Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 647/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 647/2012, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili ” promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso giusta procura a margine del Parte_1 aola Fiorillo ed elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA) alla Via Nicola Rossi n. 7 presso lo studio dell'Avv. Ciro Cirillo;
ricorrente e nata a [...] il [...], giusto mandato a Controparte_1
di costituzione e risposta, dall'avv. Cinzia Audino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Napoli C.so San Giovanni a Teduccio n. 731/B
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 9
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/02/2012, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di ce ti civili del matrimonio, celebrato in data 05/04/1998 in Striano con (di cui all'atto di matrimonio n. 27, Controparte_1 parte II, serie C, anno 1998, trascri e di Napoli), chiedendo la modifica delle condizioni di cui alla separazione omologata. Chiedeva, pertanto, confermarsi l'affido condiviso della figlia , stabilire la residenza della Per_1 stessa presso il padre nonché di porre a carico della coniuge la somma Controparte_1 di € 500,00 a titolo di mantenimento per la figlia. In subordine, nel caso di persistenza della residenza della figlia presso la madre, la diminuzione del mantenimento ad € 400,00 e la puntuale determinazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, con vittoria di spese.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili d qualsivoglia addebito in ordine al mancato rapporto tra padre e figlia, e formulava richiesta di mantenimento per la figlia minore pari ad € 700,00 mensili e stante l'assenza di reddito, assegno divorzile pari ad € 500,00, nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, il presidente autorizzava gli stessi a vivere separatamente e confermava le statuizioni di cui alla separazione consensuale.
In occasione dell'udienza del 17.01.2013, stante la richiesta delle parti di emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili di matrimonio, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la relativa pronuncia.
Con sentenza n.1443/2013 del 27.11.2013 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
celebrato in data 05/04/1998 in Striano (di cui o n P_
1998, trascritto nei registri del Comune di Napoli).
La causa, pertanto, veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con concessione dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.
In sede Istruttoria, le parti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. chiedendo mezzi di prova costituenda ed Il precedente Istruttore ammetteva le prove articolate delle parti con esclusioni di alcuni capi.
In corso di causa veniva espletata prova testi e ammessa CTU al fine di espletare il seguente mandato:
1. descriva le relazioni tra i genitori e tra i genitori e la figlia minore , dando conto della P_ metodologia utilizzata;
2. fornisca eventuali indicazioni per il superamento degli eventuali problemi relazionali tra i genitori o tra genitori e figlia;
pagina 2 di 9
3. riferisca che si ravvisano ragioni ostative all'affidamento condiviso della minore per ragioni attinenti alla capacità genitoriale dei genitori, all'esasperato contrasto tra gli stessi o ad altri profili rilevanti per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale e il miglior interesse della minore;
4. riferisca, tenendo in debita considerazione la volontà della minore ormai adolescente, quale sia la più opportuna collocazione della stessa;
5. suggerisca un piano per la gestione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
6. riferisca anche su indicazione delle parti ogni altro elemento utile,
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, anche dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 18.04.2024 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
“tenuto conto:
- della redditualità delle parti, come aggiornata, anche in ordine alla situazione lavorativa di;
Parte_1
- della maggiore età della prole che, conseguentemente, fa venir meno la necessità di pronunciarsi in ordine alle questioni relative all'affido (invero da sempre condiviso) ed al diritto di visita;
- all'inammissibilità delle domande di pagamento (al netto dell'eventuale prova raggiunta sul punto), nonché risarcitorie, restitutorie e di ripetizione di somme, peraltro quest'ultime avanzate, per la prima volta ed avuto riguardo a parte , nella prima memoria ex art. Controparte_1
183 c.p.c.;
- degli esiti della C.T.U. (peraltro, ai soli fini di un'eventuale soccombenza virtuale), da cui si evince come entrambi i genitori, pur con le rispettive criticità comportamentali evidenziate (tali da suggerire percorsi di sostegno per entrambi), siano idonei a svolgere tale ruolo;
- della durata della vita matrimoniale, dell'assenza di allegazioni specifiche in ordine al contributo dato da , la quale formula domanda di assegno divorzile in comparsa di Controparte_1 costituzione, al menage familiare durante la vita matrimoniale;
nei termini di seguito indicati:
1. rinuncia alle domande incompatibili (restitutorie, risarcitorie, di condanna et similia) con il contenuto della presente proposta;
2. previsione di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile in favore di ed a Controparte_1 carico di , da versarsi con le stesse modalità previste, in separazione, per il Parte_1 manteni
3. nulla in ordine all'affido ed al diritto di visita della figlia;
4. conferma, dei provvedimenti provvisori presidenziali emessi, avuto riguardo al mantenimento della figlia, come previsto in sede di separazione a carico del padre (previa rivalutazione, dell'importo ivi previsto, alla data odierna e decorrente dal provvedimento provvisorio presidenziale ed ulteriore rivalutazione, per gli anni futuri, come di legge) ed alla ripartizione, al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la ragazza, all'uopo precisando, al riguardo, come la preventiva concorde determinazione sia, secondo costante orientamento giurisprudenziale, condicio sine qua non del diritto alla ripetizione della quota di spettanza (salvo spese urgenti ed indifferibili, come quelle relative alla salute, ad esempio interventi urgenti et similia);
4. compensazione delle spese di lite, anche di C.T.U. e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale;
”
All'udienza del 24.10.2024 preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024, in occasione della quale le parti hanno rassegnato le loro conclusioni come da note telematiche ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 9 Affido della figlia e diritto di visita Stante il raggiungimento della maggiore età della figlia , nulla si statuisce in ordine Per_1 all'affido e al diritto di visita. La figlia , ormai maggiorenne, potrà liberamente scegliere come coltivare il rapporto con i Per_1 propri g ntrambe ritenuti idonei al ruolo a seguito di espletata CTU. Inoltre parte ricorrente, con propria comparsa conclusionale, espressamente dichiara di rinunciare alle proprie domande relative all'affidamento ed al collocamento della figlia nonché alle modalità e tempi di frequentazione con la stessa ed anche alle domande dal medesimo formulate in forza e per gli effetti dell'art. 709 ter n.ri 1 e 3 c.p.c. di ammonimento e di condanna al risarcimento della volte a stigmatizzare un comportamento contrario a quanto P_ statuito con le condiz eparazione e ciò, peraltro, in relazione alle problematiche di gestione (e di visita) nei confronti di . Per_1
Parimenti, parte resistente con propria comparsa conclusionale dichiara superate le questioni relative alla gestione dei giorni di visita, degli orari, delle modalità di accompagnamento dell'allora minore figlia. Per tali motivi, sul punto va resa la pronuncia di cessata materia del contendere.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole In ordine al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autonoma, si ritiene di confermare le statuizioni di cui alla separazione consensuale, confermando il mantenimento di € 500,00 (previa rivalutazione, dell'importo ivi previsto, alla data odierna e decorrente dal provvedimento provvisorio presidenziale ed ulteriore rivalutazione, per gli anni futuri, come di legge) mensili da corrispondere alla madre mensilmente;
non ravvisandosi, nel caso di specie, ragioni sopravvenute tali da disporre difformemente, anche tenuto conto della redditualità posseduta dal padre onerato (su cui infra).
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sull'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, alla luce, peraltro, del copioso avvicendamento giurisprudenziale formatosi nel corso del tempo. Secondo la giurisprudenza formatasi priva dell'arresto delle Sezioni Unite sul punto, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articolava in due fasi: nella prima occorreva valutare se sussistesse il diritto in astratto, ovvero se vi fosse effettivamente l'inadeguatezza dei mezzi;
nella seconda fase, ove la prima avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere pagina 4 di 9 alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno in base ai criteri dettati dalla stessa norma, ovvero il reddito dei coniugi, le ragioni della decisione (cd. criterio risarcitorio), il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cd. criterio compensativo), il tutto in relazione alla durata dell'effettiva convivenza ed attribuendo valore meramente indicativo all'assegno riconosciuto per il mantenimento durante la separazione (v. Cass. civ. Sez. I, 09-06- 2015, n. 11870). Come precisato da ultimo in sede di legittimità, il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur avrebbe dovuto verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente rispettasse le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2017, n. 11504). Nella fase della quantificazione dell'assegno, poi, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile. Sennonché, a dirimere il contrasto formatosi, sul punto, in giurisprudenza – avuto riguardo all'efficacia preclusiva dell'autosufficienza del coniuge con riguardo all'an debeatur dell'assegno divorzile – sono intervenute le S.U. della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“ Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto", sostanzialmente riconducendo “l'autosufficienza economica” non può a parametro di valutazione dell'an quanto piuttosto del quantum debeatur e valorizzando nuovamente e cumulativamente i criteri previsti dall'art. 5 c. 6 prima parte, L. 898/1970 da sempre utilizzati per la determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile. Tale orientamento, peraltro, è stato altresì ulteriormente confermato da Cass. Civ. n. 11168/2019, la quale ha stabilito come “…l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri
pagina 5 di 9 attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò detto, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.
5. c. 6 della L. 898/1970, come chiariti dalle Sezioni Unite, alla luce del materiale probatori acquisito, va disposto un assegno divorzile, in favore di , nella misura di € 100,00 mensili. Controparte_1
In primo come, in disparte del tenore letterale della richiesta, definita
“mantenimento”, appare evidente come lo stesso sia né più né meno che una richiesta di previsione di un assegno divorzile, valorizzando, a tal fine, la sede processuale ove detta richiesta è avanzata, nonché i presupposti per il suo riconoscimento, i cui fatti, invero, sono stati da sempre allegati negli atti difensivi. Pertanto, dai fatti esposti dalla resistente, e non specificatamente contestati dal ricorrente (con particolare riferimento, si noti, ai presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile), è certamente emerso come costei non sia riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera tale da reperire mezzi sufficienti al suo sostentamento. Viceversa, risulta, invece, percettore di uno stipendio mensile pari ad Parte_1
€ 2.000,00 o da spese varie rimarca un'evidente sproporzione reddituale, a suo favore, rispetto alla moglie. D'altronde, al riguardo va altresì valorizzata l'età della resistente (di anni 49) che rende difficile consolidarsi nel mondo del lavoro, Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte resistente Testimone_1 in occasione dell'udienza del 16.11.2016 e Tes_2
pagina 6 di 9 06.07.2017 fanno evincere lo stato di disoccupazione della resistente e la ricerca da parte della stessa di opportunità lavorative. Nel mentre le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente in occasione Parte_2 dell'udienza del 16.03.2016 e di in occasione dell'udienza del 06.07.2017 Parte_3 riferiscono di circostanze cono iferite dalla minore all'epoca Per_1 frequentante le scuole elementari. Pertanto, preso atto della durata del matrimonio (circa 15 anni), dell'età della resistente (di quasi 50 anni), tenuto conto di quanto dedotto in merito al contributo personale ed economico dato dalla ricorrente in costanza di matrimonio si ritiene congruo, prevedere un assegno divorzile di € 100,00 che verserà a entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite vagli bancario o
Domande di pagamento e/o di condanna e/o risarcitorie Parte ricorrente con comparsa conclusionale rinunciava alla richiesta risarcitoria, relativa, invero, alla domanda proposta ex art. 709 ter c.p.c.; valorizzando, a tal fine, l'attuale maggiore età di e, per l'effetto, il venir meno delle problematiche relative alla gestione della ragazza, Per_1 in tto di visita.
Per questi motivi
, sul punto, occorrerà pronunciare cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia della parte che, ab origine, l'aveva richiesta.
Le domande, invece, di pagamento nonché risarcitorie, restitutorie e di ripetizione di somme – peraltro quest'ultime avanzate, avuto riguardo alla domanda di pagamento relativa all'importo di euro 4200,00 a titolo di mancate spese straordinarie nella misura del 50% per la prima volta ed avuto riguardo da parte , nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. – sono Controparte_1 comunque inammissibili.
“L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001). Detta eccezione, peraltro, è stata tempestivamente sollevata da parte ricorrente alla prima udienza del 17.01.2013 e, peraltro, ribadita nella propria prima memoria ex art. 183 c.p.c. Pertanto, detta inammissibilità colpisce la domanda di pagamento di € 2500,00 della quota del 50%, relativa alla cameretta per , nonché, comunque, le ulteriori domande di Per_1 pagamento proposte (€ 2200,00 a tit cato esborso di € 100,00 mensili, quale contributo per la babysitter;
€ 2500,00 per il costo sostenuto per la cameretta di et similia). Per_1
Risulta, invece, proposta per la prima volta nella I memoria e, pertanto, tardiva l'ulteriore domanda, per euro 4200,00, relativa al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre che, secondo la propria prospettazione, non sarebbero state corrisposte dal padre;
detta ulteriore domanda, oltre ad essere inammissibile per le ragioni enunciate, lo è altresì perché chiaramente tardiva. Inoltre, parte ricorrente deposita con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. bonifici riportanti nella causale oltre la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento anche la dicitura in pagina 7 di 9 ordine alle varie spese relative a visita mediche, gite scolastiche, piscina, medicinali, cancelleria e scarpe, a riprova della contribuzione alle spese straordinarie, nonché della somma di € 100,00 per la baby sitter (doc.78 e 79 produzione Avv. Fiorillo).
Con propria memoria ex art. 183, 6° comma I termine la resistente Controparte_1 formulava domanda di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. di Parte_1 obbligarlo a rispettare le condizioni di cui alla separazione co edevano il pagamento della somma di € 100,00 a titolo di eccezionale contributo per la baby sitter, non avendo lo stesso più provveduto a far data dal mese di settembre 2010 e richiedeva che tale contributo fosse pagato per ulteriori 36 mesi;
inoltre chiedeva l'ammonimento di
[...]
per il rispetto dell'obbligo della contribuzione delle spese straordinarie nell Pt_1 del 50% quantificando la somma di € 4200,00 a titolo di retta mensile non corrisposta per tre anni, nonché richiedeva € 1500,00 a titolo di risarcimento del danno. Orbene tale domanda risulta infondata in quanto non ricorre la prova delle gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore richiesti dalla norma ai fini dell'ammonimento e/o del risarcimento del danno. Parte ricorrente, infatti, deposita con propria memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. bonifici riportanti nella causale oltre la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento anche la dicitura in ordine alle varie spese relative a visita mediche, gite scolastiche, piscina, medicinali, cancelleria e scarpe, a riprova della contribuzione alle spese straordinarie, (nonché della somma di € 100,00 per la baby sitter doc.78 e 79 produzione Avv. Fiorillo) Inoltre, dalla prova testi espletata e dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste
[...]
all'udienza del 16.11.2016 la quale dichiarava “…Che io Testimone_1 uito della baby sitter quando studiavamo, negli anni 2007 e 2008, visto Controparte_1 che doveva frequentare l'istituto presso cui doveva specializzarsi. Da quanto riferitomi P_ da ha usufruito della babysitter anche dopo la separazione e il trasferimento di P_ sso i suoi genitori, forse fino al 2009 ma non so essere più precisa” emerge una P_ ul periodo effettivo di fruizione dell'ausilio di una baby sitter non documentato dalla resistente. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale all'udienza del Parte_3
16.11.2016 riferiva “ADR: Posso riferire che mio figlio il consenso all'iscrizione a scuole private e in un'occasione ho letto una raccomandata inviata a mio figlio per chiedere il pagamento di una quota della retta della scuola privata a cui mia nipote era stata iscritta senza il consenso di mio figlio… ADR: Mio figlio non veniva informato dalla madre di eventuali cure mediche;
in qualche occasione mio figlio trovava delle medicine nella cartella della figlia e doveva destreggiarsi per capire dosaggio e orari;
ciò è accaduto anche in un'occasione a casa mia nella quale trovammo compresse nella borsa dei libri di mia nipote”,. Tali dichiarazioni, pertanto, evidenziano che, in ordine alle spese straordinarie non vi fosse una comunicazione collaborativatale per cui possa ascriversi al ricorrente una grave inadempienza ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., giacché, com'è giurisprudenzialmente noto, il diritto al rimborso della quota relativa alle spese straordinarie presuppone il previo concerno e/o accordo di entrambi i genitori.
Sulle spese processuali Stante la reciproca soccombenza (posto che, a fronte del riconoscimento dell'assegno divorzile, tuttavia, non viene riconosciuto il maggior importo richiesto a titolo di mantenimento della figlia e a titolo di assegno divorzile) ricorrono evidenti motivi per compensare interamente le spese di pagina 8 di 9 lite tra le parti e , anche tenuto conto, peraltro, di Parte_1 Controparte_1 come entrambe a liativa:
- quanto al ricorrente, espressamente;
- quanto alla resistente, proponendo una controproposta che, invero, non è, nei contenuti, assimilabile a quella indicata dal Giudicante (e, peraltro, nemmeno suscettibile di essere posta alla base di un provvedimento giudiziale), pur valorizzandone la dichiarata disponibilità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di pagamento nonché risarcitorie, restitutorie e di ripetizione di somme formulate da , per le ragioni di cui in parte Controparte_1 motiva;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso ex art. 709 ter c.p.c., proposto da , per le ragioni di cui in parte motiva. Parte_1
- rigetta il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso da contro Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100,00 Parte_1 mensili,annual amente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a , a mezzo vaglia postale, bonifico postale o Controparte_1 bonifico bancario, en;
- pone a carico di , a titolo di mantenimento in favore della figlia Parte_1
0,00 mensili, annualmente ed automaticamente Persona_2 le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi alla madre, P_
, a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di
[...]
;
- pone a carico di le spese straordinarie in favore della figlia nella Parte_1 misura del 50%, uota del 50% a carico della madre, P_
.
[...]
Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. come già liquidate in corso di causa. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati. Così deciso, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025 Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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