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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/08/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1353/2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 20.05.2025 con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali , ridotti alla metà
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Giorgino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Cavallotti n. 116 , giusta mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Pasanisi e Maria Chiara Pasanisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Pitagora n.144, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 14.05.2025. Per il P.M. come da nota del 22.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.202 esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in Taranto in data 02.09.1996 ; che dal matrimonio nasceva un figlio Controparte_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]); che, con sentenza n. 2648/2019 del 10.10.2019 , il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 21.06.2022, si costituiva ritualmente in giudizio non opponendosi all'accoglimento della domanda Controparte_1 concernente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 06.10.2022 venivano confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ad eccezione dell'obbligo del sig. di concorrere alle Pt_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 70% , e veniva disposta la Per_1 prosecuzione del giudizio.
All'udienza cartolare del 14.05.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisavano le conclusioni. Con ordinanza del 20.05.2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti alla metà, avendone parte ricorrente fatto espressa richiesta.
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 02.09.1996 da nato a [...] il Parte_1 25/03/1967, e , nata a [...] il [...], con atto Controparte_1 trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1996 al n. 188 parte II serie A ufficio 5;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/08/2025
Il Giudice est. Il Presidente Proc. n. 1353 /2022 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1353 /2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 20.05.2025 con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali , ridotti alla metà
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Giorgino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Cavallotti n. 116, giusta mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Pasanisi e Maria Chiara Pasanisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Pitagora n.144, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra generalizzati, e che Parte_1 Controparte_1 la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 12.11.2025 ore 10,45 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/08/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1353/2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 20.05.2025 con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali , ridotti alla metà
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Giorgino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Cavallotti n. 116 , giusta mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Pasanisi e Maria Chiara Pasanisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Pitagora n.144, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 14.05.2025. Per il P.M. come da nota del 22.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.202 esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in Taranto in data 02.09.1996 ; che dal matrimonio nasceva un figlio Controparte_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]); che, con sentenza n. 2648/2019 del 10.10.2019 , il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 21.06.2022, si costituiva ritualmente in giudizio non opponendosi all'accoglimento della domanda Controparte_1 concernente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 06.10.2022 venivano confermati i provvedimenti provvisori della separazione, ad eccezione dell'obbligo del sig. di concorrere alle Pt_1 spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 70% , e veniva disposta la Per_1 prosecuzione del giudizio.
All'udienza cartolare del 14.05.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisavano le conclusioni. Con ordinanza del 20.05.2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. ridotti alla metà, avendone parte ricorrente fatto espressa richiesta.
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 02.09.1996 da nato a [...] il Parte_1 25/03/1967, e , nata a [...] il [...], con atto Controparte_1 trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1996 al n. 188 parte II serie A ufficio 5;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/08/2025
Il Giudice est. Il Presidente Proc. n. 1353 /2022 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1353 /2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 20.05.2025 con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali , ridotti alla metà
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Giorgino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Cavallotti n. 116, giusta mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Pasanisi e Maria Chiara Pasanisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto alla Via Pitagora n.144, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra generalizzati, e che Parte_1 Controparte_1 la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 12.11.2025 ore 10,45 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 04/08/2025
Il Giudice est. Il Presidente