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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1513/2025 R.G.
Tra
Parte_1
E
Parte_2
All'udienza del 16/12/2025 alle ore 9:00 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Vitale Massimo e per l'avv. Cesare Cardile, in Pt_2 sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano .
Le parti discutono la causa e, tenuto conto che con la costituzione l' ha depositato documento Pt_2 comprovante il pagamento delle somme oggetto del giudizio, chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Con riguardo alle spese di lite l'avv. Vitale rileva che l' ha Pt_2 pagato quanto richiesto dal ricorrente, come da comunicazione allegata alla memoria difensiva, soltanto dopo la notifica del ricorso e chiede la condanna di alle spese per il principio della Pt_2 soccombenza virtuale, l'avv. Cardile si oppone e chiede la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 16/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n.1513 /2025 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vitale Massimo, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(codice fiscale ), in persona presidente e legale rappresentante pro tempore Pt_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/05/2025 il signor , erede della sig.ra Parte_1 [...]
, deduceva che con sentenza del tribunale di Siracusa e con sentenza n. 1489/2021– Persona_1 confermata in appello il Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro accoglieva il ricorso proposto dalla e dichiarava irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione da parte Persona_1 dell' di cui al provvedimento di indebito assistenziale e, per l'effetto, lo condannava alla Pt_2 restituzione, in favore della ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo, oltre interessi legali ed al pagamento delle spese processuali;
che l' aveva disposto il pagamento delle spese legali ma non Pt_2 delle somme trattenute per sorte capitale, e che vana era stata la richiesta effettuata via pec di invito a corrispondere la detta somma. Ciò dedotto chiedeva al tribunale di condannare l' a Pt_2 corrispondergli la somma di 1.404,48 quali somme indebitamente trattenute.
Istauratosi il contradditorio si costituiva ritualmente l' con memoria difensiva, deduceva che Pt_2
l' aveva provveduto ad adempiere alla richiamata sentenza nei termini ordinatori previsti dalla Pt_2 vigente normativa e che aveva disposto il pagamento, come da documentazione che allegava.
Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 17/10/2025, prima udienza di discussione, il procuratore del ricorrente esibiva pec del 2/10/2025 con cui l' informava che l'istituto stava provvedendo al pagamento delle somme Pt_2 oggetto del giudizio e chiedeva un rinvio in attesa di verificare con il cliente l'avvenuto pagamento.
All'udienza odierna, stante l'avvenuto pagamento delle somme, le parti discutevano la causa e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L'opponente chiedeva la condanna alle spese dell' per il principio della soccombenza virtuale. Pt_2
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Venuta meno la materia del contendere – in quanto la cessazione incide sul diritto sostanziale, elimina ogni contestazione sul punto e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice decisione del giudice – ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale” (v. Cass. civ., sez. I, 28 marzo
2001, n. 4442).
Esaminati i motivi di ricorso alla luce delle difese della resistente il ricorso è fondato. Infatti, Lo stesso istituto riconoscendo la debenza delle somme non ha resistito al ricorso ma costituendosi ha manifestato la volontà di provvedere al pagamento e, subito dopo, ha corrisposto le somme.
Le spese di lite vengono compensate per metà in considerazione del comportamento processuale dell'Istituto opposto che non ha contrastato il diritto della parte ricorrente e sin dalla sua costituzione, con la memoria difensiva, ha dichiarato la sua disponibilità a corrispondere le somme richieste e nelle more del giudizio, se pur successivamente alla notifica del ricorso, ha eseguito il pagamento. (cfr.
Corte Cost. sent. n. 77 /2018 della Consulta), e vanno poste a carico dell' , per il principio della Pt_2 soccombenza virtuale, per la restante metà e liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi delle tabelle forensi, in ragione del valore della causa, della limitata attività difensiva svolta, dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di metà delle spese Pt_2 processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi euro 656,00 per compensi di avvocato, oltre e spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta per legge. Compensa la restante metà. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Pedalino