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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US IS AM - Presidente
ZA IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1143/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Inglima Parte_1
Modica Fabio Calogero)
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(Avv. Incardona Angelo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, premettendo Parte_1 di avere contratto, in data 2.06.1988, matrimonio concordatario con CP_1
, dalla cui unione erano nati quattro figli, di cui una ancora minorenne,
[...] chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale abbandonando il tetto coniugale e disinteressandosi della famiglia.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 7.12.2022, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sè stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente, all'udienza del 23.09.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente perché rimasta allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto all'affidamento della figlia minore, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto di (oggi di anni 16) in quanto non vi era alcun Per_1 contrasto tra le parti in merito al suo affidamento. Ciò precisato, vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale. Pertanto, la figlia minore va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della minore. Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro: la ricorrente è una casalinga mentre il convenuto, inabile al lavoro, percepisce una pensione di invalidità di euro 867,95
(cfr. nota in atti), comprensiva dei trattamenti di famiglia. CP_2
Alla luce di ciò, verserà a a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti. Il convenuto dovrà inoltre versare alla ricorrente, per il suo mantenimento, l'assegno di euro 100,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e alla minore con lei Parte_1 convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
Palma Di Montechiaro (AG) il 19/08/1970 e , nato a Controparte_1
Palma Di Montechiaro (AG) il 19/05/1966;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
verserà Controparte_1 inoltre a per il suo mantenimento, la somma di € 100,00, Parte_1 rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla minore che con lei Parte_1 convive;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 17.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA IC US IS AM
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US IS AM - Presidente
ZA IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1143/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Inglima Parte_1
Modica Fabio Calogero)
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(Avv. Incardona Angelo)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/04/2022, premettendo Parte_1 di avere contratto, in data 2.06.1988, matrimonio concordatario con CP_1
, dalla cui unione erano nati quattro figli, di cui una ancora minorenne,
[...] chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale abbandonando il tetto coniugale e disinteressandosi della famiglia.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 7.12.2022, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sè stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente, all'udienza del 23.09.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente perché rimasta allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto all'affidamento della figlia minore, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto di (oggi di anni 16) in quanto non vi era alcun Per_1 contrasto tra le parti in merito al suo affidamento. Ciò precisato, vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale. Pertanto, la figlia minore va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della minore. Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro: la ricorrente è una casalinga mentre il convenuto, inabile al lavoro, percepisce una pensione di invalidità di euro 867,95
(cfr. nota in atti), comprensiva dei trattamenti di famiglia. CP_2
Alla luce di ciò, verserà a a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti. Il convenuto dovrà inoltre versare alla ricorrente, per il suo mantenimento, l'assegno di euro 100,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e alla minore con lei Parte_1 convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
Palma Di Montechiaro (AG) il 19/08/1970 e , nato a Controparte_1
Palma Di Montechiaro (AG) il 19/05/1966;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
verserà Controparte_1 inoltre a per il suo mantenimento, la somma di € 100,00, Parte_1 rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla minore che con lei Parte_1 convive;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 17.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ZA IC US IS AM
(atto firmato digitalmente)