Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 12/12/2025, n. 22473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22473 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10418 del 2025, proposto da EL DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Simone Scarpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 formulata dalla ricorrente avente ad oggetto i documenti relativi allo scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo ECO, ovverosia il Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario
nonché per la condanna
- delle resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, a disporre l’ostensione completa dei documenti richiesti mediante istanza d’accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NT OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con istanza di accesso agli atti notificata all’Amministrazione in data 18 luglio 2025 la ricorrente, in seguito al terzo scorrimento della graduatoria del concorso in epigrafe indicato, ha chiesto l’ostensione dei seguenti documenti: “ le rinunce sopravvenute da parte dei candidati originariamente assegnati alla Regione Puglia; le rinunce dei “circolarini” assegnati in Puglia; i criteri e le modalità con cui sono state disposte le assegnazioni e le eventuali redistribuzioni dei posti vacanti; le comunicazioni e determinazioni assunte dall’Amministrazione in ordine all’istanza di assegnazione della dott.ssa DA; l’individuazione e la quantificazione dei posti vacanti attualmente disponibili nella Regione Puglia; al fabbisogno assunzionale previsto per l’anno in corso (2025) con riferimento ai posti della Puglia, come risultante dai piani di programmazione del personale o atti equivalenti in riferimento al Ministero della Giustizia; L’effettiva assegnazione dei candidati in virtù della Circolare D’Alia ”;
- a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione ha quindi agito in giudizio per l’accertamento del diritto di accedere alla documentazione su indicata;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno depositato in giudizio i seguenti documenti: la comunicazione notificata alla ricorrente in data 22 settembre 2025 con la quale FO Pa ha rigettato l’istanza di accesso rappresentando di non avere la disponibilità della documentazione richiesta; la nota del Ministero della Giustizia avente ad oggetto la necessità di sanare le scoperture in organico per i profili contabili di area funzionari e assistenti; l’elenco degli idonei assegnati al Ministero della Giustizia in occasione dello scorrimento della graduatoria; hanno quindi eccepito, in rito, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, non essendo lo stesso Ente banditore o committente, ed hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente, con la propria istanza di accesso, avrebbe richiesto “ un’attività essenzialmente di reporting, vale a dire finalizzata alla produzione di informazioni tramite la raccolta e l’elaborazione di dati, che, come noto, non può, invece, essere oggetto di accesso amministrativo ”;
- con memoria del 27 novembre 2025, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame
- all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., circa un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto preliminarmente che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, trattandosi di un soggetto estraneo alla procedura concorsuale, in quanto non incluso tra le Amministrazioni c.d. banditrici (il Ministero ha infatti formulato una richiesta di assegnazione degli idonei del concorso de quo per sanare le proprie scoperture in organico);
Ritenuto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo la ricorrente impugnato il diniego espresso sopravvenuto che ha superato ogni precedente significato di rigetto attribuito ex lege all’inutile decorso del termine per provvedere e riaperto il rapporto procedimentale, arricchendolo delle argomentazioni e delle giustificazioni che FO Pa ha posto a fondamento del diniego;
- in una situazione di questo tipo (silenzio formatosi sull’istanza di accesso seguito da un diniego espresso sopravvenuto con cui la P.A. entra nel merito dell’istanza di accesso e la respinge illustrandone le ragioni) l’interesse a ricorrere, ab initio rapportato al mero dato temporale e alla inerzia della Amministrazione, non può che traslarsi sulla determinazione espressa, ancorché intervenuta successivamente alla scadenza del termine, poiché quest’ultima rinnova e approfondisce la lesione inferta agli interessati dall’originario silenzio-diniego, ulteriormente denegando l’istanza ostensiva in esito all’istruttoria compiuta ed alla valutazione effettuata;
- il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso non consuma il potere della P.A., che può, quindi, sempre pronunciarsi in modo esplicito sull’istanza stessa, con la conseguenza che un diniego esplicito che, come nella vicenda per cui è causa, sia fondato su una motivazione espressa, in esito all’istruttoria compiuta ed alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e deve, pertanto, essere specificamente impugnato (cfr. Tar Veneto, sez. II, 28 ottobre 2022, n. 1637, e i numerosi precedenti conformi ivi citati);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso avverso l’originario silenzio-diniego in materia di accesso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, posto che un suo eventuale accoglimento non sarebbe, comunque, idoneo a travolgere il successivo diniego espresso e, dunque, non arrecherebbe alcuna concreta utilità all’interessata, la cui pretesa conoscitiva risulta ormai conculcata dal diniego espresso non impugnato;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della lite su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Monica Gallo, Referendario
NT OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT OR | IT RI |
IL SEGRETARIO