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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MONTANARI ALESSANDRO presso il cui studio in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 48 elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI presso CP_1 P.IVA_2 il cui studio in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 ROMA elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Parte opposta : CP_1
“Piaccia all.Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, contrariis reiectis, in via principale: rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.490/2022 (R.G. 1343/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro, in data 09.06.2022 ed oggi opposto condannando
[...]
P. IVA , in 00040 POMEZIA (RM), VIA CAMPOBELLO, Parte_1 P.IVA_1
30, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore della Parte_2
la somma di € 15.755,80 oltre interessi come da domanda e le le spese di questa CP_1
pagina 1 di 5 procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari, € 118,5 ed € 27,00 per spese, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare la
[...]
(P. IVA ), in 00040 POMEZIA (RM), VIA Parte_1 P.IVA_1
CAMPOBELLO, 30, in persona del legale rappresentante p.t. . a corrispondere Parte_2 la somma di Euro 15.755,80 a fronte dei contratti sottoscritti tra le parti, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Par Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi ), Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 490/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di € 15.755,80 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della Società , quale mancato pagamento delle fatture n. 205 del 31.12.2020, n. CP_1
244 del 31.12.2019 e n. 7253 del 31.12.2018.
Sostiene, l'opponente, di avere accettato, in data 04.09.2018, l'offerta Cloud n. 26296-18 proveniente da
, che prevedeva la fornitura di un software e di una serie di servizi quali aggiornamento, CP_1 assistenza e manutenzione (v. doc. 2 opponente).
Tuttavia, quest'ultima, non forniva alcuno dei servizi relativi all'offerta, non dando così esecuzione Par alcuna al contratto sottoscritto, tanto che in data 12.10.2018, comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta.
Tale comunicazione, così come la successiva del 28.01.2019, rimaneva senza riscontro alcuno da parte di che, al contrario, provvedeva ad emettere le fatture oggi contestate. CP_1
L'opponente, pertanto, con comunicazione del 20.03.2020 (v. doc. 6 opponente), formulava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ribadiva l'avvenuta risoluzione del contratto.
Eccezioni tutte riproposte nel presente giudizio.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto.
In esito alla prima udienza, svoltasi con modalità cd cartolare, ex art.127 ter cpc, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma cpc e veniva fissata l'udienza del 14.6.2023, disponendone la celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Alla predetta udienza, stante l'assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
La causa, infine, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali per quel che riguarda il regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), spetta al creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto), in caso di contestazione da parte del debitore dell'esistenza della pretesa creditoria, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato pagina 2 di 5 e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel presente giudizio, risulta pacifico, per stessa ammissione di entrambe le parti, che tra le stesse sia stato concluso il contratto di cui all'offerta commerciale identificata come Cloud n. 26296-18 (v. doc. 2 opponente).
Sulla base di tale contratto, l'opposta ha emesso le fatture n. 7253 di euro 621,70 in data 28/12/2018, n. 244 di euro 7.320,00 in data 07.01.2019 e n. 205 di euro 7.814,00 in data 02.01.2020.
Ai sensi dell'offerta sottoscritta, la fatturazione avveniva alla data di accettazione dell'offerta e con riferimento agli anni successivi, dal 1° gennaio di ogni anno.
Deve quindi dedursi che le fatture n. 7253/2018, n. 244/2019 e n. 205/2020 si riferiscano, rispettivamente, ai servizi (presuntivamente) resi dall'opposta nelle annualità 2018, 2019 e 2020.
Risulta quindi provata la fonte negoziale della pretesa della creditrice (il contratto di cui al doc. 2 opponente), così come l'ammontare del credito portato dalle fatture poste a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito
(cfr. Cass. 2014 n. 462; Cass. 2017 n. 18611). Pertanto, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto, solo quando tale rapporto non sia contestato fra le parti (cfr. Cass. 2016 n. 299; Cass. 2010 n. 15383; Cass. 2006 n. 13651; Cass. 2004 n. 8126). Del resto, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. 2023 n. 19944).
La sola emissione delle fatture, pertanto, sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è sintomatica del fatto che la creditrice abbia eseguito la propria prestazione, nel caso di contestazione da parte della debitrice.
Contestazione che nel caso in esame è formulata dall'opponente fin dalla comunicazione del 18.10.2018, quando ancora , doveva emettere le fatture relative ai servizi previsti dal contratto CP_1 concluso tra le parti.
Risulta pacifico e non contestato, infatti, che con PEC inviata alla in data 18.10.2018 (v. CP_1 Par doc. 3 opponente), chiedeva la risoluzione del contratto in quanto, a suo dire, il servizio non era più rispondente alle esigenze della società ed in ogni caso, non aveva ancora dato esecuzione CP_1 alcuna al contratto.
In merito a tale comunicazione, l'opponente non ha mai dato riscontro in sede stragiudiziale, così come alle successive comunicazioni del 28.01.2019 (v. doc. 4 opponente) e del 13.03.2020 (v. doc. 6 opponente).
Alla luce dei fatti come sopra riportati, occorre quindi valutare se, da parte dell'opponente, vi sia stato un valido recesso e se l'eccezione di inadempimento sia o meno opponibile alla . CP_1
Quanto alla presunta intervenuta risoluzione, deve osservarsi che in applicazione dell'art. 12.1 delle condizioni generali di vendita (v. doc. 5 opponente), rubricato come “Durata, recesso e risoluzione”, la pagina 3 di 5 disdetta di una delle parti deve essere comunicata “a mezzo raccomandata A/R e/o PEC almeno 6 mesi prima del termine via via in scadenza”.
L'opposta, pertanto, avrebbe potuto comunicare unicamente la disdetta e quindi il mancato rinnovo e non la risoluzione del contratto, facoltà questa riconosciuta, dal successivo punto del medesimo articolo, alla sola licenziante. Né valgono, al riguardo, le obiezioni dell'opponente circa la presunta vessatorietà della clausola non sussistendone i presupposti.
Ne deriva che la comunicazione del 18.10.2018 non può valere come risoluzione dell'intero contratto, in quanto non esercitata nei termini previsti ma, semmai solo quale disdetta per l'anno 2020, in quanto esercitata nel termine di 6 mesi prima che si verificasse il rinnovo automatico anche per tale annualità.
Da questo punto di vista, pertanto, il decreto ingiuntivo sarebbe in ogni caso revocabile, poiché non è dovuta la somma di euro 7.814,00 portata dalla fattura n. 205/2020.
Deve invece essere accolta l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc formulata dall'opponente.
Va innanzitutto ricordato che l'eccezione ex art. 1460 cc può essere sollevata per paralizzare la richiesta di adempimento solo eccependo l'inadempimento della controprestazione dalla quale la domanda del creditore dipende;
essa trova infatti giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza fra prestazione ineseguita (o non esattamente eseguita) e prestazione rifiutata. Par
ha correttamente formulato la predetta eccezione in quanto, a giustificazione del proprio mancato pagamento, ha contestato a la mancata fornitura del software, di password e codici di CP_1 accesso, nonché di non avere effettuato la formazione, né di avere fornito i servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione.
Principi da tempo consolidati (Cass. SU 13533/2001; Cass.12501/2015; Cass. 15328/2015) sono: a) che il creditore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte del suo diritto mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo della pretesa e b) che il criterio di riparto dell'onere probatorio si inverte quando il debitore si avvale, come nel caso in esame, dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc, con conseguente onere del creditore agente di provare il proprio esatto adempimento.
In applicazione di tali principi, è da ritenersi che, a fronte dell'eccezione proposta ex art. 1460 cc dall'opponente debitrice, l'opposta creditrice non abbia assolto all'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento.
Conseguentemente l'opposizione va accolta con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal dm 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, attesa l'assenza di questioni di rilievo e il contenuto impegno profuso, in virtù dell'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 1789/2022, promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1 assorbita, così dispone:
- accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo N. 490/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1343/2022 R.G.;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
pagina 4 di 5 Pesaro, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1789/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MONTANARI ALESSANDRO presso il cui studio in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 48 elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI presso CP_1 P.IVA_2 il cui studio in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 9 ROMA elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la pretesa avanzata nei confronti dell'odierna opponente è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Parte opposta : CP_1
“Piaccia all.Ill.mo Tribunale Civile di Pesaro, contrariis reiectis, in via principale: rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.490/2022 (R.G. 1343/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Pesaro, in data 09.06.2022 ed oggi opposto condannando
[...]
P. IVA , in 00040 POMEZIA (RM), VIA CAMPOBELLO, Parte_1 P.IVA_1
30, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore della Parte_2
la somma di € 15.755,80 oltre interessi come da domanda e le le spese di questa CP_1
pagina 1 di 5 procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari, € 118,5 ed € 27,00 per spese, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare la
[...]
(P. IVA ), in 00040 POMEZIA (RM), VIA Parte_1 P.IVA_1
CAMPOBELLO, 30, in persona del legale rappresentante p.t. . a corrispondere Parte_2 la somma di Euro 15.755,80 a fronte dei contratti sottoscritti tra le parti, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con riserva di dedurre e/o produrre allegare nel corso di causa”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Par Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi ), Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 490/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di € 15.755,80 oltre interessi e spese del monitorio, in favore della Società , quale mancato pagamento delle fatture n. 205 del 31.12.2020, n. CP_1
244 del 31.12.2019 e n. 7253 del 31.12.2018.
Sostiene, l'opponente, di avere accettato, in data 04.09.2018, l'offerta Cloud n. 26296-18 proveniente da
, che prevedeva la fornitura di un software e di una serie di servizi quali aggiornamento, CP_1 assistenza e manutenzione (v. doc. 2 opponente).
Tuttavia, quest'ultima, non forniva alcuno dei servizi relativi all'offerta, non dando così esecuzione Par alcuna al contratto sottoscritto, tanto che in data 12.10.2018, comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta.
Tale comunicazione, così come la successiva del 28.01.2019, rimaneva senza riscontro alcuno da parte di che, al contrario, provvedeva ad emettere le fatture oggi contestate. CP_1
L'opponente, pertanto, con comunicazione del 20.03.2020 (v. doc. 6 opponente), formulava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ribadiva l'avvenuta risoluzione del contratto.
Eccezioni tutte riproposte nel presente giudizio.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto delle altrui domande in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto.
In esito alla prima udienza, svoltasi con modalità cd cartolare, ex art.127 ter cpc, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma cpc e veniva fissata l'udienza del 14.6.2023, disponendone la celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Alla predetta udienza, stante l'assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
La causa, infine, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali per quel che riguarda il regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), spetta al creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto), in caso di contestazione da parte del debitore dell'esistenza della pretesa creditoria, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato pagina 2 di 5 e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel presente giudizio, risulta pacifico, per stessa ammissione di entrambe le parti, che tra le stesse sia stato concluso il contratto di cui all'offerta commerciale identificata come Cloud n. 26296-18 (v. doc. 2 opponente).
Sulla base di tale contratto, l'opposta ha emesso le fatture n. 7253 di euro 621,70 in data 28/12/2018, n. 244 di euro 7.320,00 in data 07.01.2019 e n. 205 di euro 7.814,00 in data 02.01.2020.
Ai sensi dell'offerta sottoscritta, la fatturazione avveniva alla data di accettazione dell'offerta e con riferimento agli anni successivi, dal 1° gennaio di ogni anno.
Deve quindi dedursi che le fatture n. 7253/2018, n. 244/2019 e n. 205/2020 si riferiscano, rispettivamente, ai servizi (presuntivamente) resi dall'opposta nelle annualità 2018, 2019 e 2020.
Risulta quindi provata la fonte negoziale della pretesa della creditrice (il contratto di cui al doc. 2 opponente), così come l'ammontare del credito portato dalle fatture poste a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito
(cfr. Cass. 2014 n. 462; Cass. 2017 n. 18611). Pertanto, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto, solo quando tale rapporto non sia contestato fra le parti (cfr. Cass. 2016 n. 299; Cass. 2010 n. 15383; Cass. 2006 n. 13651; Cass. 2004 n. 8126). Del resto, la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. 2023 n. 19944).
La sola emissione delle fatture, pertanto, sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, non è sintomatica del fatto che la creditrice abbia eseguito la propria prestazione, nel caso di contestazione da parte della debitrice.
Contestazione che nel caso in esame è formulata dall'opponente fin dalla comunicazione del 18.10.2018, quando ancora , doveva emettere le fatture relative ai servizi previsti dal contratto CP_1 concluso tra le parti.
Risulta pacifico e non contestato, infatti, che con PEC inviata alla in data 18.10.2018 (v. CP_1 Par doc. 3 opponente), chiedeva la risoluzione del contratto in quanto, a suo dire, il servizio non era più rispondente alle esigenze della società ed in ogni caso, non aveva ancora dato esecuzione CP_1 alcuna al contratto.
In merito a tale comunicazione, l'opponente non ha mai dato riscontro in sede stragiudiziale, così come alle successive comunicazioni del 28.01.2019 (v. doc. 4 opponente) e del 13.03.2020 (v. doc. 6 opponente).
Alla luce dei fatti come sopra riportati, occorre quindi valutare se, da parte dell'opponente, vi sia stato un valido recesso e se l'eccezione di inadempimento sia o meno opponibile alla . CP_1
Quanto alla presunta intervenuta risoluzione, deve osservarsi che in applicazione dell'art. 12.1 delle condizioni generali di vendita (v. doc. 5 opponente), rubricato come “Durata, recesso e risoluzione”, la pagina 3 di 5 disdetta di una delle parti deve essere comunicata “a mezzo raccomandata A/R e/o PEC almeno 6 mesi prima del termine via via in scadenza”.
L'opposta, pertanto, avrebbe potuto comunicare unicamente la disdetta e quindi il mancato rinnovo e non la risoluzione del contratto, facoltà questa riconosciuta, dal successivo punto del medesimo articolo, alla sola licenziante. Né valgono, al riguardo, le obiezioni dell'opponente circa la presunta vessatorietà della clausola non sussistendone i presupposti.
Ne deriva che la comunicazione del 18.10.2018 non può valere come risoluzione dell'intero contratto, in quanto non esercitata nei termini previsti ma, semmai solo quale disdetta per l'anno 2020, in quanto esercitata nel termine di 6 mesi prima che si verificasse il rinnovo automatico anche per tale annualità.
Da questo punto di vista, pertanto, il decreto ingiuntivo sarebbe in ogni caso revocabile, poiché non è dovuta la somma di euro 7.814,00 portata dalla fattura n. 205/2020.
Deve invece essere accolta l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc formulata dall'opponente.
Va innanzitutto ricordato che l'eccezione ex art. 1460 cc può essere sollevata per paralizzare la richiesta di adempimento solo eccependo l'inadempimento della controprestazione dalla quale la domanda del creditore dipende;
essa trova infatti giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza fra prestazione ineseguita (o non esattamente eseguita) e prestazione rifiutata. Par
ha correttamente formulato la predetta eccezione in quanto, a giustificazione del proprio mancato pagamento, ha contestato a la mancata fornitura del software, di password e codici di CP_1 accesso, nonché di non avere effettuato la formazione, né di avere fornito i servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione.
Principi da tempo consolidati (Cass. SU 13533/2001; Cass.12501/2015; Cass. 15328/2015) sono: a) che il creditore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte del suo diritto mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo della pretesa e b) che il criterio di riparto dell'onere probatorio si inverte quando il debitore si avvale, come nel caso in esame, dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cc, con conseguente onere del creditore agente di provare il proprio esatto adempimento.
In applicazione di tali principi, è da ritenersi che, a fronte dell'eccezione proposta ex art. 1460 cc dall'opponente debitrice, l'opposta creditrice non abbia assolto all'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento.
Conseguentemente l'opposizione va accolta con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal dm 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, attesa l'assenza di questioni di rilievo e il contenuto impegno profuso, in virtù dell'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 1789/2022, promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1 assorbita, così dispone:
- accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo N. 490/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 1343/2022 R.G.;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
pagina 4 di 5 Pesaro, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5