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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1838/2024 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente, entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Antonio Luca Maria Sapienza e Annalisa Maria
Petitto, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonione.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19.7.1999, nel Comune di San Cataldo (come chiarito con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. avendo chiesto con il ricorso introduttivo lo scioglimento del matrimonio), trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 36, anno
1 1999, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi definita, sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, con sentenza resa da questo
Tribunale il 29.1.2020, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli: il 16.10.2000, Persona_1
e il 27.10.2002, maggiorenni ma economicamente non indipendenti, rispetto ai quali le Persona_2 parti hanno previsto le condizioni del loro mantenimento in maniera conforme al loro interesse, avendo previsto che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese relative alle rette dovute per lo studio universitario (UNI PEGASO) e per l'Accademia delle Belle Arti a Roma, compreso il canone di affitto per la dimora in Roma.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 15.11.2024.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19 luglio 1999, in Sn Cataldo, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, trascritto nei registri del Comune di San Cataldo al n. 36, parte II, serie A, anno 1999.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 15.11.2024.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7 febbraio 2025.
2 Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1838/2024 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente, entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Antonio Luca Maria Sapienza e Annalisa Maria
Petitto, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i difensori concludevano insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonione.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19.7.1999, nel Comune di San Cataldo (come chiarito con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. avendo chiesto con il ricorso introduttivo lo scioglimento del matrimonio), trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 36, anno
1 1999, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi definita, sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, con sentenza resa da questo
Tribunale il 29.1.2020, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli: il 16.10.2000, Persona_1
e il 27.10.2002, maggiorenni ma economicamente non indipendenti, rispetto ai quali le Persona_2 parti hanno previsto le condizioni del loro mantenimento in maniera conforme al loro interesse, avendo previsto che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese relative alle rette dovute per lo studio universitario (UNI PEGASO) e per l'Accademia delle Belle Arti a Roma, compreso il canone di affitto per la dimora in Roma.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 15.11.2024.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19 luglio 1999, in Sn Cataldo, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, trascritto nei registri del Comune di San Cataldo al n. 36, parte II, serie A, anno 1999.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 15.11.2024.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7 febbraio 2025.
2 Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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