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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3121/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Aldo Gerlando Virone) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Pietro Maragliano) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni della separazione
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 18/12/2023, ha chiesto, a modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di separazione resa tra le parti - di revocare l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie e delle figlie e Per_1 Per_2 che, a sostegno della domanda, ha dedotto che la moglie avrebbe iniziato a convivere con un altro uomo e percepirebbe il reddito di inclusione;
che la figlia da diverso tempo, non è più convivente con la madre, avendo trasferito la Per_2 residenza in un'altra abitazione, mentre la figlia -dopo aver conseguito il diploma di Per_1 istruzione secondaria - presta attività lavorativa presso un panificio;
che la convenuta, ritualmente costituitosi in giudizio, si è opposta alla domanda;
che, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.4.2025; ritenuto, quanto alla richiesta di revoca dell'assegno in favore di che la domanda è CP_1 infondata;
che a tal proposito, richiamando le motivazioni espresse dal G.D. in sede di adozione dei provvedimenti urgenti, condivise dalla Corte di Appello in sede di reclamo, deve ritenersi che il ricorrente non ha provato la sopravvenienza delle nuove circostanze dedotte in ricorso (la convivenza con un altro uomo e la percezione di sussidi statali); che, quanto alla figlia vanno parimenti confermati i provvedimenti urgenti i quali, dando Per_1 atto che la stessa -dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria - lavora presso un panificio con contratto part time, a tempo determinato, rinnovato sino al 26-9-2025 e con busta paga di euro 800,00 ha revocato l'assegno di mantenimento;
ciò in quanto la giovane - tenuto conto della retribuzione percepita e del fatto che non ha intenzione di proseguire gli studi-deve ritenersi oramai inserita nel mondo del lavoro;
che, quanto alla figlia si ritiene di condividere le statuizioni adottate dalla Corte di Per_2
Appello in sede di reclamo, la quale -dando atto che la giovane si è trasferita in una abitazione diversa da quella della madre – ha revocato l'assegno di mantenimento in suo favore;
ciò in quanto, a fronte della produzione della certificazione anagrafica attestante la nuova residenza, effettuata dal ricorrente, la convenuta non ha offerto alcun elemento per provare che la residenza effettiva della giovane sia rimasta a casa delle stessa;
ritenuto che
deve quindi essere revocato l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e Per_1
Per_2 che le spese di lite debbano essere compensate stante la reciproca soccombenza;
2
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
-in riforma delle statuizioni in atto vigenti, contenute nella sentenza di separazione resa tra le parti, revoca l'assegno di mantenimento in favore delle figlie e gravante sul Per_1 Per_2 ricorrente;
-compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 28.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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