Articolo 18 della Legge 31 ottobre 1958, n. 965
Articolo 17Articolo 19
Versione
15 novembre 1958
Art. 18.

Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'esercizio finanziario 1958-59, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958