Art. 2.
Le funzioni di consegnatario-cassiere, per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al nono delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.
Le funzioni di consegnatario-cassiere, per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al nono delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.