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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
EN ER, TO
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Gi.vi. Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173663351000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19755/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 18.04.2025, la ricorrente Ricorrente_1 Srl, nella persona dell'amministratore unico Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso, la cartella di pagamento n. n. 071 2024 01736633 51 000 notificata il 29/01/2025 a mezzo PEC, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione, contenente il ruolo derivante dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, della dichiarazione Modello Redditi 2022 presentato per l'anno 2021, ovvero il pagamento delle sanzioni pari ad euro 7.084,94 per tardivi versamenti del pagamento rateale Ires ed euro 202,06 per interessi, deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (I), violazione ed errata applicazione dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (II) e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita in giudizio, evidenziando che la cartella impugnata contiene il ruolo derivante dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, a seguito dell'omesso versamento di una rata di imposta scadente, tenuto conto di tutte le proroghe concesse dalla normativa nel mese di agosto, e concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza camerale del 14 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente occorre rilevare che dalla documentazione in atti, depositata dalla ricorrente, risulta che l'Ufficio in data 05.02.2025, ha proceduto alla rideterminazione dei carichi originariamente iscritti a ruolo sgravando le somme tartivamente versate dalla ricorrente e rideterminando l'importo della sanzione alla misura originaria dell'avviso bonario, riducendo pertanto la pretesa tributaria ad euro 5.934,00.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame la ricorrente eccepiva la illegittimità della cartella di pagamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in tema di termini di scadenza dei versamenti d'imposta e la violazione ed errata applicazione dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006,
n. 223 e dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in tema di differimento dei termini di versamento.
Tali motivi risultano inconferenti. Con la cartella impugnata venivano richiesti gli importi derivanti dalla liquidazione automatizzata effettuata ex art. 36bis del DPR 600/73 con riferimento al mancato pagamento di una rata delle due scadenti nel mese di agosto, tenuto conto di tutte le proroghe concesse e la tardività anche delle successive rate. La Suprema Corte, con orientamento ampiamente condiviso da questa Corte, (Cass. n. 21093/2019) ha precisato che nell'ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, il riscontro di meri errori materiali, non impone l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente prima della notifica della cartella, che, invece, e' obbligatorio in ipotesi di rettifica dei dati dichiarati aventi a oggetto aspetti rilevanti della dichiarazione e la sua omissione determina la nullita' della cartella.
Nel caso specifico il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Constato la regolarita' motivazionale dell'operato dell'Ufficio, occorre rilevare che le somme richieste in base alla originaria comunicazione di irregolarità vanno decurtate, come correttamente avvenuto con l'emissione del provvedimento di sgravio parziale del 05.02.2025, da quanto versato anche spontaneamente dal contribuente;
restano dovuti gli interessi e le sanzioni correlate al recupero delle imposte.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite in favore di AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 che liquida in euro 1.000, oltre il 15% per spese generali e altri accessori di legge.
Cosi' deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Stefano Aprile
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
EN ER, TO
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Gi.vi. Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173663351000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19755/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 18.04.2025, la ricorrente Ricorrente_1 Srl, nella persona dell'amministratore unico Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso, la cartella di pagamento n. n. 071 2024 01736633 51 000 notificata il 29/01/2025 a mezzo PEC, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione, contenente il ruolo derivante dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, della dichiarazione Modello Redditi 2022 presentato per l'anno 2021, ovvero il pagamento delle sanzioni pari ad euro 7.084,94 per tardivi versamenti del pagamento rateale Ires ed euro 202,06 per interessi, deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 (I), violazione ed errata applicazione dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (II) e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita in giudizio, evidenziando che la cartella impugnata contiene il ruolo derivante dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, a seguito dell'omesso versamento di una rata di imposta scadente, tenuto conto di tutte le proroghe concesse dalla normativa nel mese di agosto, e concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza camerale del 14 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente occorre rilevare che dalla documentazione in atti, depositata dalla ricorrente, risulta che l'Ufficio in data 05.02.2025, ha proceduto alla rideterminazione dei carichi originariamente iscritti a ruolo sgravando le somme tartivamente versate dalla ricorrente e rideterminando l'importo della sanzione alla misura originaria dell'avviso bonario, riducendo pertanto la pretesa tributaria ad euro 5.934,00.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame la ricorrente eccepiva la illegittimità della cartella di pagamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in tema di termini di scadenza dei versamenti d'imposta e la violazione ed errata applicazione dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006,
n. 223 e dell'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in tema di differimento dei termini di versamento.
Tali motivi risultano inconferenti. Con la cartella impugnata venivano richiesti gli importi derivanti dalla liquidazione automatizzata effettuata ex art. 36bis del DPR 600/73 con riferimento al mancato pagamento di una rata delle due scadenti nel mese di agosto, tenuto conto di tutte le proroghe concesse e la tardività anche delle successive rate. La Suprema Corte, con orientamento ampiamente condiviso da questa Corte, (Cass. n. 21093/2019) ha precisato che nell'ambito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, il riscontro di meri errori materiali, non impone l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente prima della notifica della cartella, che, invece, e' obbligatorio in ipotesi di rettifica dei dati dichiarati aventi a oggetto aspetti rilevanti della dichiarazione e la sua omissione determina la nullita' della cartella.
Nel caso specifico il contribuente si trova gia' nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione puo' considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Constato la regolarita' motivazionale dell'operato dell'Ufficio, occorre rilevare che le somme richieste in base alla originaria comunicazione di irregolarità vanno decurtate, come correttamente avvenuto con l'emissione del provvedimento di sgravio parziale del 05.02.2025, da quanto versato anche spontaneamente dal contribuente;
restano dovuti gli interessi e le sanzioni correlate al recupero delle imposte.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite in favore di AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 che liquida in euro 1.000, oltre il 15% per spese generali e altri accessori di legge.
Cosi' deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Stefano Aprile