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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/09/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1753/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA LORENI e
CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: annullamento indebiti sulla CAT AS n. 078-409104053612 CP_2 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito all'annullamento in via amministrativa da parte dell' dei provvedimenti di indebito nn. 18111079 e 17413855 CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e alla restituzione delle somme trattenute sulla Pensione CAT AS n. 078-409104053612 come evincibile dalla documentazione amministrativa depositata dall' nella memoria CP_1 difensiva, - è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti ad una pronuncia sulla domanda principale, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'annullamento degli indebiti e la restituzione delle somme illegittimamente trattenute avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto annullamento degli indebiti in oggetto successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del 7.05.2024) che alla sua notifica (del 22.7.2024), devono essere poste a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificati dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa
(scaglione da € 1.000 – 5.200) e con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti -provvedimento di riliquidazione della pensione, distinta di pagamento
-, il cui esame, non implica alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività CP_1 defensionale).
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886, 00 oltre Iva, CP_1
CPA, e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente
Latina, 18/09/2025
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1753/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GUGLIELMO ROBERTO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti LAURA LORENI e
CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: annullamento indebiti sulla CAT AS n. 078-409104053612 CP_2 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito all'annullamento in via amministrativa da parte dell' dei provvedimenti di indebito nn. 18111079 e 17413855 CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e alla restituzione delle somme trattenute sulla Pensione CAT AS n. 078-409104053612 come evincibile dalla documentazione amministrativa depositata dall' nella memoria CP_1 difensiva, - è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti ad una pronuncia sulla domanda principale, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'annullamento degli indebiti e la restituzione delle somme illegittimamente trattenute avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto annullamento degli indebiti in oggetto successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del 7.05.2024) che alla sua notifica (del 22.7.2024), devono essere poste a carico dell' e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri CP_1 di cui al D.M. n. 55 del 2014 modificati dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa
(scaglione da € 1.000 – 5.200) e con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria (fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti -provvedimento di riliquidazione della pensione, distinta di pagamento
-, il cui esame, non implica alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività CP_1 defensionale).
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886, 00 oltre Iva, CP_1
CPA, e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente
Latina, 18/09/2025
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro