Articolo 131 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 131. Direzione di amministrazione della Marina militare 1. La Direzione di amministrazione della Marina militare e' posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilita' amministrativa della Marina militare. 2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94. 3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o piu' dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. 4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 94.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010