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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/04/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 9.5.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
C.F. Parte_4 C.F._4
, C.F. Parte_5 C.F._5
, C.F. Parte_6 C.F._6
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. Parte_8 C.F._8
, C.F. Parte_9 C.F._9
, C.F. Parte_10 C.F._10
, C.F. Parte_11 C.F._11
C.F. Parte_12 C.F._12
, C.F. Parte_13 C.F._13
, C.F. Parte_14 C.F._14
C.F. Parte_15 C.F._15 con l'avv. Gianluca Madonna attori nei confronti di
, P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Matteo Castioni convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, i signori , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, hanno convenuto in giudizio la Parte_16 Parte_17 Controparte_1
affinché fosse condannata al risarcimento dei danni patiti, pari alla somma di euro
[...]
16.651,20 o di quella diversa di giustizia, conseguenti alla cancellazione del volo Berlino- Milano Linate del 15.7.2022, volo EJU5187.
Si costituiva la con comparsa 29.6.2023 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 L. 118/2022, nel merito che le domande formulate dagli attori fossero rigettate.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ferma restando la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, le domande formulate dagli attori possono essere accolte nei limiti che seguono.
E' pacifico che gli attori erano titolari della carta di imbarco del volo Berlino-Milano Nume_1 Linate del 15.7.2022 e che tale volo veniva cancellato senza alcun preavviso. La cancellazione veniva, infatti, comunicata agli attori mentre gli stessi si trovavano in aeroporto, dopo due annunci che informavano il primo di un ritardo di un'ora della partenza e il secondo di un ritardo di due ore della partenza.
In caso di cancellazione del volo, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004 al passeggero è offerta l'assistenza del vettore a norma dell'art. 8 e dell'art. 9 del medesimo regolamento e allo stesso spetta la compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 del citato Regolamento, a meno che il passeggero non sia stato preventivamente informato.
Nella fattispecie, non essendo stata comunicata alcuna informativa relativamente alla cancellazione del volo nel rispetto della tempistica di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), gli attori hanno diritto alla compensazione pecuniaria, pari ad euro 250,00 ciascuno, prevista per le tratte inferiori a 1.500 Km, come quella di cui è causa.
Pertanto agli attori spetta il rimborso normativamente previsto dall'art. 7, comma 1 del citato Regolamento per la somma complessiva di euro 3.750,00. Alcuna idonea prova è stata, infatti, fornita dalla convenuta in merito all'asserito versamento della somma di euro 500,00 in favore dei signori e , con la Parte_1 Parte_5 conseguenza che anche per tali passeggeri spetta la somma di euro 250,00 ciascuno.
Da rimborsare agli attori è anche la somma di euro 947,81, corrispondente al prezzo del biglietto del volo EJU5187 non usufruito (prenotazioni K3JK958 e K3K2L18), come previsto dall'art. 8 del citato Regolamento.
Dall'esame delle risultanze istruttorie è, inoltre, emerso che il vettore aereo, dopo la comunicazione di cancellazione del volo, non si è attivato per fornire assistenza ai passeggeri.
In particolare, come riferito dalla teste , anch'essa presente in aeroporto, Testimone_1 il vettore aereo, dopo la comunicazione della cancellazione del volo, ometteva di proporre un volo alternativo e/o altre modalità di partenza, nonché ometteva di offrire assistenza in termini di vitto ed alloggio e di fornire buoni per pasti e bevande.
Gli attori, quindi, non avendo ricevuto alcuna assistenza, si sono dovuti attivare autonomamente per procedere al rientro in Italia sostenendo i relativi costi.
I costi sostenuti, a cui deve essere detratta per ogni passeggero la somma di euro 54,08 corrispondente al costo del biglietto aereo già oggetto di rimborso, sono i seguenti:
: euro 143,60 + 156,60 = 300,20 – 54,08 = euro 246,12 (doc. 2); Parte_1
: nulla, la documentazione allegata (doc. 3) si riferisce a e Parte_2 Parte_10 la spesa del taxi di euro 56,60 risulta priva della tratta effettuata;
: euro 12,50 + 251,60 – 54,08= euro 210,02, esclusa la somma di euro 13,40 in Parte_3 quanto riferita a spesa generica e la somma di euro 13,40 per il taxi non essendo indicata la tratta (doc. 4);
euro 14,40 + 150,42 + 86,12 + 15,07 – 54,08= euro 211,93, esclusa la somma Parte_4 di euro 18,50 in quanto riferita a spesa generica e la somma di euro 57,40 per il taxi non essendo indicata la tratta (doc. 5);
: euro 143,60 + 39,98 – 54,08= euro 129,50, esclusa la somma di euro 56,20 Parte_5 per il taxi non essendo indicata la tratta e la somma di euro 86,00 in quanto riferita a spesa generica (doc. 6);
: euro 7,90 + 8,30 + 251,60 – 54,08= euro 213,72, esclusa la somma di euro Parte_6 11,00 in quanto riferita a spesa generica (doc. 7);
: euro 6,90 + 2,50 + 12,75 + 83,90 + 148,10 – 54,08= euro 200,07 (doc. Parte_7 8);
: euro 148,10 + 83,80 + 12,75 + 6,90 + 11,05 – 54,08= euro 208,52 (doc. 9); Parte_8 : euro 12,75 + 83,80 + 148,10 – 54,08= euro 190,57, esclusa la somma di Parte_9 euro 4,70 in quanto riferita a spesa generica (doc. 10);
: euro 143,60 + 83,80 + 12,75 – 54,08= euro 186,07 (doc. 11); Parte_10
: euro 7,80 + 7,50 + 3,77 + 251,60 – 54,08= euro 216,59 (doc. 12); Parte_11
euro 12,75 + 83,90 + 143,60 + 21,30 – 54,08= euro 207,47, esclusa la Parte_12 somma di euro 56,20 di taxi non essendo indicata la tratta (doc. 13);
: euro 251,62 + 11,40 – 54,08= euro 208,94, esclusa la somma di euro 3,50 Parte_13 in quanto riferita a spesa generica (doc. 14);
: euro 251,62 + 18,90 + 1,30 – 54,08= 217,74, esclusa la somma di euro Parte_16 18,50 in quanto riferita a spesa generica e la somma di euro 88,00 per taxi non essendo indicata la tratta (doc. 15);
: euro 9,40 + 143,60 + 83,80 + 12,75 – 54,08= euro 195,47 (doc. 16). Parte_17
Totale: euro 2.842,73
Tali danni devono essere rimborsati facendo riferimento all'art. 12 del citato Regolamento.
I danni patrimoniali subiti dagli attori ammontano, quindi, complessivamente ad euro 7.540,54.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in assenza di specifica allegazione, nulla deve essere liquidato. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorrono altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, a tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto
– abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Inoltre siccome il danno non patrimoniale non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, tale danno deve sempre essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. Cass. 29.11.2023 n. 33276).
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 7.540,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO 1) Condanna la al pagamento in favore dei signori Controparte_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_16 Pt_17 della somma di euro 7.540,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...] 2) Condanna la al pagamento in favore dei signori Controparte_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_16 Pt_17 della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro 3.000,00
[...] per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. come per legge
Così deciso il 24 aprile 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 9.5.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
C.F. Parte_4 C.F._4
, C.F. Parte_5 C.F._5
, C.F. Parte_6 C.F._6
, C.F. , Parte_7 C.F._7
, C.F. Parte_8 C.F._8
, C.F. Parte_9 C.F._9
, C.F. Parte_10 C.F._10
, C.F. Parte_11 C.F._11
C.F. Parte_12 C.F._12
, C.F. Parte_13 C.F._13
, C.F. Parte_14 C.F._14
C.F. Parte_15 C.F._15 con l'avv. Gianluca Madonna attori nei confronti di
, P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Matteo Castioni convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, i signori , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, hanno convenuto in giudizio la Parte_16 Parte_17 Controparte_1
affinché fosse condannata al risarcimento dei danni patiti, pari alla somma di euro
[...]
16.651,20 o di quella diversa di giustizia, conseguenti alla cancellazione del volo Berlino- Milano Linate del 15.7.2022, volo EJU5187.
Si costituiva la con comparsa 29.6.2023 chiedendo in via Controparte_1 preliminare che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 L. 118/2022, nel merito che le domande formulate dagli attori fossero rigettate.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ferma restando la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, le domande formulate dagli attori possono essere accolte nei limiti che seguono.
E' pacifico che gli attori erano titolari della carta di imbarco del volo Berlino-Milano Nume_1 Linate del 15.7.2022 e che tale volo veniva cancellato senza alcun preavviso. La cancellazione veniva, infatti, comunicata agli attori mentre gli stessi si trovavano in aeroporto, dopo due annunci che informavano il primo di un ritardo di un'ora della partenza e il secondo di un ritardo di due ore della partenza.
In caso di cancellazione del volo, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 261/2004 al passeggero è offerta l'assistenza del vettore a norma dell'art. 8 e dell'art. 9 del medesimo regolamento e allo stesso spetta la compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 del citato Regolamento, a meno che il passeggero non sia stato preventivamente informato.
Nella fattispecie, non essendo stata comunicata alcuna informativa relativamente alla cancellazione del volo nel rispetto della tempistica di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), gli attori hanno diritto alla compensazione pecuniaria, pari ad euro 250,00 ciascuno, prevista per le tratte inferiori a 1.500 Km, come quella di cui è causa.
Pertanto agli attori spetta il rimborso normativamente previsto dall'art. 7, comma 1 del citato Regolamento per la somma complessiva di euro 3.750,00. Alcuna idonea prova è stata, infatti, fornita dalla convenuta in merito all'asserito versamento della somma di euro 500,00 in favore dei signori e , con la Parte_1 Parte_5 conseguenza che anche per tali passeggeri spetta la somma di euro 250,00 ciascuno.
Da rimborsare agli attori è anche la somma di euro 947,81, corrispondente al prezzo del biglietto del volo EJU5187 non usufruito (prenotazioni K3JK958 e K3K2L18), come previsto dall'art. 8 del citato Regolamento.
Dall'esame delle risultanze istruttorie è, inoltre, emerso che il vettore aereo, dopo la comunicazione di cancellazione del volo, non si è attivato per fornire assistenza ai passeggeri.
In particolare, come riferito dalla teste , anch'essa presente in aeroporto, Testimone_1 il vettore aereo, dopo la comunicazione della cancellazione del volo, ometteva di proporre un volo alternativo e/o altre modalità di partenza, nonché ometteva di offrire assistenza in termini di vitto ed alloggio e di fornire buoni per pasti e bevande.
Gli attori, quindi, non avendo ricevuto alcuna assistenza, si sono dovuti attivare autonomamente per procedere al rientro in Italia sostenendo i relativi costi.
I costi sostenuti, a cui deve essere detratta per ogni passeggero la somma di euro 54,08 corrispondente al costo del biglietto aereo già oggetto di rimborso, sono i seguenti:
: euro 143,60 + 156,60 = 300,20 – 54,08 = euro 246,12 (doc. 2); Parte_1
: nulla, la documentazione allegata (doc. 3) si riferisce a e Parte_2 Parte_10 la spesa del taxi di euro 56,60 risulta priva della tratta effettuata;
: euro 12,50 + 251,60 – 54,08= euro 210,02, esclusa la somma di euro 13,40 in Parte_3 quanto riferita a spesa generica e la somma di euro 13,40 per il taxi non essendo indicata la tratta (doc. 4);
euro 14,40 + 150,42 + 86,12 + 15,07 – 54,08= euro 211,93, esclusa la somma Parte_4 di euro 18,50 in quanto riferita a spesa generica e la somma di euro 57,40 per il taxi non essendo indicata la tratta (doc. 5);
: euro 143,60 + 39,98 – 54,08= euro 129,50, esclusa la somma di euro 56,20 Parte_5 per il taxi non essendo indicata la tratta e la somma di euro 86,00 in quanto riferita a spesa generica (doc. 6);
: euro 7,90 + 8,30 + 251,60 – 54,08= euro 213,72, esclusa la somma di euro Parte_6 11,00 in quanto riferita a spesa generica (doc. 7);
: euro 6,90 + 2,50 + 12,75 + 83,90 + 148,10 – 54,08= euro 200,07 (doc. Parte_7 8);
: euro 148,10 + 83,80 + 12,75 + 6,90 + 11,05 – 54,08= euro 208,52 (doc. 9); Parte_8 : euro 12,75 + 83,80 + 148,10 – 54,08= euro 190,57, esclusa la somma di Parte_9 euro 4,70 in quanto riferita a spesa generica (doc. 10);
: euro 143,60 + 83,80 + 12,75 – 54,08= euro 186,07 (doc. 11); Parte_10
: euro 7,80 + 7,50 + 3,77 + 251,60 – 54,08= euro 216,59 (doc. 12); Parte_11
euro 12,75 + 83,90 + 143,60 + 21,30 – 54,08= euro 207,47, esclusa la Parte_12 somma di euro 56,20 di taxi non essendo indicata la tratta (doc. 13);
: euro 251,62 + 11,40 – 54,08= euro 208,94, esclusa la somma di euro 3,50 Parte_13 in quanto riferita a spesa generica (doc. 14);
: euro 251,62 + 18,90 + 1,30 – 54,08= 217,74, esclusa la somma di euro Parte_16 18,50 in quanto riferita a spesa generica e la somma di euro 88,00 per taxi non essendo indicata la tratta (doc. 15);
: euro 9,40 + 143,60 + 83,80 + 12,75 – 54,08= euro 195,47 (doc. 16). Parte_17
Totale: euro 2.842,73
Tali danni devono essere rimborsati facendo riferimento all'art. 12 del citato Regolamento.
I danni patrimoniali subiti dagli attori ammontano, quindi, complessivamente ad euro 7.540,54.
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in assenza di specifica allegazione, nulla deve essere liquidato. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorrono altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, a tre condizioni: a) che l'interesse leso – e non il pregiudizio sofferto
– abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Inoltre siccome il danno non patrimoniale non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, tale danno deve sempre essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. Cass. 29.11.2023 n. 33276).
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 7.540,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO 1) Condanna la al pagamento in favore dei signori Controparte_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_16 Pt_17 della somma di euro 7.540,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...] 2) Condanna la al pagamento in favore dei signori Controparte_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_16 Pt_17 della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro 3.000,00
[...] per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. come per legge
Così deciso il 24 aprile 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia