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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 1271/2023
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 1271/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cagna Silvia del Foro di Vercelli nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferraris Letizia Maria del Foro di Torino
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale:
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore al padre, con esercizio in via Per_1
esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, con residenza anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
- disporre che la madre possa incontrare il minore una volta al mese in luogo neutro e dunque alla presenza di un educatore e con le modalità indicate dai Servizi Sociali competenti;
- disporre che la madre possa effettuare una videochiamata al figlio una volta a settimana secondo le modalità indicate dalla CTU e dai Servizi, ossia alla presenza di un educatore
e in assenza di figure facenti parte del nucleo paterno;
- disporre che la madre versi al padre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio minore, già aumentato di una somma forfettaria tale da ricomprendere anche la quota di spese straordinarie, l'importo mensile omnicomprensivo di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno unico universale o ogni altro eventuale futuro sussidio in favore del figlio, venga erogato esclusivamente in favore del padre, quale esclusivo genitore affidatario e collocatario;
- alla luce dell'inadempienza genitoriale e del contegno processuale della IG.ra , CP_1
adottare le misure coercitive ex art 473 comma 39 cpc ritenute opportune, oltre a eventuale condanna al risarcimento dei danni subiti dal IG. e dal minore da quantificare Parte_1
in via equitativa;
- condannare la IG.ra , ex art.96 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, di CTU, CP_1
oltre che al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite, IVA CPA e 15% rimborso spese generali, spese di CTU e condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Parte resistente: contrariis rejectis, previo esperimento della mediazione, come per legge;
previo esperimento di conciliazione;
pagina 2 di 7 previa eventuale audizione del minore;
previo, in ogni caso, l'intervento dei servizi;
previo accoglimento delle istanze istruttorie, di cui alla memoria 10.11.2023 e, in ogni caso, con riserva di ulteriormente capitolare e indicare testi;
previo ascolto delle persone informate sui fatti, tra cui la sorella di , il Parte_2
IGnor , nonché gli zii materni di , e Controparte_2 Per_1 CP_3 [...]
, per le ragioni esposte, Per_2
Nel merito In via provvisoria e urgente
- rigettare tutte le domande avversarie di cui al ricorso introduttivo, per le ragioni esposte;
conseguentemente,
- disporre l'allontanamento immediato dai nonni paterni, i IGnori e Persona_3
, residenti a [...]sul Po;
Persona_4
- affidare in modo congiunto, con residenza prevalente presso il padre, il figlio minore
, con facoltà per la madre di vedere e tener con sé il figlio minore con le Persona_5
modalità che il tribunale vorrà indicare;
- disporre a carico della madre un contributo al mantenimento del minore per l'importo non superiore a euro 150,00 o veriore somma ritenuta più opportuna, il 50% delle spese ordinarie e straordinarie, come da Protocollo;
In via principale
- rigettare tutte le domande avversarie di cui al ricorso introduttivo, per le ragioni esposte;
conseguentemente,
- disporre l'allontanamento immediato del minore dai nonni paterni, i IGnori Per_3
e , residenti a [...]sul Po;
[...] Persona_4
- affidare il minore a entrambi genitori congiuntamente, con residenza prevalente presso il padre, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi, due giorni infrasettimanali, meglio il mercoledì e il giovedì, con pernotto, dall'uscita da scuola al rientro al mattino seguente e con fine settimana alternati e festività alternate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 3 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 02.08.2023 ha ritualmente depositato un ricorso al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 337ter e ss. c.c. in riferimento al figlio minore , nato il [...]. Per_6
Il nel proprio ricorso evidenziava come la madre, IG.ra Per_3 CP_1
avesse abbandonato il nucleo familiare nel maggio 2022 senza più fare ritorno presso la casa familiare;
come dal successivo giugno 2022 ella non avesse più incontrato il minore, limitandosi a contatti telefonici interrottisi nel mese di agosto del medesimo anno, omettendo inoltre qualsivoglia contribuzione per il mantenimento del figlio.
Il IG. concludeva pertanto domandando l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato Per_3 del minore;
che venissero disposti incontri in luogo neutro con la madre mediante l'intervento dei competenti SS ed infine che fosse posto a carico della madre un contributo di euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio.
Il procedimento incardinato nel quale la IG.ra non si era costituita -con emissione CP_1
di provvedimenti provvisori- veniva reclamato presso la Corte di Appello di Torino che ne dichiarava la nullità per irregolarità della notifica, e veniva riassunto presso il Tribunale di
Vercelli.
Nel procedimento riassunto si costituiva la IG.ra , la quale contestava la fondatezza CP_1
degli assunti avversari, ed affermava di essere stata costretta ad allontanarsi a causa di comportamenti del IG. onde domandava il rigetto delle domande avversarie, Per_3
“l'allontanamento immediato dai nonni paterni, i IGnori e Persona_3 [...]
residenti a [...]sul Po” e l'affidamento condiviso del minore con residenza Per_4
prevalente presso la madre ed incontri con il padre “con le modalità che il tribunale vorrà indicare”, la assegnazione della casa coniugale ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 100% delle spese c.d. extra, ed ancora un contributo “pari al 50% per le spese della locazione della casa familiare”.
All'udienza all'uopo fissata avanti al Giudice relatore, venivano sentite le parti e venivano emessi i provvedimenti provvisori in atti.
Successivamente, alla luce della istanza di parte , veniva disposta CTU sulle capacità CP_1
genitoriali delle parti, mentre venivano respinte le istanze istruttorie.
Depositato l'elaborato, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
Quindi, alla udienza del 25 giugno 2025, la causa veniva assegnata a decisione collegiale.
pagina 4 di 7 Si premette che la resistente , la quale ha depositato in data 24 aprile 2025 memoria CP_1
di precisazione delle conclusioni recante quelle in epigrafe, nella comparsa conclusionale - depositata il 26 maggio 2025- ha integralmente modificato le stesse, formulandole del seguente tenore: “Nel merito a parziale modifica dei provvedimenti provvisori a oggi vigenti, in via transitoria, disporre che la IGnora sia tenuta al versamento del contributo al mantenimento del proprio figlio nella minore misura di euro 80,00, per le ragioni di cui in premessa, sino a reperimento di attività lavorativa stabile e di percezione di adeguato reddito sopra la soglia di povertà; in via principale rigettare le domande avversarie;
affidare il minore al padre;
disporre che la IG.ra possa incontrare il figlio almeno una volta alla settimana, allo stato in CP_1
luogo neutro secondo le modalità e i tempi individuati dai competenti Servizi Sociali, di Trino
Vercellese o in altra sede che riterranno opportuno ovvero anche mediante contatti on line e/o videochiamate e senza la presenza dei nonni paterni e anche durante i periodi festivi e delle vacanze estive”.
Nell'atto conclusivo, quindi, la IG.ra formula conclusioni che risultano CP_1
parzialmente coincidenti con quelle avanzate sin dal ricorso introduttivo dal IG.
, nonché, ancora, parzialmente coincidenti con quelle della esperita CTU- Per_3
peraltro, depositata in data 24 marzo 2025, onde in data di gran lunga antecedente rispetto al deposito della precisazione delle conclusioni, come detto, intervenuta in data 24 aprile 2025.
Giova peraltro far presente che l'elaborato peritale, premettendo come “Allo stato attuale (…) si ritiene che la IGnora non sia in grado di svolgere alcuna funzione genitoriale, né CP_1
abbia le risorse per farlo, se non accede ad un IGnificativo percorso di cura presso un Servizio di Salute Mentale. Ella necessita di un intervento farmacologico e di un sostegno psicologico per valutare la possibilità di recuperare un assetto maggiormente funzionale nella relazione con l'Altro” ha concluso nei termini che seguono:
“La scrivente CTU ritiene che potrebbe risultare utile e conIGliabile proporre le seguenti condizioni di affidamento, con le relative tempistiche, considerando che esse paiono rispondenti all'interesse ed al benessere del minore: si propone l'affidamento esclusivo al padre e collocazione presso la casa paterna, coadiuvato dal nonno paterno che risulta la persona che più abbia saputo rappresentare i bisogni di e che sia colui con il quale si è instaurato un Per_1
IGnificativo legame di attaccamento. Si ritiene che sia assolutamente necessario mantenere l'incarico ai Servizi, con intervento educativo sul minore di almeno due volte alla settimana e un sostegno alla genitorialità per il padre. La IGnora incontrerà il minore in luogo CP_1
neutro una volta al mese. Madre e figlio faranno una videochiamata settimanale alla presenza dell'educatrice che cercherà di facilitare la comunicazione tra loro, senza la presenza di nessuna pagina 5 di 7 figura parentale paterna. Sarà cura del Servizio garantire incontri almeno mensili tra i genitori per lo scambio di comunicazioni inerenti il minore. Si invita la IGnora a rivolgersi al CP_1
Servizio di Salute Mentale per intraprendere una eventuale terapia farmacologica e un sostegno psicologico per riscontrati tratti depressivi”.
In buona sostanza, le conclusioni cui perviene la Consulente, dopo ampia ed elaborata trattazione e disamina di quanto intervenuto negli incontri con le parti ed il minore, risultano non difformi da quanto provvisoriamente statuito nei provvedimenti ex art. 473bis.22 cpc, laddove il Giudice relatore statuì l'affidamento del “figlio minore in via esclusiva al IG. Per_6
disponendo che le decisioni di maggiore importanza afferenti il figlio vengano Per_3 adottate dal padre”, la assegnazione della casa coniugale al padre, e che la IG.ra CP_1 potesse “incontrare il figlio, allo stato, in luogo neutro secondo le modalità ed i tempi individuati dai competenti Servizi Sociali, di Trino Vercellese”.
La CTU ha inoltre riconosciuto un IGnificativo ruolo, nella vita del minore , del nonno Per_1
paterno -di cui, si precisa richiamando quanto sopra, la IG.ra aveva richiesto CP_1
“l'allontanamento” dal minore- osservando come “Al bambino appare un sorriso sul viso quando parla del nonno, si coglie un sentimento di profondo affetto, ricambiato dal nonno che si occupa di lui nella gestione quotidiana, dal prendere e portarlo a scuola, seguirlo nei compiti, nel gioco, nella esplorazione della natura e nel passargli le sue passioni che il bambino condivide piacevolmente. Si ritiene di poter affermare che il legame di attaccamento sicuro per
è quello con il nonno, che si pone anche disponibile nei confronti della IGnora , Per_1 CP_1 mostrandosi adeguato anche nel continuare a rappresentare la madre nella mente del nipote”.
Il Tribunale ritiene, conseguentemente, di provvedere in conformità alle conclusioni dell'esaustivo elaborato del CTU.
In punto contributo al mantenimento del minore , considerato che la IG.ra Per_1 CP_1
risulta avere capacità lavorativa e del resto, per sua stessa ammissione, ha in questi anni svolto attività di badante, appare corretto confermare il contributo già disposto come a suo carico in sede di provvedimenti provvisori, dovendosi ritenere dovere primario di ciascun genitore contribuire al mantenimento della propria prole.
La intervenuta modifica delle conclusioni da parte della IG.ra consente una integrale CP_1
modifica delle spese di lite, comprese quelle della CTU espletata in corso di causa, liquidate in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1271/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al IG. disponendo Per_1 Parte_1
che anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio vengano assunte dal padre;
2. ASSEGNA la casa famigliare al IG. Parte_1
3. DISPONE che la madre IG.ra possa incontrare il figlio in luogo neutro CP_1
una volta al mese. Madre e figlio faranno altresì una videochiamata settimanale alla presenza dell'educatrice che cercherà di facilitare la comunicazione tra loro, senza la presenza di nessuna figura parentale paterna;
4. DISPONE che la IG.ra contribuisca al mantenimento del figlio versando CP_1
al padre, entro il 20 di ogni mese, assegno di euro 200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di
Vercelli;
5. DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dei competenti Servizi
Sociali di Casale Monferrato, con intervento educativo sul minore di almeno due volte alla settimana e un sostegno alla genitorialità per il padre;
6. INVITA la IGnora a rivolgersi al Servizio di Salute Mentale per intraprendere CP_1
una eventuale terapia farmacologica e un sostegno psicologico;
7. COMPENSA integralmente le spese del presente procedimento, comprese quelle della esperita CTU, liquidate in questa sede in euro 1.712,00, già dedotto l'acconto di euro 700,00 ricevuto, spese che andranno poste quindi al 50% a carico del IG. e per il Per_3
50% a carico dell'Erario, essendo la IGnora ammessa al Patrocinio a spese dello CP_1
Stato.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 14/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 1271/2023
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 1271/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cagna Silvia del Foro di Vercelli nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferraris Letizia Maria del Foro di Torino
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale:
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore al padre, con esercizio in via Per_1
esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, con residenza anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
- disporre che la madre possa incontrare il minore una volta al mese in luogo neutro e dunque alla presenza di un educatore e con le modalità indicate dai Servizi Sociali competenti;
- disporre che la madre possa effettuare una videochiamata al figlio una volta a settimana secondo le modalità indicate dalla CTU e dai Servizi, ossia alla presenza di un educatore
e in assenza di figure facenti parte del nucleo paterno;
- disporre che la madre versi al padre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio minore, già aumentato di una somma forfettaria tale da ricomprendere anche la quota di spese straordinarie, l'importo mensile omnicomprensivo di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno unico universale o ogni altro eventuale futuro sussidio in favore del figlio, venga erogato esclusivamente in favore del padre, quale esclusivo genitore affidatario e collocatario;
- alla luce dell'inadempienza genitoriale e del contegno processuale della IG.ra , CP_1
adottare le misure coercitive ex art 473 comma 39 cpc ritenute opportune, oltre a eventuale condanna al risarcimento dei danni subiti dal IG. e dal minore da quantificare Parte_1
in via equitativa;
- condannare la IG.ra , ex art.96 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, di CTU, CP_1
oltre che al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese di lite, IVA CPA e 15% rimborso spese generali, spese di CTU e condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Parte resistente: contrariis rejectis, previo esperimento della mediazione, come per legge;
previo esperimento di conciliazione;
pagina 2 di 7 previa eventuale audizione del minore;
previo, in ogni caso, l'intervento dei servizi;
previo accoglimento delle istanze istruttorie, di cui alla memoria 10.11.2023 e, in ogni caso, con riserva di ulteriormente capitolare e indicare testi;
previo ascolto delle persone informate sui fatti, tra cui la sorella di , il Parte_2
IGnor , nonché gli zii materni di , e Controparte_2 Per_1 CP_3 [...]
, per le ragioni esposte, Per_2
Nel merito In via provvisoria e urgente
- rigettare tutte le domande avversarie di cui al ricorso introduttivo, per le ragioni esposte;
conseguentemente,
- disporre l'allontanamento immediato dai nonni paterni, i IGnori e Persona_3
, residenti a [...]sul Po;
Persona_4
- affidare in modo congiunto, con residenza prevalente presso il padre, il figlio minore
, con facoltà per la madre di vedere e tener con sé il figlio minore con le Persona_5
modalità che il tribunale vorrà indicare;
- disporre a carico della madre un contributo al mantenimento del minore per l'importo non superiore a euro 150,00 o veriore somma ritenuta più opportuna, il 50% delle spese ordinarie e straordinarie, come da Protocollo;
In via principale
- rigettare tutte le domande avversarie di cui al ricorso introduttivo, per le ragioni esposte;
conseguentemente,
- disporre l'allontanamento immediato del minore dai nonni paterni, i IGnori Per_3
e , residenti a [...]sul Po;
[...] Persona_4
- affidare il minore a entrambi genitori congiuntamente, con residenza prevalente presso il padre, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi, due giorni infrasettimanali, meglio il mercoledì e il giovedì, con pernotto, dall'uscita da scuola al rientro al mattino seguente e con fine settimana alternati e festività alternate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 3 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 02.08.2023 ha ritualmente depositato un ricorso al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 337ter e ss. c.c. in riferimento al figlio minore , nato il [...]. Per_6
Il nel proprio ricorso evidenziava come la madre, IG.ra Per_3 CP_1
avesse abbandonato il nucleo familiare nel maggio 2022 senza più fare ritorno presso la casa familiare;
come dal successivo giugno 2022 ella non avesse più incontrato il minore, limitandosi a contatti telefonici interrottisi nel mese di agosto del medesimo anno, omettendo inoltre qualsivoglia contribuzione per il mantenimento del figlio.
Il IG. concludeva pertanto domandando l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato Per_3 del minore;
che venissero disposti incontri in luogo neutro con la madre mediante l'intervento dei competenti SS ed infine che fosse posto a carico della madre un contributo di euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio.
Il procedimento incardinato nel quale la IG.ra non si era costituita -con emissione CP_1
di provvedimenti provvisori- veniva reclamato presso la Corte di Appello di Torino che ne dichiarava la nullità per irregolarità della notifica, e veniva riassunto presso il Tribunale di
Vercelli.
Nel procedimento riassunto si costituiva la IG.ra , la quale contestava la fondatezza CP_1
degli assunti avversari, ed affermava di essere stata costretta ad allontanarsi a causa di comportamenti del IG. onde domandava il rigetto delle domande avversarie, Per_3
“l'allontanamento immediato dai nonni paterni, i IGnori e Persona_3 [...]
residenti a [...]sul Po” e l'affidamento condiviso del minore con residenza Per_4
prevalente presso la madre ed incontri con il padre “con le modalità che il tribunale vorrà indicare”, la assegnazione della casa coniugale ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 100% delle spese c.d. extra, ed ancora un contributo “pari al 50% per le spese della locazione della casa familiare”.
All'udienza all'uopo fissata avanti al Giudice relatore, venivano sentite le parti e venivano emessi i provvedimenti provvisori in atti.
Successivamente, alla luce della istanza di parte , veniva disposta CTU sulle capacità CP_1
genitoriali delle parti, mentre venivano respinte le istanze istruttorie.
Depositato l'elaborato, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
Quindi, alla udienza del 25 giugno 2025, la causa veniva assegnata a decisione collegiale.
pagina 4 di 7 Si premette che la resistente , la quale ha depositato in data 24 aprile 2025 memoria CP_1
di precisazione delle conclusioni recante quelle in epigrafe, nella comparsa conclusionale - depositata il 26 maggio 2025- ha integralmente modificato le stesse, formulandole del seguente tenore: “Nel merito a parziale modifica dei provvedimenti provvisori a oggi vigenti, in via transitoria, disporre che la IGnora sia tenuta al versamento del contributo al mantenimento del proprio figlio nella minore misura di euro 80,00, per le ragioni di cui in premessa, sino a reperimento di attività lavorativa stabile e di percezione di adeguato reddito sopra la soglia di povertà; in via principale rigettare le domande avversarie;
affidare il minore al padre;
disporre che la IG.ra possa incontrare il figlio almeno una volta alla settimana, allo stato in CP_1
luogo neutro secondo le modalità e i tempi individuati dai competenti Servizi Sociali, di Trino
Vercellese o in altra sede che riterranno opportuno ovvero anche mediante contatti on line e/o videochiamate e senza la presenza dei nonni paterni e anche durante i periodi festivi e delle vacanze estive”.
Nell'atto conclusivo, quindi, la IG.ra formula conclusioni che risultano CP_1
parzialmente coincidenti con quelle avanzate sin dal ricorso introduttivo dal IG.
, nonché, ancora, parzialmente coincidenti con quelle della esperita CTU- Per_3
peraltro, depositata in data 24 marzo 2025, onde in data di gran lunga antecedente rispetto al deposito della precisazione delle conclusioni, come detto, intervenuta in data 24 aprile 2025.
Giova peraltro far presente che l'elaborato peritale, premettendo come “Allo stato attuale (…) si ritiene che la IGnora non sia in grado di svolgere alcuna funzione genitoriale, né CP_1
abbia le risorse per farlo, se non accede ad un IGnificativo percorso di cura presso un Servizio di Salute Mentale. Ella necessita di un intervento farmacologico e di un sostegno psicologico per valutare la possibilità di recuperare un assetto maggiormente funzionale nella relazione con l'Altro” ha concluso nei termini che seguono:
“La scrivente CTU ritiene che potrebbe risultare utile e conIGliabile proporre le seguenti condizioni di affidamento, con le relative tempistiche, considerando che esse paiono rispondenti all'interesse ed al benessere del minore: si propone l'affidamento esclusivo al padre e collocazione presso la casa paterna, coadiuvato dal nonno paterno che risulta la persona che più abbia saputo rappresentare i bisogni di e che sia colui con il quale si è instaurato un Per_1
IGnificativo legame di attaccamento. Si ritiene che sia assolutamente necessario mantenere l'incarico ai Servizi, con intervento educativo sul minore di almeno due volte alla settimana e un sostegno alla genitorialità per il padre. La IGnora incontrerà il minore in luogo CP_1
neutro una volta al mese. Madre e figlio faranno una videochiamata settimanale alla presenza dell'educatrice che cercherà di facilitare la comunicazione tra loro, senza la presenza di nessuna pagina 5 di 7 figura parentale paterna. Sarà cura del Servizio garantire incontri almeno mensili tra i genitori per lo scambio di comunicazioni inerenti il minore. Si invita la IGnora a rivolgersi al CP_1
Servizio di Salute Mentale per intraprendere una eventuale terapia farmacologica e un sostegno psicologico per riscontrati tratti depressivi”.
In buona sostanza, le conclusioni cui perviene la Consulente, dopo ampia ed elaborata trattazione e disamina di quanto intervenuto negli incontri con le parti ed il minore, risultano non difformi da quanto provvisoriamente statuito nei provvedimenti ex art. 473bis.22 cpc, laddove il Giudice relatore statuì l'affidamento del “figlio minore in via esclusiva al IG. Per_6
disponendo che le decisioni di maggiore importanza afferenti il figlio vengano Per_3 adottate dal padre”, la assegnazione della casa coniugale al padre, e che la IG.ra CP_1 potesse “incontrare il figlio, allo stato, in luogo neutro secondo le modalità ed i tempi individuati dai competenti Servizi Sociali, di Trino Vercellese”.
La CTU ha inoltre riconosciuto un IGnificativo ruolo, nella vita del minore , del nonno Per_1
paterno -di cui, si precisa richiamando quanto sopra, la IG.ra aveva richiesto CP_1
“l'allontanamento” dal minore- osservando come “Al bambino appare un sorriso sul viso quando parla del nonno, si coglie un sentimento di profondo affetto, ricambiato dal nonno che si occupa di lui nella gestione quotidiana, dal prendere e portarlo a scuola, seguirlo nei compiti, nel gioco, nella esplorazione della natura e nel passargli le sue passioni che il bambino condivide piacevolmente. Si ritiene di poter affermare che il legame di attaccamento sicuro per
è quello con il nonno, che si pone anche disponibile nei confronti della IGnora , Per_1 CP_1 mostrandosi adeguato anche nel continuare a rappresentare la madre nella mente del nipote”.
Il Tribunale ritiene, conseguentemente, di provvedere in conformità alle conclusioni dell'esaustivo elaborato del CTU.
In punto contributo al mantenimento del minore , considerato che la IG.ra Per_1 CP_1
risulta avere capacità lavorativa e del resto, per sua stessa ammissione, ha in questi anni svolto attività di badante, appare corretto confermare il contributo già disposto come a suo carico in sede di provvedimenti provvisori, dovendosi ritenere dovere primario di ciascun genitore contribuire al mantenimento della propria prole.
La intervenuta modifica delle conclusioni da parte della IG.ra consente una integrale CP_1
modifica delle spese di lite, comprese quelle della CTU espletata in corso di causa, liquidate in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1271/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al IG. disponendo Per_1 Parte_1
che anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio vengano assunte dal padre;
2. ASSEGNA la casa famigliare al IG. Parte_1
3. DISPONE che la madre IG.ra possa incontrare il figlio in luogo neutro CP_1
una volta al mese. Madre e figlio faranno altresì una videochiamata settimanale alla presenza dell'educatrice che cercherà di facilitare la comunicazione tra loro, senza la presenza di nessuna figura parentale paterna;
4. DISPONE che la IG.ra contribuisca al mantenimento del figlio versando CP_1
al padre, entro il 20 di ogni mese, assegno di euro 200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Protocollo del Tribunale di
Vercelli;
5. DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dei competenti Servizi
Sociali di Casale Monferrato, con intervento educativo sul minore di almeno due volte alla settimana e un sostegno alla genitorialità per il padre;
6. INVITA la IGnora a rivolgersi al Servizio di Salute Mentale per intraprendere CP_1
una eventuale terapia farmacologica e un sostegno psicologico;
7. COMPENSA integralmente le spese del presente procedimento, comprese quelle della esperita CTU, liquidate in questa sede in euro 1.712,00, già dedotto l'acconto di euro 700,00 ricevuto, spese che andranno poste quindi al 50% a carico del IG. e per il Per_3
50% a carico dell'Erario, essendo la IGnora ammessa al Patrocinio a spese dello CP_1
Stato.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 14/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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