Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
GIUDIZI RIUNITI R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 08 APRILE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 08 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn. 4785 e 4792 R.G.A.C dell'anno
2020, aventi ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – estinzione anticipata finanziamento, pendenti
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, alla Piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante la (P.IVA e C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giovanni Alberto Peluso ( ), presso CodiceFiscale_1 il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Chiaia n. 216;
APPELLANTE IN PROSECUZIONE
CONTRO
(C.F. , nata ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_2
13.01.1960 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giuseppe Cannizzaro (C.F. ), presso il CodiceFiscale_3 cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, al Corso Europa n. 109;
APPELLATA
R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 03 dicembre 2020, ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 805/2020 emessa in data 2.04.2020 e depositata il 07.05.2020, non notificata, con cui il Giudice di Pace di Avellino, nel procedimento recante R.G. n. 7089/2020, ha integralmente accolto la domanda proposta da ed ha, per l'effetto, condannato Controparte_2 [...] al pagamento della somma di € 4.776,29, a titolo di rimborso CP_1 delle commissioni bancarie, commissioni di intermediazione ed oneri assicurativi, non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 25786 stipulato da in data 18.09.2006, Controparte_2 tramite la mandataria ed estinto prima della sua naturale Controparte_3 scadenza.
In particolare, ha censurato la sentenza di primo grado, per Controparte_1 aver il Giudice di Pace accolto la domanda di condanna dell'Istituto bancario alla ripetizione pro rata temporis delle commissioni bancarie, di intermediazione e degli oneri assicurativi, genericamente richiamando “la normativa vigente (TUB, disposizioni Banca d'Italia e ABF)”, senza specificare quale fosse la normativa ritenuta dal primo Giudice applicabile al caso di specie e, cioè, se quella vigente al momento dell'emissione della sentenza ovvero quella esistente all'epoca della stipula del contratto e della sua estinzione.
In particolare, l'appellante ha fatto rilevare che, essendo il contratto di finanziamento stato stipulato nel 2006 ed essendo stato estinto nel 2007, la disposizione che avrebbe dovuto trovare applicazione è quella dell'art. 125, co. R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
2, TUB (poi abrogato con D.Lgs. n. 141/2010), il quale richiama la delibera
CICR del 9.02.2000, che stabilisce che la determinazione dei compensi da corrispondere in caso di estinzione anticipata è rimessa all'autonomia contrattuale e, nel caso di specie, il contratto di finanziamento espressamente esclude il diritto al rimborso di tali costi;
che, invece, l'art. 125 sexies TUB, richiamato dall'attore in primo grado, contempla l'obbligo del rimborso degli interessi e costi “dovuti per la vita residua del contratto” e, tuttavia, tale norma è stata introdotta nel settembre 2010 dal D.Lgs. 141/2010 e, dunque, successivamente alla stipula (2006) ed alla estinzione del contratto (2007), ragion per cui non può trovare applicazione al caso di specie, prevedendo la direttiva 2008/48/CE, a cui il D. lgs n. 141/10 ha dato attuazione, all'art. 30, primo comma, che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza di primo grado per aver il
Giudice di Pace erroneamente ritenuto sussistente, senza alcuna motivazione sul punto, la legittimazione passiva in capo all'istituto bancario per la restituzione dei costi delle commissioni assicurative per il periodo non goduto, per essere esclusivamente legittimata la , dal momento che, come CP_4 dimostrato documentalmente, il premio assicurativo, pari alla somma versata in sede contrattuale, è stato riversato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado per aver il
Giudice di pace erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo all'istituto bancario anche per la retrocessione degli oneri di intermediazione ed agenzia per essere esclusivamente legittimato l'intermediario e l'agente per aver beneficiato CP_3 Parte_2 delle somme versate dal mutuatario a titolo di commissioni di intermediazione e di agenzia.
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza di primo grado con riguardo all'errata interpretazione come costi recurring delle commissioni bancarie e di intermediazione, in quanto riguardando prestazioni concluse anteriormente alla stipula del contratto di finanziamento, sono da considerarsi up front e, dunque, irripetibili. R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
ha, dunque, concluso chiedendo “In via principale 1) Controparte_1
Rigettare tutte le domande dell'attore perché infondate in fatto e diritto per il motivo di cui al pt. 1, e condannarla per l'effetto unitamente al legale antistatario alla refusione di quanto percepito in esecuzione della condanna di primo grado. In via subordinata: 2) Dichiarare inammissibile la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 relativamente alla retrocessione della quota parte delle commissioni di intermediazione e agente VER.FIN.s.r.l., reali destinatari di CP_3 tali somme. 3) Dichiarare inammissibile la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della relativamente alla retrocessione Controparte_1 della quota parte degli oneri assicurativi, per essere legittimata esclusivamente la reale destinataria di tali somme;
4) Nel merito, Controparte_5 rigettare le domande dell'attore poiché infondate in fatto e in diritto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna dell'attore e dei suoi procuratori costituiti alla refusione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo per sorta, interessi, spese e competenze.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile 2021, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_2
e/o improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, instando per il rigetto del gravame e, per l'effetto, per la conferma della sentenza impugnata n. 805/2020, resa dal Giudice di Pace di Avellino e di tutte le statuizioni in essa contenute. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del secondo grado del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'appellata ha fatto rilevare che la Delibera CICR del 9 febbraio
2000 invocata dall'appellante non trova applicazione al caso di specie, in quanto essa regola la materia del credito fondiario– sezione I, capo VI, del
Titolo II del T.U.B., materia del tutto differente rispetto a quella oggetto del presente giudizio che attiene, invece, al credito ai consumatori -capo II, del titolo VI del T.U.B. ed, inoltre, tale Delibera risulta emanata per dare attuazione all'art. 40 del T.U.B e non per l'art. 125 del medesimo testo unico bancario;
che al caso di specie trova applicazione, ratione temporis, l'art. 125, co. 2, TUB, il quale contempla il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo modalità stabilite dal CICR;
che R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
l'art. 125, comma 2 del T.U.B va applicato unitamente all'art. 3, comma 1, del
D.M. 8 luglio 1992, anche in mancanza della delibera CICR cui il legislatore ha fatto rinvio, secondo quanto chiarito sia dalla Banca d'Italia sia dall'Arbitro
Bancario e Finanziario ed in virtù del criterio di ultrattività previsto dall'art. 161, comma 5 del T.U.B..
Quanto, poi, alla eccepita non rimborsabilità di commissioni ed oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sancita dalla lett. F) del contratto di finanziamento, l'appellata ne ha fatto rilevare la vessatorietà, in quanto, vertendosi in materia di contratti del consumatore, essa determina un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto” ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione di con Controparte_1 riferimento alla retrocessione del premio assicurativo, ha Controparte_2 fatto rilevare che la stessa è da riconoscersi in capo alla dal Controparte_1 momento che i contratti di assicurazione a copertura del rischio perdita impiego e del rischio vita accessori al finanziamento non sono stati conclusi dall'appellata con la Compagnia assicurativa, bensì con la , in nome CP_3
Contr e per conto della ed, a quest'ultima, conferiti i premi CP_1 assicurativi.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva per le commissioni di intermediazioni e di agenzia, l'appellata ha fatto rilevare che parimenti la legittimazione permane esclusivamente in capo all'istituto erogante, dal momento che la , quale mandataria con rappresentanza, ha agito in CP_3 nome e per conto della Banca mandante, oggi Controparte_6 CP_1
[...]
L'appellata ha, infine, fatto rilevare la correttezza della statuizione del Giudice di Pace in ordine alla qualificazione dei costi recurring, dal momento che le commissioni per le quali è stato riconosciuto il rimborso in primo grado attengono a costi contrattuali non ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento e che, nel caso di specie, trattandosi di un finanziamento con trattenuta del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla restituzione dei costi non ancora maturati (commissioni cd. recurring) ovvero imputati per intero al capitale lordo finanziato al momento della stipula del contratto ed in funzione della durata pattuita del prestito, e R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
divenuti, per effetto della predetta definizione anticipata, privi di giustificazione causale.
4. Ciò posto, all'udienza del 03 maggio 2021 è stata disposta la riunione, ex art. 273 c.p.c., al giudizio recante R.G. n. 4785/2020 del procedimento di appello avente analogo contenuto e recante R.G. n. 4792/2020.
Acquisito, poi, il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. In via preliminare, deve darsi atto della intervenuta fusione per incorporazione dell'appellante in giusta atto di Controparte_1 Parte_1 fusione per incorporazione stipulato in data 26/3/2021 a rogito del Notaio
(rep. n. 16080; racc. n. 8638). Persona_1
Giova precisare che quale successore a titolo Parte_1 universale ex art. 2504 bis c.c. in ragione della fusione per incorporazione con
è subentrata ex art. 110 c.p.c. in tutti i diritti ed obblighi Controparte_1 della società incorporata.
Pertanto, nel caso di specie, essendo la fusione per incorporazione intervenuta nelle more del giudizio di appello, essa non ha comportato l'interruzione del processo, giacché, come chiarito nella sentenza delle SS.UU. n. 21970/2021, in caso di fusione, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto, ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
Dunque, ritiene il Tribunale che la prosecuzione del giudizio da parte di
[...] sia ammissibile, atteso che, sulla scorta del recente Parte_1 orientamento della Suprema Corte di Cassazione “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” (cfr. Cass. SS.UU. sent. 30 luglio
2021, n. 21970).
Deve, pertanto, ritenersi che la società incorporante sia Parte_1 legittimata alla prosecuzione del rapporto giuridico in questione.
6. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello formulata dall'appellata a norma Controparte_2 dell'art. 348 bis c.p.c. in sede di conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Tale eccezione deve esser disattesa, in quanto l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde.
Se, dunque, la carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento deve intendersi, ove riferita al merito, come manifesta infondatezza, essa dovrebbe essere rilevabile anche ad un sommario e superficiale esame dei motivi di gravame.
Nel caso di specie, l'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Giudice di
Pace con la sentenza appellata che si dimostra, almeno prima facie, dotata di una qualche plausibilità e che, ove ritenuta corretta, potrebbe condurre ad una riforma della sentenza appellata.
7. Passando ad esaminare il merito della res controversa, ritiene il Tribunale che, tuttavia, l'appello sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato sulla scorta delle motivazioni che seguono.
8. L'appellante ha, in primo luogo, censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace per aver genericamente richiamato la normativa vigente, omettendo di individuare ed applicare la normativa di settore regolatrice della materia.
Tale doglianza è infondata e non può trovare accoglimento, in quanto è vero che, al quinto capoverso della parte motiva, il primo Giudice ha richiamato “la normativa vigente in materia (TUB, disposizioni Banca d'Italia e ABF), ampiamente citata ed analizzata dall'attrice nelle proprie difese” e, tuttavia, è R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
altrettanto vero che, nel riassumere il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e le norme poste dall'attrice a fondamento della domanda di ripetizione, il primo Giudice, al terzo capoverso della sentenza, ha espressamente richiamato l'art. 125, co. 2, TUB.
Tale norma, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.
Lgs n. 141 del 2010, trova applicazione al caso di specie, trattandosi di contratto di finanziamento stipulato nel 2006.
La norma de qua prevede che, se il consumatore esercita la facoltà di estinzione anticipata, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto sia dalla normativa interna sia dalle direttive Europee ed, in particolare, dall'art. 8 della direttiva n.
87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo e prevede che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito".
Vi è, poi, l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE, il quale ha introdotto il concetto di
"costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
L'art. 18 della Legge n. 142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
Dunque, dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB.
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63). R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
Pertanto, alla luce della legislazione europea, non può esser condiviso da questo Tribunale l'assunto di parte appellante secondo cui non può esser riconosciuto il diritto della mutuataria al rimborso, sulla scorta dell'art. 125 comma 2 TUB, il quale, nel rinviare al CICR per la determinazione delle modalità di rimborso che, a sua volta, demanda all'autonomia contrattuale e, nel caso di specie, alla lett. f) del contratto di finanziamento, che esclude il diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ritiene il Tribunale che, anche in assenza della delibera del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti.
Pertanto, la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è da ritenersi vessatoria, poiché determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565) ed è, dunque, nulla, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.
Trattasi di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (Corte di Giustizia UE sez. I,
26/01/2017, n. 421; Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977).
Trattandosi di clausola abusiva, il giudice ha il potere/dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.
Tale rilievo, ancorchè non espressamente effettuato dal primo Giudice nella sentenza gravata, ha comunque trovato applicazione, avendo il Giudice di Pace ritenuto la previsione contrattuale che esclude il diritto al rimborso in “palese contrasto con la natura giuridica ed il chiaro tenore della normativa su richiamata”, con conseguente accoglimento della domanda attorea di ripetizione.
Occorre a questo punto passare ad esaminare il motivo di appello avente ad oggetto l'assenza di motivazione con riguardo all'eccezione di “difetto di R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
legittimazione passiva” di in riferimento alla retrocessione Controparte_1 degli oneri assicurativi per il periodo non goduto, per esser, invece, legittimata esclusivamente l'impresa assicuratrice, CP_4
Orbene, se è vero che il primo Giudice non ha espressamente pronunciato su tale eccezione, è altrettanto vero che il rigetto (sia pure implicito) di tale eccezione è corretto, sussistendo la titolarità passiva in capo alla mutuataria, in quanto risulta documentato in atti che il contratto assicurativo è stato concluso dalla ed e le somme corrispondenti CP_3 Controparte_2 al premio assicurativo collegato al contratto di finanziamento sono state versate dal consumatore alla società mutuataria, la quale si è CP_3 interposta nel rapporto tra il primo e la compagnia assicuratrice, alla stregua di un'intermediaria.
Dunque, la società mandante si è interposta tra il consumatore e la compagnia di assicurazione e, pertanto, la stessa è il beneficiario finale dell'intera attività di finanziamento.
Va, sul punto, richiamato l'orientamento già espresso da questo Tribunale, secondo cui il contraente-assicurato ha diritto di richiedere la restituzione della quota del premio non goduta, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, al mutuante, il quale a sua volta potrà rivalersi, nel rapporto interno, nei confronti della compagnia di assicurazione.
Di conseguenza, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna società appellante.
Del pari, quanto al motivo di appello relativo al difetto di motivazione da parte del primo Giudice con riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla in relazione alla retrocessione delle Controparte_1 commissioni di intermediazione per esser, invece, legittimato l'intermediario e l'agente anche tale motivo va rigettato. CP_3 Parte_2
Invero, l'art. 1388 c.c. prevede espressamente che “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato”.
Com'è noto, in materia di mandato con rappresentanza, gli obblighi ed i diritti vengono assunti direttamente dal mandante e le pretese del terzo contraente possono essere fatte valere esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, in R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
quanto nella sua sfera giuridica si produrranno gli effetti del rapporto contrattuale.
Pertanto, il mutuante è il beneficiario finale dell'intera attività, anche quando, per suo conto, è espletata da un diverso soggetto ed è l'unico soggetto legittimato passivo di ogni domanda connessa alla restituzione di premi e costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento.
La circostanza che le somme versate dal mutuatario a titolo di oneri di intermediazione siano state trasferite ad altro soggetto non fa venir meno l'obbligo di restituzione in capo alla mutuante, atteso che – ove si aderisse a tale tesi – si lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma dallo stesso versata alla mutuataria.
Peraltro, nel caso di specie, le somme corrispondenti alle spese di intermediazione e di agenzia sono state versate dal consumatore CP_2
direttamente alla società mandante
[...] Controparte_1
Ne consegue che la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna parte appellante.
Passando ad esaminare il motivo di appello relativo alla non rimborsabilità delle somme rientranti nei costi “up front”, anche tale censura va disattesa, in quanto come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza CP_7 dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Inoltre, la Corte Costituzionale – chiamata sindacare la legittimità dell'art. 11octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
suppl. ord. n. 25, per violazione degli articoli 11 e 117, comma 1 della
Costituzione -è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del 22 dicembre
2022, con la quale ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di
"riduzione del costo totale del credito" contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28).
Inoltre, nel richiamare il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza
Lexitor, punto 29), la Consulta ha rilevato che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"
(sentenza Lexitor, punto 32).
Per effetto di tale sentenza, i consumatori hanno, dunque, diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Ne consegue che, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, la norma applicabile ratione temporis al caso di specie, ossia l'art. 125 T.U.B. nella formulazione precedente alla modifica legislativa intervenuta con il D.lgs. n.
141/2010, in quanto vigente al momento della conclusione, ma anche all'estinzione del contratto di finanziamento è passibile di interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Da tali considerazioni deriva la corretta statuizione di integrale accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure, essendo ripetibili i costi di intermediazione, di agenzia e gli oneri assicurativi oltrechè i costi di R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
attivazione, con consequenziale rigetto dell'appello proposto da
[...]
(già e con conferma della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
805/2020, resa dal Giudice di Pace di Avellino in data 02 aprile 2020.
9. Va conseguentemente rigettata la domanda proposta con l'atto di appello ed avente ad oggetto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, per l'assorbente ragione che il gravame è stato integralmente respinto.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. dell'appellante in prosecuzione e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione Parte_3 dei parametri di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022
(in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della controversia nonché delle fasi in cui si è effettivamente articolato il giudizio (fase di studio, introduttiva e decisoria), ad esclusione della fase istruttoria e con applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase decisoria, cui trovano applicazione i parametri minimi, in ragione del modulo decisionale adottato.
11. Infine, deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello da corrispondere per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 805/2020, emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 02 aprile 2020;
- rigetta la domanda proposta con l'atto di appello ed avente ad oggetto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante in prosecuzione in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_2 in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella R.G. nn. 4785/2020 e 4792/2020
misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Cannizzaro;
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in prosecuzione
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 08 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani