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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1435/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1435/2024 R.G. promoSS da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Angelo Enrico Ingrasciotta (C.F. ), presso il cui studio in Aci C.F._2
Castello, Via Vaccarini n 7, è elettivamente domiciliata.
Attrice/Opponente Contro
C.F. , nata ad Augusta (SR) l'[...], in [...] e/o Controparte_1 C.F._3 quale erede di , nata a [...] il [...] (C.F. ) e Persona_1 C.F._4 deceduta in Siracusa (SR) il 28.09.2022, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti
Claudio Roberto Lo Re (C.F. e Lucy Morello (C.F.: ), C.F._5 C.F._6 presso il cui studio in Siracusa, Viale Teracati n. 104/A, è elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il precetto ricevuto il 31.01.2024 a mezzo del quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 118.391,31, in virtù del decreto ingiuntivo n. 67/2024, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 13779/2023 in favore di , in proprio e/o quale erede di Controparte_1
. Persona_1 L'attrice, invero, contestava la legittimità del precetto in esame rilevando l'inesistenza del credito oggetto dell'intimazione di pagamento nonché l'inesistenza del diritto a promuovere l'esecuzione, in quanto la somma precettata e portata dagli assegni posti a fondamento della pretesa creditoria le era stata beneficiata dalla zia , dante causa di . Persona_1 Controparte_1
Allegava, difatti, che nei primi mesi dell'anno 2022 -alla presenza di testimoni- la prefata zia, con la quale aveva avuto uno stretto rapporto affettivo, quasi filiale, l'aveva beneficiata di tutte le somme di denaro elargitele, corrispondenti con il totale del valore degli assegni per cui era causa.
Sugli assegni di conto corrente bancario, detenuti dalla parente e oggetto del provvedimento monitorio, deduceva come davanti alla richiesta formale della loro restituzione la zia avesse dichiarato, sempre in presenza di testimoni, che avrebbe provveduto alla loro eliminazione materiale;
affermazione pagina 1 di 4 che la nipote, dopo aver ricevuto il beneficio dalla zia, non poteva mettere in discussione e/o non fare affidamento su di eSS.
Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere questa opposizione e per
l'effetto: In via preliminare - sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei titoli sui quali si fonda il precetto e o inibire la convenuto di dare inizio all'esecuzione per i gravi motivi indicati in parte narrativa In via principale -accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig,ra
[...]
alla Dott.SS , in proprio e/o quale erede di nata a [...]_1 Persona_1
Catania il 03.02.1940( CF ) e deceduta a Siracusa il 28.09.2022 -per l'effetto C.F._4 dichiarare inefficace e/o nullo o annullabile il precetto, in quanto il credito precettato non è dovuto, nonché dichiarare inesistente il diritto a promuovere l'esecuzione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Costituitasi in giudizio , questa confutava l'avversa ricostruzione della Controparte_1 vicenda adducendo la legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 67/2024 reso dal
Tribunale di Catania. All'uopo in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione sia per violazione dei termini di comparizione sia perché carente degli avvertimenti di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c.. Lamentava, inoltre, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione atteso che i motivi proposti risultavano diretti a contestare nel merito il diritto di credito cristallizzato nel Decreto
Ingiuntivo n. 67/2024, emesso in data 5 gennaio 2024 e notificato in data 31 gennaio 2024, e risultavano strutturati su asserite circostanze di fatto precedenti alla formazione del titolo giudiziario.
Nel merito respingeva le affermazioni attoree, evidenziando come dante Persona_1 causa della , avesse operato un prestito -infruttifero di interessi- in favore della nipote, CP_1 Parte_1
dell'importo pari ad € 116.500,00 che la medesima si era obbligata a restituire,
[...] Parte_1 consegnando a tal fine gli assegni bancari, per complessivi € 116.500,00, descritti nel decreto ingiuntivo azionato.
Osservava, quindi, che questo era l'unico rapporto giuridico intercorso tra le parti, da cui era originato il rilascio dei predetti assegni bancari e a conferma allegava come la avesse Parte_1 provveduto al rimborso della somma di € 1.980,00, in conto della suindicata maggiore somma € 116.500,00 ricevuta in prestito, rimanendo debitrice della differenza indicata nel provvedimento monitorio qui opposto.
Deduceva, ancora, che la propria dante causa non aveva mai rinunciato al credito vantato nei confronti della nipote, né aveva mai rimesso alcun debito in favore della steSS, né tantomeno aveva manifestato la volontà di restituire i citati assegni.
Piuttosto, evidenziava che la non aveva potuto riscuotere gli assegni in questione solo Per_1 perché tali titoli erano risultati privi della relativa provvista e non aveva fatto in tempo ad avviare l'azione giudiziaria diretta al recupero coattivo del credito vantato essendo – nelle more – deceduta. Pertanto, chiedeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, nullo ed improduttivo di effetti giudici l'atto di citazione per opposizione a precetto introduttivo del presente giudizio;
- ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, improcedibile e/o inammissibile e/o, in ogni caso, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla D.SS , perché priva dei Controparte_1 presupposti di Legge;
- ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, improcedibile e/o inammissibile e/o, in ogni caso, rigettare l'opposizione a precetto introduttiva del presente giudizio;
Nel merito, rigettare, per i motivi sopra esposti, l'opposizione a Precetto introduttivo del presente
pagina 2 di 4 giudizio, essendo infondata, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di difesa del presente giudizio.”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 21.03.2024 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche. Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 27.05.2024 la causa andava in riserva sulle richieste delle parti. Con ordinanza del 28.05.2024 veniva, quindi, dichiarata la nullità della citazione ex artt. 163-164 c.p.c., assegnando a parte attrice termine di gg. 90 per la sua rinnovazione;
nondimeno constatato che la causa era soggetta al rito c.d. Cartabia con successivo provvedimento si revocava la precedente ordinanza e -considerata l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove per testi richieste- si rinviava all'udienza di discussione del 03.03.2025, concedendosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il 03.03.2025 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
******************************
Tanto premesso, la spiegata opposizione è infondata e va rigettata. Infatti, pur non dovendosi predicare la nullità della citazione nei termini prospettati dall'opposta, comunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle doglianze formulate da avverso il precetto notificatole su istanza di in virtù del decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 67/2024 reso dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 13779/2023 (v. all. 3 fasc. opposta). Ed invero, in ordine alla dedotta nullità della citazione per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis c.p.c. nonché per carenza degli avvertimenti di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c., si osserva come tale vizio venga sanato dalla costituzione del convenuto a meno che quest'ultimo, nel costituirsi, non chieda di fiSSrsi una nuova udienza nel rispetto dei termini (Cfr. Cass. n. 21957/2014 e Cass. n. 21910/2014). Or, nel caso alla mano, essendosi l'opposta limitata a eccepire in comparsa detta nullità senza richiedere all'uopo la fiSSzione di una nuova udienza, la steSS nullità risulta sanata dalla costituzione della . CP_1
Quanto al merito, l'attrice contesta l'intimazione di pagamento affermando che nei primi mesi dell'anno 2022 alla presenza di testimoni la zia, , l'aveva beneficiata di tutte le somme Persona_1 di denaro elargitele e di cui agli assegni oggetto del decreto ingiuntivo emesso in data 5 gennaio 2024.
Ebbene, dette contestazioni -afferenti alla sussistenza della credito azionato con il ricorso monitorio e alla base dell'ingiunzione- non possono trovare spazio nel presente giudizio, essendo l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. finalizzata unicamente a far valere fatti successivi alla formazione del titolo e non anche a contestare il merito di una pretesa creditoria che sia stata oggetto, come nella presente fattispecie, di un titolo di formazione giudiziale. Difatti, “in sede di opposizione all'esecuzione promoSS in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cfr. ex multis Cass. n. 22090/2021, Cass. n. 12911/2012, Cass. n. 17903/2012). Ciò posto, le superiori censure si rivelano insuscettibili di essere fatte valere in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, circostanza questa che assorbe l'esame delle questioni sollevate in relazione al rapporto sottostante l'ingiunzione. Per l'effetto, l'opposizione al precetto qui proposta va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1435/2024 R.G. promoSS da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Angelo Enrico Ingrasciotta (C.F. ), presso il cui studio in Aci C.F._2
Castello, Via Vaccarini n 7, è elettivamente domiciliata.
Attrice/Opponente Contro
C.F. , nata ad Augusta (SR) l'[...], in [...] e/o Controparte_1 C.F._3 quale erede di , nata a [...] il [...] (C.F. ) e Persona_1 C.F._4 deceduta in Siracusa (SR) il 28.09.2022, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti
Claudio Roberto Lo Re (C.F. e Lucy Morello (C.F.: ), C.F._5 C.F._6 presso il cui studio in Siracusa, Viale Teracati n. 104/A, è elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.03.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il precetto ricevuto il 31.01.2024 a mezzo del quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 118.391,31, in virtù del decreto ingiuntivo n. 67/2024, provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 13779/2023 in favore di , in proprio e/o quale erede di Controparte_1
. Persona_1 L'attrice, invero, contestava la legittimità del precetto in esame rilevando l'inesistenza del credito oggetto dell'intimazione di pagamento nonché l'inesistenza del diritto a promuovere l'esecuzione, in quanto la somma precettata e portata dagli assegni posti a fondamento della pretesa creditoria le era stata beneficiata dalla zia , dante causa di . Persona_1 Controparte_1
Allegava, difatti, che nei primi mesi dell'anno 2022 -alla presenza di testimoni- la prefata zia, con la quale aveva avuto uno stretto rapporto affettivo, quasi filiale, l'aveva beneficiata di tutte le somme di denaro elargitele, corrispondenti con il totale del valore degli assegni per cui era causa.
Sugli assegni di conto corrente bancario, detenuti dalla parente e oggetto del provvedimento monitorio, deduceva come davanti alla richiesta formale della loro restituzione la zia avesse dichiarato, sempre in presenza di testimoni, che avrebbe provveduto alla loro eliminazione materiale;
affermazione pagina 1 di 4 che la nipote, dopo aver ricevuto il beneficio dalla zia, non poteva mettere in discussione e/o non fare affidamento su di eSS.
Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere questa opposizione e per
l'effetto: In via preliminare - sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei titoli sui quali si fonda il precetto e o inibire la convenuto di dare inizio all'esecuzione per i gravi motivi indicati in parte narrativa In via principale -accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig,ra
[...]
alla Dott.SS , in proprio e/o quale erede di nata a [...]_1 Persona_1
Catania il 03.02.1940( CF ) e deceduta a Siracusa il 28.09.2022 -per l'effetto C.F._4 dichiarare inefficace e/o nullo o annullabile il precetto, in quanto il credito precettato non è dovuto, nonché dichiarare inesistente il diritto a promuovere l'esecuzione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Costituitasi in giudizio , questa confutava l'avversa ricostruzione della Controparte_1 vicenda adducendo la legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 67/2024 reso dal
Tribunale di Catania. All'uopo in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione sia per violazione dei termini di comparizione sia perché carente degli avvertimenti di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c.. Lamentava, inoltre, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione atteso che i motivi proposti risultavano diretti a contestare nel merito il diritto di credito cristallizzato nel Decreto
Ingiuntivo n. 67/2024, emesso in data 5 gennaio 2024 e notificato in data 31 gennaio 2024, e risultavano strutturati su asserite circostanze di fatto precedenti alla formazione del titolo giudiziario.
Nel merito respingeva le affermazioni attoree, evidenziando come dante Persona_1 causa della , avesse operato un prestito -infruttifero di interessi- in favore della nipote, CP_1 Parte_1
dell'importo pari ad € 116.500,00 che la medesima si era obbligata a restituire,
[...] Parte_1 consegnando a tal fine gli assegni bancari, per complessivi € 116.500,00, descritti nel decreto ingiuntivo azionato.
Osservava, quindi, che questo era l'unico rapporto giuridico intercorso tra le parti, da cui era originato il rilascio dei predetti assegni bancari e a conferma allegava come la avesse Parte_1 provveduto al rimborso della somma di € 1.980,00, in conto della suindicata maggiore somma € 116.500,00 ricevuta in prestito, rimanendo debitrice della differenza indicata nel provvedimento monitorio qui opposto.
Deduceva, ancora, che la propria dante causa non aveva mai rinunciato al credito vantato nei confronti della nipote, né aveva mai rimesso alcun debito in favore della steSS, né tantomeno aveva manifestato la volontà di restituire i citati assegni.
Piuttosto, evidenziava che la non aveva potuto riscuotere gli assegni in questione solo Per_1 perché tali titoli erano risultati privi della relativa provvista e non aveva fatto in tempo ad avviare l'azione giudiziaria diretta al recupero coattivo del credito vantato essendo – nelle more – deceduta. Pertanto, chiedeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, nullo ed improduttivo di effetti giudici l'atto di citazione per opposizione a precetto introduttivo del presente giudizio;
- ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, improcedibile e/o inammissibile e/o, in ogni caso, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla D.SS , perché priva dei Controparte_1 presupposti di Legge;
- ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, improcedibile e/o inammissibile e/o, in ogni caso, rigettare l'opposizione a precetto introduttiva del presente giudizio;
Nel merito, rigettare, per i motivi sopra esposti, l'opposizione a Precetto introduttivo del presente
pagina 2 di 4 giudizio, essendo infondata, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di difesa del presente giudizio.”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 21.03.2024 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche. Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., all'udienza del 27.05.2024 la causa andava in riserva sulle richieste delle parti. Con ordinanza del 28.05.2024 veniva, quindi, dichiarata la nullità della citazione ex artt. 163-164 c.p.c., assegnando a parte attrice termine di gg. 90 per la sua rinnovazione;
nondimeno constatato che la causa era soggetta al rito c.d. Cartabia con successivo provvedimento si revocava la precedente ordinanza e -considerata l'inammissibilità e l'irrilevanza delle prove per testi richieste- si rinviava all'udienza di discussione del 03.03.2025, concedendosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il 03.03.2025 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
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Tanto premesso, la spiegata opposizione è infondata e va rigettata. Infatti, pur non dovendosi predicare la nullità della citazione nei termini prospettati dall'opposta, comunque, non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle doglianze formulate da avverso il precetto notificatole su istanza di in virtù del decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 67/2024 reso dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 13779/2023 (v. all. 3 fasc. opposta). Ed invero, in ordine alla dedotta nullità della citazione per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis c.p.c. nonché per carenza degli avvertimenti di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c., si osserva come tale vizio venga sanato dalla costituzione del convenuto a meno che quest'ultimo, nel costituirsi, non chieda di fiSSrsi una nuova udienza nel rispetto dei termini (Cfr. Cass. n. 21957/2014 e Cass. n. 21910/2014). Or, nel caso alla mano, essendosi l'opposta limitata a eccepire in comparsa detta nullità senza richiedere all'uopo la fiSSzione di una nuova udienza, la steSS nullità risulta sanata dalla costituzione della . CP_1
Quanto al merito, l'attrice contesta l'intimazione di pagamento affermando che nei primi mesi dell'anno 2022 alla presenza di testimoni la zia, , l'aveva beneficiata di tutte le somme Persona_1 di denaro elargitele e di cui agli assegni oggetto del decreto ingiuntivo emesso in data 5 gennaio 2024.
Ebbene, dette contestazioni -afferenti alla sussistenza della credito azionato con il ricorso monitorio e alla base dell'ingiunzione- non possono trovare spazio nel presente giudizio, essendo l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. finalizzata unicamente a far valere fatti successivi alla formazione del titolo e non anche a contestare il merito di una pretesa creditoria che sia stata oggetto, come nella presente fattispecie, di un titolo di formazione giudiziale. Difatti, “in sede di opposizione all'esecuzione promoSS in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cfr. ex multis Cass. n. 22090/2021, Cass. n. 12911/2012, Cass. n. 17903/2012). Ciò posto, le superiori censure si rivelano insuscettibili di essere fatte valere in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, circostanza questa che assorbe l'esame delle questioni sollevate in relazione al rapporto sottostante l'ingiunzione. Per l'effetto, l'opposizione al precetto qui proposta va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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