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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1134 /2024
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice dr Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv.to VENTRIGLIA LUIGI Contr per nessuno
Il giudice invita il difensore alla discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1134/2024 promossa da:
(C. F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in via San Vito n.48, Agrigento;
RICORRENTE
Contro
(C. F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO CP_3
e dall'AVV. ROVELLI STEFANO, funzionario in servizio presso l Controparte_4
di Milano, legalmente domiciliato in Milano, Via Soderini, n. 24, Pec:
Email_1
RESISTENTE
Conclusioni di parte ricorrente
1- in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del
CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_5
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;
2- In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt.
3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14,
20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
3- Si chiede il riconoscimento della carta docente per la somma di 2.000,00€
Conclusioni di parte resistente
1. ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per gli anni scolastici trascorsi
2. ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti all'anno 2018/2019
3. ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4. RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost. La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64
CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, fino al 30.06, Per_1
ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento in relazione agli a. s. 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 i quali risultano documentalmente attestati (allegati). Si ritiene maturata la prescrizione per l'a. s. 2018/2019, in virtù del fatto che il primo atto interruttivo della prescrizione è il perfezionamento della notifica della diffida al convenuto, avvenuto in data 02/04/2024. Il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c. c.), ovverossia, nel caso di specie, da quando poteva essere effettuata la registrazione sul portale web dedicato per l'invio dell'istanza ai fini dell'attribuzione della Carta del Docente. L'art. 5 del d. p c. m. 28 novembre 2016, al comma 2, prevede che per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione è consentita dal 30 novembre 2016, mentre il comma successivo stabilisce che dall'a. s. 2017/2018 la registrazione è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che il termine di prescrizione, per l'a. s. 2018/2019, è maturato in data 26/11/2023 (il contratto è stato stipulato in data
26/11/2018) e che la notifica della diffida non ha provocato l'interruzione della prescrizione per la suddetta annualità.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal
D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per gli a. s.
2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 800 per compenso professionale, € 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario. Pavia, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1134 /2024
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice dr Federica Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'avv.to VENTRIGLIA LUIGI Contr per nessuno
Il giudice invita il difensore alla discussione, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1134/2024 promossa da:
(C. F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in via San Vito n.48, Agrigento;
RICORRENTE
Contro
(C. F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO CP_3
e dall'AVV. ROVELLI STEFANO, funzionario in servizio presso l Controparte_4
di Milano, legalmente domiciliato in Milano, Via Soderini, n. 24, Pec:
Email_1
RESISTENTE
Conclusioni di parte ricorrente
1- in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del
CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_5
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;
2- In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt.
3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14,
20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
3- Si chiede il riconoscimento della carta docente per la somma di 2.000,00€
Conclusioni di parte resistente
1. ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per gli anni scolastici trascorsi
2. ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti all'anno 2018/2019
3. ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 4. RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015.
Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
La disposizione richiamata individua quali destinatari del bonus economico solo i docenti di ruolo, per i quali prescrive, al comma 124, la formazione come obbligatoria.
Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma 122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il
DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzi tutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva.
Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost. La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in violazione del principio di buono andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto(- dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, e nell'art. 64 del medesimo
Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64
CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla Corte di
Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che : 1) la Carta
Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, fino al 30.06, Per_1
ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento in relazione agli a. s. 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 i quali risultano documentalmente attestati (allegati). Si ritiene maturata la prescrizione per l'a. s. 2018/2019, in virtù del fatto che il primo atto interruttivo della prescrizione è il perfezionamento della notifica della diffida al convenuto, avvenuto in data 02/04/2024. Il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c. c.), ovverossia, nel caso di specie, da quando poteva essere effettuata la registrazione sul portale web dedicato per l'invio dell'istanza ai fini dell'attribuzione della Carta del Docente. L'art. 5 del d. p c. m. 28 novembre 2016, al comma 2, prevede che per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione è consentita dal 30 novembre 2016, mentre il comma successivo stabilisce che dall'a. s. 2017/2018 la registrazione è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che il termine di prescrizione, per l'a. s. 2018/2019, è maturato in data 26/11/2023 (il contratto è stato stipulato in data
26/11/2018) e che la notifica della diffida non ha provocato l'interruzione della prescrizione per la suddetta annualità.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal
D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per gli a. s.
2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna, altresì, il , in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 800 per compenso professionale, € 49,00 per C.U., oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario. Pavia, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Federica Ferrari