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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7834/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 6537/2021, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
e , entrambi residenti in [...] nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , nato a [...] Persona_1
(CE) il 23.09.2008, residente in Vitulazio (CE) rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Celeste Cafaro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bellona (CE) alla via Luigi Pirandello n.15, come da procura in atti E
in persona del suo legale rappresentante p.t.; , elettivamente domiciliato in Caserta, CP_1 via Arena, rappresentato e difeso dall'avv. I. Verrengia, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 4.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., le parti in epigrafe indicate, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 6537/2021 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento in favore del figlio minore nonché la condizione di handicap grave ex art. 3 co. 3 l. 104/92, hanno proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP.
Hanno chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipata Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il rinnovo della CTU, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale osserva. Dispone l'art. 445bis c.p.c.., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' CP_1
Nel merito, occorre rilevare che le parti ricorrenti hanno contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, sottolineando la gravità delle condizioni di salute del minore affetto da epilessia grave e disturbi del comportamento che rendono necessaria la supervisione di un adulto. Ritenutane la necessità, questo giudicante ha disposto un supplemento peritale mediante conferimento dell'incarico ad un diverso ctu alle cui risultanze ci si riporta nei limiti della presente motivazione. Invero, il ctu – sulla base della visita medica, raccordata con l'anamnesi patologica e con la documentazione clinica esibita - ha formulato la diagnosi di: “epilessia farmaco resistente, compatibile con la sindrome di EN UT, caratterizzata da crisi tonico-cloniche che si ripetono a frequenza variabile, anche giornaliera, in terapia farmacologica non completamente efficace nel controllo delle crisi;
portatore di stimolatore vagale.” In particolare, come riconosciuto dallo stesso ctu, il minore è affetto da “una particolare patologia neurologica nota come sindrome di EN-UT, ossia di una rara e grave forma di epilessia in genere a comparsa nell'infanzia” di cui descrive in modo dettagliato le espressioni della stessa “In questa malattia le crisi epilettiche tendono a manifestarsi con manifestazioni toniche attraverso irrigidimento dei muscoli, crisi atoniche per perdita del tono muscolare o finanche attraverso assenza atipiche con perdita di coscienza…Si tratta di una condizione difficile da curare perché non sempre i comuni farmaci antiepilettici sono efficaci . Chi ne è affetto presenta diversi tipi di crisi epilettiche, che possono ripetersi anche più volte in un giorno.
… le crisi epilettiche toniche generalmente sono di breve durata, da pochi secondi a un minuto, e più frequenti durante la notte, anche se possono comparire durante il giorno provocando cadute e perdita di coscienza. Si caratterizzano per contrazioni prolungate dei muscoli capaci di causare alterazioni lievi come una lieve torsione del corpo e brevi interruzioni del respiro, o problemi più marcati, come spasmi muscolari della faccia oppure flessione ed estensione delle braccia, che vengono sollevate sopra la testa, e delle gambe. Diversamente le crisi atoniche, anch'esse della durata di pochi secondi, si accompagnano alla perdita parziale di coscienza e alla perdita repentina del tono muscolare e flaccidità, con frequenti cadute. Le crisi di assenza atipiche, sono caratterizzate da un periodo di perdita di coscienza, della durata di pochi secondi dopo i quali non è conservato alcun ricordo della crisi. Meno frequentemente nella sindrome di EN-UT si possono manifestare alcuni tipi di convulsioni, quali le convulsioni miocloniche, causate da una rapida contrazione e successivo rilassamento dei muscoli, le convulsioni tonicocloniche che rappresentano il tipo più grave di crisi epilettica , in passato chiamate crisi di grande male, della durata di qualche minuto caratterizzandosi dalla successione di contrazioni intense e di convulsioni del corpo, degli arti e del viso.” Facendo seguito a tale dissertazione scientifica, l'ausiliario del giudice evidenzia che, nel caso di specie, sono stati sperimentati alcuni tipi di terapia per il trattamento delle crisi epilettiche senza tuttavia ottenere i risultati sperati: “Si è infatti sperimentato l'uso di cannabidiolo, un composto ottenuto da estratti di cannabis, e la stimolazione del nervo vago.” Il ctu con riferimento alla disabilità intellettiva, invece, ritiene trattasi di un disturbo, “che ad una prima valutazione sembra possa escludere particolari e severi deficit del funzionamento sia intellettivo che adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici.” Tali considerazioni, basate anche sulle relazioni neurologiche specialistiche provenienti dalla Sezione di neurofisiologia dell'Az. portano il consulente a ritenere il minore Per_2
“particolarmente svantaggiato rispetto ai coetanei” e pertanto “portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell' art 3, comma 3 legge 05 febbraio 1992 n. 104, dalla data della domanda amministrativa” ma capace di autogestire, anche se con le riconosciute difficoltà che la malattia comporta, le attività tipiche della sua età in autonomia. Tuttavia, non può non tenersi conto della Relazione dell'UOC di neurofisiologia dell'
[...] del 4 febbraio 2025 che attesta “epilessia farmaco resistente, compatibile con la sindrome di CP_2
EN UT a probabile eziologia genetica … crisi a frequenza plurisettimanale e anche quotidiana, caratterizzati da irrigidimento tonico al tronco e agli arti (maggiori a destra), in veglia e anche in sonno, spesso in grappoli e con frequenti cadute rovinose al suolo. Il paziente è in terapia con TA, AT e FR con allo stato incompleto controllo delle crisi. In precedenza sono stati effettuati numerosi trattamenti farmacologici (…) inefficaci o gravati da effetti collaterali. portatore di stimolatore del nervo vago (VNS) dall'età di 8 anni. Nei primi anni di vita spasmi infantili trattati con AACTH. Si associa disabilità intellettiva … Per tale quadro neurologico il paziente non è autonomo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e richiede assistenza continuativa da parte dei familiari”. Orbene, questo giudice ritiene che, nella materia de qua non può prescindersi da un approccio costituzionalmente orientato, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 7032/2023, “In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980). Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255). Al giudice è dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto”. Per cui, riportandosi a tali principi, appare evidente che nel caso di specie il minore Per_1
– essendo affetto da plurime crisi epilettiche, totalmente incontrollate
[...] farmacologicamente che determinano frequenti cadute al suolo - appare allo stato incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita, in considerazione dell'età, senza un accompagnatore. D'altra parte, anche dalla giurisprudenza che ha affermato che l'indennità di accompagnamento può essere concessa, non solo in caso di frequenza e continuità delle crisi epilettiche, bastando la sussistenza delle stesse qualora siano tali da incidere sulla capacità di attendere agli atti della vita quotidiana (cfr. sul punto Cass. 21761/2004 e Trib. Napoli 13995/2009). Ciò a maggior ragione vale nel caso di specie, laddove le crisi epilettiche, come documentalmente certificato, sono plurisettimanali e non controllate farmacologicamente. Pertanto, alla luce delle osservazioni appena esposte, in difformità rispetto alle conclusioni del ctu, questo giudice ritiene che il minore sia bisognevole dell'indennità di accompagnamento dal febbraio 2025 – data della visita specialistica presso l'UOC di Neurofisiopatologia dell'
[...] di Napoli. CP_2
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, va accertato che è portatore di handicap in condizione di gravità ai Persona_1 sensi dell'art 3, comma 3 legge 05 febbraio 1992 n. 104, dalla data della domanda amministrativa del 10.3.2021 come attestato dal ctu e altresì meritevole del beneficio dell'accompagnamento dal 4.2.2025, data della Relazione dell'UOC di Neurofisiopatologia dell' attesta la carenza di autonomia del soggetto nel compiere gli atti quotidiani Controparte_2 della vita. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto della maturazione del requisito relativo all'accompagnamento dopo la presentazione del presente ricorso e della novità della questione, le spese di lite sono compensate integralmente. Le spese della CTU, sia della presente fase che della fase di ATP, sono poste a carico dell' e CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di S.M.C.V. – sezione lavoro e previdenza – nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio - definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Persona_1 portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3 legge 05 febbraio 1992 n. 104, dalla data della domanda amministrativa del 10.3.2021 e bisognevole di accompagnamento a decorrere dal 5.2.2025;
2) dichiara le spese di lite compensate;
3) pone le spese di Ctu, di entrambe le fasi, a carico dell' e liquidate con separato CP_1 decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite S.M.C.V., 25.6.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)