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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 407/2025, promosso con ricorso depositato in data 27.1.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paniz e dall'avv. Lucia Cescato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Cescato sito in
Treviso, via Fogazzaro n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Picco e dall'avv. Livia Papa Centurrino giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Livia Papa Centurrino sito in Treviso, via Cornarotta n. 14; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento di
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo e dall'avv. Claudia De Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente all'atto di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
OR VE, via Nannetti, Controparte_3
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- sia pronunciata sentenza sullo status e, perciò, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in OR VE (TV) il 2.9.2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1
ad ogni conseguente annotazione e trascrizione;
- sia, quindi, successivamente rimessa la causa in istruttoria per il prosieguo, confer-mando l'udienza già fissata al
20.1.2026, ore 9, per gli incombenti di cui all'ordinanza dd. 22.5.2025.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora CP_1
e dal Dott. in OR VE (TV) in data 2.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1
detto Comune - anno 2000, parte II, serie A, atto n. 33, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere ad ogni conseguente annotazione e trascrizione;
2 Si chiede altresì che, successivamente alla pronuncia della sentenza non definitiva in punto status, la causa sia rimessa in istruttoria per il prosieguo, confermando l'udienza già fissata al 20.1.2026 ad ore 9,00 per gli incombenti di cui all'ordinanza datata 22.5.2025.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2025, il signor esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con la signora in data 2.9.2000 a OR VE e che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli il 16.11.2001 e il 29.9.2005. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano consensualmente con decreto cronol. n. 9007/2023 del 29.6.2023, emesso nell'ambito della procedura di separazione R.G. 6587/2022.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo Pt_2
l'accoglimento delle condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 28.1.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva la signora aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria comparsa di costituzione.
Interveniva altresì in giudizio il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
, contrastando le domande paterne riguardanti il contributo al suo mantenimento e chiedendo CP_2
l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di intervento.
Le parti dunque depositavano le proprie memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 7.5.2025, il Giudice relatore sentiva le parti e tentava la conciliazione. Le parti, inizialmente, chiedevano un breve rinvio per verificare la percorribilità delle vie conciliative emerse nel corso della discussione.
3 All'udienza del 22.5.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), tuttavia, i rispettivi difensori davano atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Pertanto, il Giudice relatore delegato pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e, in via istruttoria, disponeva indagini a mezzo Guardia di Finanza sui redditi e sulla capacità economica dei coniugi e ammetteva le istanze istruttorie orali formulate dalle parti.
Su richiesta del ricorrente, il Giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Ciò avveniva all'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni. Il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a OR VE in data 2.9.2000 che l'atto è stato trascritto al n.
33, parte II, serie A, anno 2000 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR VE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
4 Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a OR VE in data 2.9.2000 tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno
2000;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR VE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 407/2025, promosso con ricorso depositato in data 27.1.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paniz e dall'avv. Lucia Cescato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Cescato sito in
Treviso, via Fogazzaro n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Picco e dall'avv. Livia Papa Centurrino giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Livia Papa Centurrino sito in Treviso, via Cornarotta n. 14; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento di
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Arrigo e dall'avv. Claudia De Pellegrini giusta mandato allegato telematicamente all'atto di intervento, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
OR VE, via Nannetti, Controparte_3
c.f.: CodiceFiscale_3
- parte intervenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 12.6.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- sia pronunciata sentenza sullo status e, perciò, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in OR VE (TV) il 2.9.2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1
ad ogni conseguente annotazione e trascrizione;
- sia, quindi, successivamente rimessa la causa in istruttoria per il prosieguo, confer-mando l'udienza già fissata al
20.1.2026, ore 9, per gli incombenti di cui all'ordinanza dd. 22.5.2025.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora CP_1
e dal Dott. in OR VE (TV) in data 2.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1
detto Comune - anno 2000, parte II, serie A, atto n. 33, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere ad ogni conseguente annotazione e trascrizione;
2 Si chiede altresì che, successivamente alla pronuncia della sentenza non definitiva in punto status, la causa sia rimessa in istruttoria per il prosieguo, confermando l'udienza già fissata al 20.1.2026 ad ore 9,00 per gli incombenti di cui all'ordinanza datata 22.5.2025.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2025, il signor esponeva di aver contratto matrimonio Pt_1
concordatario con la signora in data 2.9.2000 a OR VE e che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli il 16.11.2001 e il 29.9.2005. CP_2 Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano consensualmente con decreto cronol. n. 9007/2023 del 29.6.2023, emesso nell'ambito della procedura di separazione R.G. 6587/2022.
Decorsi i termini di legge, il signor instaurava quindi giudizio divorzile, chiedendo Pt_2
l'accoglimento delle condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 28.1.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva la signora aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria comparsa di costituzione.
Interveniva altresì in giudizio il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
, contrastando le domande paterne riguardanti il contributo al suo mantenimento e chiedendo CP_2
l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di intervento.
Le parti dunque depositavano le proprie memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 7.5.2025, il Giudice relatore sentiva le parti e tentava la conciliazione. Le parti, inizialmente, chiedevano un breve rinvio per verificare la percorribilità delle vie conciliative emerse nel corso della discussione.
3 All'udienza del 22.5.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), tuttavia, i rispettivi difensori davano atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Pertanto, il Giudice relatore delegato pronunciava i propri provvedimenti temporanei ed urgenti e, in via istruttoria, disponeva indagini a mezzo Guardia di Finanza sui redditi e sulla capacità economica dei coniugi e ammetteva le istanze istruttorie orali formulate dalle parti.
Su richiesta del ricorrente, il Giudice relatore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status.
Ciò avveniva all'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni. Il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta.
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a OR VE in data 2.9.2000 che l'atto è stato trascritto al n.
33, parte II, serie A, anno 2000 del relativo registro.
Emerge dagli atti che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR VE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che, in ordine alle ulteriori questioni oggetto della controversia, la causa non
è ancora istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
4 Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a OR VE in data 2.9.2000 tra nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 33, parte II, serie A, anno
2000;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR VE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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