Sentenza 24 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/2002, n. 13874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13874 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 DI PACE)NOME DEL PO LO ITA1 38 74 /02 (IST.NE CORTE SUPREMA DICASSAZIONE PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16011/99 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere .31857 Cron. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 28/03/2002 Dott. Angelo Consigliere- SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARCONI 57, presso l'avvocato1 FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato 3 GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PE SQ;
- intimato -
2002 avverso 1 sentence (n. 712/98 del Giudice di pace di 19/5/980 730 NARDO', depositate il 28/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/03/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo Con atto del 13 gennaio 1998, UA Perro- ne, proprietario di unità immobiliari in zona ricadente nel comprensorio del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, ne chiese al Giudice di Pace di Nardò la condanna al rimborso della prima rata dei contributi versati per l'anno 1997,pari a £.47.864, deducendo l'illegittimità dell'imposizione per non avere l'ente convenuto effettuato opere di miglioramento fondia- rio, tali da determinare un beneficio diretto a favore degli immobili di sua proprietà. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva del 9 maggio 1998, ha rigettato le eccezioni di incompetenza per materia e valore sollevate dal Consorzio;
e con sentenza definitiva del 28 novembre 1998 ha condannato l'ente al rimborso del contributo indebitamente riscos- 2 so per l'assenza di uno specifico vantaggio qualitativo per gli immobili dell'attore e la conseguente insussi- stenza del potere impositivo dell'ente. Per la cassazione della sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per due motivi. L'Innocente non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo il Consorzio speciale per la bonifica dell'arneo, reitera l'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace deducendo la natura tributaria dei contributi consortili e, conseguentemente, la competenza funzionale del Tribu- nale ai sensi dell'art. 9,2° comma cod. proc. civ., a deci- dere le controversie aventi ad oggetto il potere impo- sitivo del Consorzio. Con il secondo motivo lamenta che lo stesso giudice abbia aprioristicamente affermato l'insussistenza di un vantaggio qualitativo per gli immobili dell'attore, ritenendo inammissibili i mezzi istruttori offerti dall'ente e non considerando che dagli inter- venti dallo stesso analiticamente documentati, era deri- vato un beneficio diretto e specifico, incidente sul va- lore fondiario degli immobili in questione. La prima pregiudiziale censura è fondata. In effetti, un indirizzo assolutamente minoritario 3 nella giurisprudenza di questa Corte muovendo dalla premessa secondo cui dal momento che le cause in mate- ria di imposte e tasse, che a norma dell'art. 9, comma 2, c.p.c., sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale, sono quelle che insorgono tra l'Amministra- zione finanziaria ed il contribuente e nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifi- co della pretesa - ha escluso il carattere tributario dell'obbligazione di pagamento di contributi consortili in favore di consorzio di bonifica. Ma il contrario orientamento, assolutamente preva- lente, è stato di recente recepito dalle Sezioni Unite (sent. 9493/1998), le quali hanno rilevato che una tale limitazione non è prevista dalla legge, la quale è attenta soltanto al contenuto della prestazione pretesa, mentre la qualità dell'ente, cui la legge at- tribuisce il potere di esigere la prestazione, non comm-- ✓ cide necessariamente con l'amministrazione finanzia- ria. ilQundi, risolvendo il contrasto e riesaminando problema "funditus" hanno riaffermato la conclusio- ne, già condivisa da alcune non recenti pronunce della Corte Costituzionale, che i contributi di bonifica han- no natura tributaria:e ciò sia per le modalità di Co- stituzione del consorzio di bonifica, sia per la sua struttura e sia per le finalità di interesse pubblico 4 che dominano lo svolgimento della sua attività istitu- zionale chiarendo come non si possa fondatamente soste- nere che l'obbligo di contribuenza derivi da un impegno contrattuale associativo, assunto dai proprietari inte- ressati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge;
la quale considera essenziale, per il con- seguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei be- ni inclusi nel perimetro del comprensorio. Deriva da ciò che i contributi consortili, esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i pri- vilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art. 23 Costit., non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o in- dividualmente, dalle opere di bonifica. Questa conclusione, ribadita da successive numerose decisioni conformi (sent.5088/2000; 5094/2000 ecc.) cui il Collegio ritiene di dover aderire, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza -15 maggio 1991 n. 5443 richia- mata dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 feb- braio 1998 n. 26- come indicativa di una qualificazio- ne, non esclusivamente tributaria, dei contributi pre- tesi dagli enti di bonifica per aver sostenuto che 5 "l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, fra cui quello della esazione": perché nella sentenza - originata da un regolamento di giurisdizione, conclusosi con la di- chiarazione dell'insussistenza della giurisdizione del- la Corte dei Conti, per la non assoggettabilità dei consorzi di bonifica al giudizio di conto l'affermazione si pone come un obiter dictum nell'economia della decisione, tant'è che le S.U., lun- gi dall'esporre le ragioni a suo sostegno, si sono li- mitate a richiamare Cass. 30 gennaio 1979 n.662 e, cioè, proprio quella decisione che è invocata da tutta la giurisprudenza successiva come enunciativa della ricomprensione dei contributi spettanti ai con- sorzi di bonifica nella categoria generale dei tributi. D'altra parte la ricordata decisione della Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.21 comma 2° r.d. 13 febbraio 1933 n.215 nella parte in cui, rinviando alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non consentiva all'autorità gurisdizio- nale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi di bonifica: è sta- to, infatti, ravvisato il contrasto con gli art.3 e 24 Costit. poiché la norma impugnata, estendendo arbitra- 6 riamente, mediante la tecnica del rinvio normativo, la particolare disciplina di esazione delle imposte diret- te sul reddito oltre lo stretto ambito d'origine, in as- senza di un'identità di "ratio", escludeva irragionevol- mente nelle controversie sulla riscossione esattoriale dei contributi consortili, il potere cautelare del giu- • dice ordinario, che pure aveva giurisdizione sul meri- to: la devoluzione, quindi, all'autorità giudiziaria ordi- naria delle contestazioni riguardanti il potere imposi- tivo dei consorzi di bonifica -indotta dalla mancata previsione, nell'art. 2 del d.lgs. 546 del 1992, delle controversie concernenti i contributi consortili tra gli oggetti della giurisdizione tributaria- dava luogo ad una disciplina incongrua e discriminatoria, sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura di riscossione coattiva. Ma la Corte Costituzionale non ha approfondito ul- teriormente il problema che qui interessa, limitandosi ad enunciare che i contributi consortili non erano con- figurabili, per caratter ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura dei tributi era- riali, potendosi soltanto riscontrare una loro "assimilazione" alle entrate tributarie, che non giusti- ficava il rinvio integrale al sistema disciplinare del- le imposte dirette. Per cui non si possono trarre da detta pronuncia argomenti a sostegno dell'esclusione, in assoluto, della natura tributaria dei contributi con- sortili, poiché la stessa si limita giustamente a negare la totale identità tra contributi consortili ed imposte confermando la loro “assimilazione" ai dirette, semmai tributi. Va, quindi, confermato che rientrando i contributi consortili nella categoria generale dei tributi, le con- troversie attinenti alla legittimità del potere imposi- tivo del consorzio e ed all'obbligatorietà dei contri- buti, non comprese nella giurisdizione delle commissioni tributarie, sono devolute alla competenza per materia del dell'art.9 comma 2°Tribunale ai sensi cod. proc. civ. - Deve essere, pertanto accolto il primo motivo di ri- corso, con assorbimento degli altri,e per l'effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Brindisi. La novità della questione, oggetto sino alla recente composizione del contrasto, di pronunce giurisprudenzia- li non univoche, giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e 8 dichiara assorbiti gli altri. Cassa le sentenze non definitiva del 9 maggio 1998 e definitiva del 28 novembre 1998 del giudice di pace di Nardò e dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 28 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Delli Prisco Salvatore Salvago Mario Alli DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE grarie si блого Oggi, RI Di NU 24 SET 2002 IL CANCELLIERE RI Di NU ПИ