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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.310 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in LARGO CHIESA, 5 82030 SAN SALVATORE TELESINO presso lo studio dell'Avv.LUIGI ROMANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a dall'avv. Silvio Garofalo CP_1
( ), giusta procura generale alle liti per C.F._1 Pt_2 in Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito
[...]
7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/01/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che il CTU non aveva tenuto conto della documentazione da ultimo depositata, ritenendola non autorizzata dal Giudice. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con
1 condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso di specie la contestazione ha avuto ad oggetto esclusivamente la mancata valutaizone di ulteriore documentazione prodotta al CTU ma da quest'ultimo non valutata in mancanza di autorizzazione del Giudice. In realtà, l'autorizzazione al deposito, richiesta in data 04.12.2024, era intervenuta in data 09.12.2024 ma mai trasmessa al CTU, che, in data 12.12.2024, depositava la relazione. Nell'odierno giudizio, il CTU nominato in fase di ATP, richiesto di valutare tale documentazione, ha ritenuto che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini dell'istante fosse permanentemente ridotta a meno Parte_1 di un terzo a far data dall'AGOSTO 2024. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto, sulla scorta della nuova certificazione prodotta che comprova un aggravamento, appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farle proprie. Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini dell'istante a far data Parte_1 dall'AGOSTO 2024. Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è di epoca ben posteriore alla domanda e successivo anche alla proposizione del ricorso per ATP e che l'odierno giudizio si è reso necessario non avendo parte ricorrente trasmesso l'autorizzazione del Giudice al CTU, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
27/01/2025 così provvede:
2 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini dell'istante a far data Parte_1 dall'AGOSTO 2024;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 12.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.310 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in LARGO CHIESA, 5 82030 SAN SALVATORE TELESINO presso lo studio dell'Avv.LUIGI ROMANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a dall'avv. Silvio Garofalo CP_1
( ), giusta procura generale alle liti per C.F._1 Pt_2 in Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito
[...]
7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27/01/2025 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che il CTU non aveva tenuto conto della documentazione da ultimo depositata, ritenendola non autorizzata dal Giudice. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con
1 condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso di specie la contestazione ha avuto ad oggetto esclusivamente la mancata valutaizone di ulteriore documentazione prodotta al CTU ma da quest'ultimo non valutata in mancanza di autorizzazione del Giudice. In realtà, l'autorizzazione al deposito, richiesta in data 04.12.2024, era intervenuta in data 09.12.2024 ma mai trasmessa al CTU, che, in data 12.12.2024, depositava la relazione. Nell'odierno giudizio, il CTU nominato in fase di ATP, richiesto di valutare tale documentazione, ha ritenuto che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini dell'istante fosse permanentemente ridotta a meno Parte_1 di un terzo a far data dall'AGOSTO 2024. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto, sulla scorta della nuova certificazione prodotta che comprova un aggravamento, appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farle proprie. Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini dell'istante a far data Parte_1 dall'AGOSTO 2024. Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è di epoca ben posteriore alla domanda e successivo anche alla proposizione del ricorso per ATP e che l'odierno giudizio si è reso necessario non avendo parte ricorrente trasmesso l'autorizzazione del Giudice al CTU, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
27/01/2025 così provvede:
2 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle personali attitudini dell'istante a far data Parte_1 dall'AGOSTO 2024;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 12.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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