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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 9274/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Parte_1
Marrandino;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente allegava che l' , con comunicazione datata 30.6.2023 e ricevuta il 5.8.2023, aveva esposto: CP_1
“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 18/03/2013 al 25/03/2013, un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' n. 158 per un importo complessivo di euro 83,74 per la seguente motivazione: - Sono state corrisposte indennita' di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli” (cfr. comunicazione in atti).
Deduceva che era matura la prescrizione del diritto a chiedere la ripetizione delle somme erogate.
L' , ritualmente convenuto si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
Nel caso che ci occupa emerge che l' con la suddetta comunicazione chiedeva al ricorrente la CP_1
restituzione di somme percepite a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 18/03/2013 al 25/03/2013
(cfr. comunicazione dell' in atti). CP_1
1 L' non ha provato di aver esercitato il diritto di ripetere le somme entro il termine di prescrizione CP_1
decennale.
Non è applicabile al caso che ci occupa la disposizione dettata dall'art. 2941 n. 8) c.c..
La Corte di Legittimità afferma che poiché la legge conferisce sia ai funzionari dell' sia all'ispettorato CP_1
del lavoro poteri d'ispezione per il controllo della esattezza delle denunce dei datori di lavoro ai fini del versamento dei contributi, l'omissione o l'incompletezza delle denunce stesse non impedisce all' di CP_1
avere cognizione del proprio credito e di esercitarlo tempestivamente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c. (in tema di sospensione della prescrizione), salvo che siano stati posti in essere altri atti di natura fraudolenta tali da precludere in modo assoluto la possibilità di far valere il diritto (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 21/11/1984, n. 5977).
Pertanto il diritto di chiedere la ripetizione delle somme erogate è prescritto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme indicate nella comunicazione dell' CP_1
datata 30.06.2023 prodotta in atti;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di €83,74, IVA e CP_1
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 16.04.2025 Il Giudice
dr. Giovanni Andrea Rippa
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