna dal produttore al rivenditore e nelle cisterne di 2S. Alla luce di tali elementi, non può escludersi che l'acqua sia penetrata nel serbatoio in epoca successiva al rifornimento. In secondo luogo, si osserva che manca prova del danno: l'Attrice, difatti, ha sostenuto nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di essere stata conduttrice finanziaria e, successivamente, proprietaria del veicolo in tesi danneggiato dal carburante contaminato da acqua, ma, nonostante la contestazione specifica di tale fatto da parte della Convenuta, non ha offerto alcuna prova di ciò. E' evidente che se non è proprietaria né CP_1 detentrice qualificata della vettura AUDI, non ha patito alcun danno diretto ai beni del suo patrimonio dal carburante asseritamente contaminato da acqua. In terzo luogo, manca la prova del nesso causale tra vizio e danno: manca difatti la prova che tutte le riparazioni svolte, in particolare la sostituzione di numerosi pezzi del motore, sia stata necessaria in conseguenza di contaminazione con carburante avente acqua in misura eccedente i limiti. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta è infondata nel merito e deve essere pertanto rigettata, per completezza rilevandosi che le CTU sul punto richieste da appaiono esplorative, anche considerata CP_1
l'assenza di CTP di parte.
9. Spese Le spese sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
pagina 10 di 11 Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di CP_1 onde la stessa deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di non emergendo motivi per discostarsi dalla regola della causalità della lite. CP_2
Nulla per le spese di 2S in quanto è rimasta contumace e quindi non ne ha sostenute. Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano con applicazione CP_2 del D.M. n. 55/2014, come modificato D.M. n. 147/2022 e, segnatamente, tenuto conto del valore della causa, compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e del tenore delle memorie, si reputano congrui i parametri medi previsti dalla tabella 2 per le quattro fasi del processo, pari a € 5.077,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della Convenuta
CP_2
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: rigetta in quanto infondate, le domande svolte da Controparte_1 ontro e contro
[...] Controparte_2 Parte_2
[...] letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna
pagare a favore di Controparte_1 CP_2
, a titolo di refusione delle spese della causa, la somma di € 5.077,00, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Convenuta costituita. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 6.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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