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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 15 novembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5965/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._3 Parte_4
), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._4 Parte_5
), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._5 Parte_6
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Laura C.F._6
C. Lo Faro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrenti-
CONTRO il in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Maria Musumeci, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato del con la qualifica di Controparte_1
operatore di polizia stradale in forza al locale Corpo della Polizia municipale, hanno agito in giudizio chiedendo al Giudice adito il riconoscimento del loro diritto ad ottenere il
1 pagamento degli emolumenti loro dovuti a titolo di: compensi legati alla prestazione lavorativa svolta nell'ambito dell'attività progettuale lettera K – art. 208 C.D.S. Lgs.
30.04.1992, m. 285 – Anno 2018, premio di produttività collettiva anno 2017 e 2018, compenso per l'attività progettuale obiettivo Sant'Agata Sicura per l'anno 2018, differenza retributiva indennità di turnazione anno 2017, arretrati CCNL anni 2016 e 2017, indennità di rischio anno 2018 e indennità di reperibilità anno 2018, con conseguente condanna dell'ente resistente alla corresponsione delle somme meglio specificate in ricorso.
Instauratosi il contradditorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di crediti antecedenti la dichiarazione del dissesto finanziario, il cui pagamento, avrebbe dovuto essere richiesto alla Commissione straordinaria di liquidazione, rilevando che una parte delle somme pretese erano già state corrisposte e formulando difese nel merito, tese a perorare l'infondatezza del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
15.11.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal trattandosi di Controparte_1
eccezione generica, l'ente resistente non avendo precisato quando è intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, quando si è insediato l'organo straordinario di liquidazione, se i crediti retributivi azionati erano o meno eziologicamente e funzionalmente correlati ad un atto o fatto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto e, infine, quando è stato approvato il rendiconto della gestione.
Nel merito, va preso atto che, come segnalato dal difensore dei ricorrenti nelle note del
18.10.2024 e del 07.11.2024, il resistente, nel giugno del 2022 e nel novembre del CP_1
2023, ha proceduto all'integrale pagamento delle somme pretese dagli interessati.
Pertanto, come del resto chiesto da entrambe le parti, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
2 meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, Cass.
10553/2009; C. Cass. 22650/2008).
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di un apposito accordo delle parti sul punto, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, è formulabile un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza del ricorso, tenuto conto del comportamento ammissivo dell'ente resistente (che ha proceduto al pagamento integrale delle somme pretese), del riconoscimento di debito che, in ordine ai compensi per la partecipazione ai progetti, lo stesso aveva fatto con le certificazioni di cui agli all.ti n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 al ricorso introduttivo, e dell'iniziale mancato pagamento delle somme azionate neppure a seguito della notifica di apposito atto di diffida.
Soccombente virtuale, quindi, deve considerarsi l'ente resistente;
tuttavia, tenuto conto della correttezza del suo comportamento e del pagamento dallo stesso operato, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 3.689,00 (con riferimento alle cause lavoristiche di valore compreso tra i 26.001 e i 52.000 euro e in relazione ai compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ed escluso l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, stante la definizione del procedimento mediante una semplice pronuncia di cessazione della materia del contendere), nella misura di 1/3, mentre al pagamento dei restanti 2/3 (pari ad euro
2.459,33) va condannato lo stesso comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5965/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3; condanna il alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese processuali, nella Controparte_1
misura di euro 2.459,33, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Laura C. Lo Faro.
Catania, 2 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 15 novembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5965/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3
(c.f. ), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._3 Parte_4
), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._4 Parte_5
), nato a [...] il [...], (c.f. C.F._5 Parte_6
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Laura C.F._6
C. Lo Faro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrenti-
CONTRO il in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Maria Musumeci, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato del con la qualifica di Controparte_1
operatore di polizia stradale in forza al locale Corpo della Polizia municipale, hanno agito in giudizio chiedendo al Giudice adito il riconoscimento del loro diritto ad ottenere il
1 pagamento degli emolumenti loro dovuti a titolo di: compensi legati alla prestazione lavorativa svolta nell'ambito dell'attività progettuale lettera K – art. 208 C.D.S. Lgs.
30.04.1992, m. 285 – Anno 2018, premio di produttività collettiva anno 2017 e 2018, compenso per l'attività progettuale obiettivo Sant'Agata Sicura per l'anno 2018, differenza retributiva indennità di turnazione anno 2017, arretrati CCNL anni 2016 e 2017, indennità di rischio anno 2018 e indennità di reperibilità anno 2018, con conseguente condanna dell'ente resistente alla corresponsione delle somme meglio specificate in ricorso.
Instauratosi il contradditorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di crediti antecedenti la dichiarazione del dissesto finanziario, il cui pagamento, avrebbe dovuto essere richiesto alla Commissione straordinaria di liquidazione, rilevando che una parte delle somme pretese erano già state corrisposte e formulando difese nel merito, tese a perorare l'infondatezza del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
15.11.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal trattandosi di Controparte_1
eccezione generica, l'ente resistente non avendo precisato quando è intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, quando si è insediato l'organo straordinario di liquidazione, se i crediti retributivi azionati erano o meno eziologicamente e funzionalmente correlati ad un atto o fatto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto e, infine, quando è stato approvato il rendiconto della gestione.
Nel merito, va preso atto che, come segnalato dal difensore dei ricorrenti nelle note del
18.10.2024 e del 07.11.2024, il resistente, nel giugno del 2022 e nel novembre del CP_1
2023, ha proceduto all'integrale pagamento delle somme pretese dagli interessati.
Pertanto, come del resto chiesto da entrambe le parti, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
2 meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, Cass.
10553/2009; C. Cass. 22650/2008).
Quanto alle spese del procedimento, in mancanza di un apposito accordo delle parti sul punto, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, è formulabile un giudizio prognostico in ordine alla fondatezza del ricorso, tenuto conto del comportamento ammissivo dell'ente resistente (che ha proceduto al pagamento integrale delle somme pretese), del riconoscimento di debito che, in ordine ai compensi per la partecipazione ai progetti, lo stesso aveva fatto con le certificazioni di cui agli all.ti n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 al ricorso introduttivo, e dell'iniziale mancato pagamento delle somme azionate neppure a seguito della notifica di apposito atto di diffida.
Soccombente virtuale, quindi, deve considerarsi l'ente resistente;
tuttavia, tenuto conto della correttezza del suo comportamento e del pagamento dallo stesso operato, si ritiene di dovere compensare le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 3.689,00 (con riferimento alle cause lavoristiche di valore compreso tra i 26.001 e i 52.000 euro e in relazione ai compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ed escluso l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, stante la definizione del procedimento mediante una semplice pronuncia di cessazione della materia del contendere), nella misura di 1/3, mentre al pagamento dei restanti 2/3 (pari ad euro
2.459,33) va condannato lo stesso comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5965/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3; condanna il alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese processuali, nella Controparte_1
misura di euro 2.459,33, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Laura C. Lo Faro.
Catania, 2 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
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