Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 381/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, PIAZZALE UNGHERIA N. 58, presso lo studio dell'Avv. CARDULLO FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, PIAZZALE UNGHERIA n. 58, presso lo studio dell'Avv. CARDULLO FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27/1/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 16/06/2007); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi ricorrenti vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli;
2) La casa coniugale, ove i coniugi avevano stabilito di risiedere stabilmente e tutt'ora risiedono, sita in Villabate, Via Piave n. 29 – acquistata in costanza di matrimonio – resta assegnata alla SI.ra che ivi la abiterà unitamente CP_1 ai figli minori;
3) I figli minori e vengono affidato congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi con dimora prevalente presso il domicilio della madre;
i minori trascorreranno con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, oltre che alternativamente i fine settimana, dalle 19,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica, anche due giorni la settimana – che si indicano nel martedì e giovedì – dalle 19,00 alle 22,00; i figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda le feste calendate dalle 16 della vigilia sino alle 22 del successivo giorno festivo;
i figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda durante i mesi di luglio e di agosto periodi anche non consecutivi di giorni 15 e, durante le feste natalizie periodi continuativi di giorni 7; i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente.
Entrambi i coniugi si impegnano a non fare frequentare i figli agli eventuali rispettivi compagni, se non nel caso in cui si tratti di relazione stabile, seria e duratura;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località – diverse dal comune di residenza – quando hanno con sé i minori.
2 4) I coniugi concorderanno sugli indirizzi di studi che dovranno seguire i figli, nonché in genere su tutto quanto possa riguardare la loro educazione, la salute ed il tempo libero.
5) Ciascuno dei genitori provvederà alle spese di vitto, alloggio e svago dei figli minori durante i periodi di rispettiva permanenza;
inoltre entrambi provvederanno in parti eguali, alle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
6) il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori €. 400,00 mensili;
il superiore importo dovrà essere versato entro il giorno dieci di ogni mese e sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT nazionali a decorrere dall'anno e dal mese successivo alla comparizione personale delle parti avanti al Presidente;
7) il SI. continuerà a farsi carico personalmente del Parte_1 pagamento dei rati di mutuo relativi all'acquisto della casa coniugale assegnata al coniuge e potrà beneficiare per intero dell'Assegno Unico spettante per i figli minori che resteranno fiscalmente a carico dello stesso;
8) i coniugi dichiarano di non richiedere e pretendere nulla a titolo di mantenimento personale essendo autonomi economicamente;
9) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
10) Le superiori pattuizioni avranno efficacia vincolante tra le parti dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 35 P. 2, S. A, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
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Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
3 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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