Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 208 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
e , nato a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
09/10/1986 (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 in Palermo, Via G. Bonanno n. 67 presso lo studio degli Avv.ti Claudio Fer- rante e Giovanni Scandurra, che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Messi- na, Via Cesare Battisti n. 228, presso lo studio dell'Avv. Antonia Russo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/02/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 5253/2021,
[...] Parte_2 emesso dal Tribunale di Palermo in data 22/11/2021, con il quale è stato ingiunto ai predetti il pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 65.721,41 oltre interessi come da
[...] domanda e le spese del procedimento monitorio.
(d'ora in avanti, per semplicità anche solo , premes-
[...] CP_1 so di avere gestito, in qualità di concessionaria, la raccolta pubblicitaria affe- rente a un network di mezzi di comunicazione, ha dedotto che:
− aveva depositato ricorso per ingiunzione nei confronti della Parte_3 in virtù di un credito commerciale rimasto insoluto dell'importo com-
[...] plessivo di € 56.733,19 oltre accessori;
− con decreto ingiuntivo n. 397/2021 del 28/01/2021 il Tribunale di Pa- lermo aveva ingiunto alla il pagamento della suddetta som- Parte_3 ma, oltre gli interessi come da domanda e le spese del procedimento monito- rio e, in data 03/02/2021, aveva notificato alla CP_1 Parte_3 atto di precetto con intimazione di pagamento della somma di € 59.416,06 oltre interessi di mora decorrenti dal 03/02/2021, imposta di registro in re- lazione al decreto ingiuntivo n. 397/21 e successive spese occorrende;
− in mancanza di pagamento, aveva eseguito il pignoramento CP_1 mobiliare presso la sede della società debitrice e, a seguito di ciò, la
[...] con “proposta di estinzione rateale del debito” del 15/03/2021 aveva CP_2 chiesto di poter ripianare la propria esposizione debitoria, mediante il paga- mento dell'importo dovuto di € 62.873,87 in 20 rate mensili dell'importo di €
3.143,69 ciascuna (doc. n.5 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo);
− in seno alla suddetta scrittura, la si era riconosciuta Parte_3
“debitrice della del complessivo importo di Controparte_1
€.62.873,87 (comprensivo delle spese suindicate e degli interessi di mora al
02/02/2021) salvi eventuali ulteriori interessi e spese maturandi” ed i sig.ri e - titolari di quote della stessa Parte_1 Parte_4 società - avevano manifestato “la volontà di garantire personalmente ed in so- lido tra loro l'adempimento delle obbligazioni della verso la so- Parte_3 cietà creditrice fino alla concorrenza di €.62.873,87)”;
− la proposta transattiva formulata dalla era stata re- Parte_3 spinta in data 15/03/2021 dalla con comunicazione resa per le CP_1 vie brevi all'amministratore della società, seguita comunque dalla formale
- 2 - manifestazione di diniego trasmessa alla con PEC del Parte_3
02/07/2021 (doc. n.10);
− con separate scritture del 12/03/2021, i sig.ri e Parte_1 [...]
avevano manifestato e formalizzato alla società cre- Controparte_3 ditrice il proprio intendimento di garantire personalmente l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla costituendosi fideiussori Parte_3 della stessa, “indipendentemente dalla formulazione di una futura proposta di estinzione rateale del debito da parte della e dall'accettazione Parte_3 della stessa da parte della società creditrice”;
− non essendo stato eseguito il pagamento da parte della debitrice prin- cipale, aveva costituito in mora e CP_1 Parte_1 [...]
, invitandoli a pagare entro cinque giorni la somma di € Parte_5
62.873,87, oltre agli ulteriori interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal
03/02/2021 fino all'effettivo soddisfo ed ha quindi richiesto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei garanti, in solido tra loro, della somma di € 65.721,41, oltre interessi di mora ex artt.
4 e 5 del D.lgs. n. 231/02 dalla domanda fino al soddisfo e le spese del pro- cedimento monitorio.
In seno alla presente opposizione, e Parte_1 Parte_4
hanno dedotto, in via preliminare, che aveva in parte già
[...] CP_1 ricevuto in pagamento la somma ingiunta ma, in seno al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, aveva omesso di riferire che, in seno al pignoramento mobiliare presso il debitore e, segnatamente, in data
31/03/2021, aveva ha depositato istanza di vendita e, in data CP_1
26/04/2021, la aveva formalizzato istanza di conversione di Parte_3 pignoramento ex art. 495 c.p.c., con contestuale versamento in un libretto postale recante n. 138465 (All. 2) della somma di € 9.920,00 pari ad oltre un sesto della somma complessiva di € 64.258,48 così come prescritto dal codi- ce di rito, accolta dal Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 27/04/2021
(All. 3).
Inoltre, all'udienza del 14/05/2021, il G.E. aveva ammesso il debitore ad
- 3 - effettuare il pagamento in n. 30 rate mensili, ciascuna di € 1.810,00 e l'ultima di € 1.848,48, con scadenza al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 15/06/2021 ed ultima rata al 15/11/2023 “nonostante parte creditrice, opponendosi genericamente alla superiore richiesta del debitore, non ha forni- to elementi atti a provare il concreto pregiudizio derivante dall'accoglimento della detta istanza” (All.4).
Pertanto, alla data di redazione del ricorso per decreto ingiuntivo
(11/09/2021), era a conoscenza del versamento nel libretto po- CP_1 stale n. 138465 della somma di € 9.900,00 nonché di due rate di importo pari ad € 1810,00 ciascuna, per un totale di € 13.540,00 e, nonostante ciò, aveva dedotto la persistenza dell'“integrale inadempimento” dei debitori chie- dendo l'emissione dell'ingiunzione per l'intera somma, oltre agli interessi a decorrere dal febbraio 2021 (per altro già considerati nella “nuova sorte”).
Ancora, gli opponenti hanno dedotto che, in ordine alla proposta rateale con relativa Fideiussione a carico degli odierni opponenti, la società creditri- ce aveva inviato una comunicazione a mezzo PEC in data 11/05/2021 in se- no alla quale aveva scritto “Egregi Signori, riscontriamo la Vostra proposta di estinzione rateale del debito del 15/03/2021 comunicando che la scrivente società non ritiene di potervi aderire, anche in considerazione della lunga ra- teazione richiesta e dell'inadeguatezza delle garanzie offerte” (All. 5) in riferi- mento proprio alle fideiussioni su cui aveva fondato la prova scritta del de- creto ingiuntivo oggi opposto.
L'opposta aveva, quindi, ottenuto l'emissione il decreto ingiuntivo che, in mancanza di opposizione, avrebbe comportato una indebita duplicazione di pagamento.
Gli opponenti hanno, pertanto, invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di interesse processuale alla relativa emissione ex art. 100 c.p.c. in quanto il creditore opposto aveva già ottenuto il precedente D.I.
n. 397/2021, a cui era poi seguita l'esecuzione mobiliare presso il debitore e quindi la conversione del pignoramento alla quale il debitore principale stava diligentemente adempiendo (All.2 ).
- 4 - e hanno poi eccepito la ca- Parte_1 Parte_4 renza dei presupposti di esigibilità e liquidità per l'emissione del decreto in- giuntivo richiesto per l'intero importo inizialmente dovuto, senza tenere con- to dei pagamenti avvenuti, nonché per indeterminatezza dell'ammontare, considerato il versamento mensile da parte di delle rate Parte_3 quantificate dal Tribunale in sede di conversione del pignoramento e rilevato che, all'udienza del 14/05/2021, il G.E. aveva fissato alla data del
14/01/2021 (rectius 2022) l'udienza per la distribuzione delle somme accan- tonate e pertanto, anche qualora il debitore non avesse versato alcuna som- ma (fatto comunque non avvenuto) il creditore avrebbe ricevuto la somma pari ad € 9,900,00 versata in sede di presentazione istanza di conversione.
Inoltre, l'opposta aveva calcolato due volte gli interessi sulla stessa sorte capitale poiché il decreto ingiuntivo n. 397/2021 aveva liquidato anche “gli interessi sulla domanda” che erano stati conteggiati dapprima nel precetto notificato unitamente al medesimo decreto e successivamente erano stati ri- portati nella scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti.
Parte opponente ha poi contestato la sussistenza della prova scritta, in quanto la scrittura privata sottoscritta in data 15/03/2021 contenente la garanzia del debito da parte degli odierni opponenti era stata rifiutata da e, pertanto, non era utilizzabile. CP_1
Secondo la prospettazione degli opponenti, la suddetta scrittura era in- quadrabile come contratto con obbligazione del solo proponente disciplinato dall'art 1333 c.c. che, nella specie, erano state espressamente rifiutate da in data 11/05/2021 con comunicazione a mezzo PEC alla CP_1 [...]
(All.5), in quanto il rifiuto della proposta transattiva per Parte_6
l'“inadeguatezza delle garanzie offerte”, non poteva che comportare anche il rifiuto di queste ultime.
CH e hanno dedotto che il com- Pt_1 Parte_4 portamento del creditore opposto era stato connotato da evidente malafede laddove, dopo aver partecipato all'udienza del 27/04/2021 avanti al G.E. in cui era stata accolta l'istanza di conversione del pignoramento, in data
- 5 - 11/05/2021, dapprima aveva rifiutato la proposta transattiva anche per inadeguatezza delle garanzie offerte dai sigg. e e, in data Pt_1 Parte_4
12/05/2021, aveva inviato lettera di diffida nei loro confronti facendo riferi- mento proprio alle garanzie ritenute insufficienti solo il giorno precedente ed all'udienza del 14/05/2021 si era opposta alla rateizzazione della conversio- ne del pignoramento senza addurre alcuna ragione o prova a sostegno del pregiudizio derivante dall'accoglimento della stessa.
Inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto, aveva CP_1 omesso di riferire dell'accoglimento della conversione del pignoramento, del relativo deposito del sesto della somma complessiva e delle prime due rate, per un totale di € 13.540,00 ed aveva allegato l'integrale inadempimento, calcolando interessi di mora sulla sorte iniziale, omettendo di riferire che questi fossero già compresi nella somma di € 62.873,87 e che, all'udienza del
14/05/2021, il G.E. aveva già fissato l'udienza per la distribuzione delle somme accantonate (All. 4).
Dopo essersi opposti alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e hanno, quindi, con- Parte_1 Parte_4 cluso chiedendo al Tribunale di «Rigettare eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 5253/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 22/11/2021 e notificato il 30/11/2021, in seno al procedimento avente il numero di R.G. 13040/2021; − Revocare con qualsi- voglia statuizione e comunque rendere inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto
n. 5253/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 22/11/2021 e notifi- cato il 30/11/2021, in seno al procedimento avente il numero di R.G.
13040/2021, per tutte le causali di cui in narrativa;
Con vittoria di spese come per legge».
Si è costituita in giudizio ed ha dedotto che i signori CP_1 [...]
e detenevano l'intero capitale sociale Pt_1 Parte_4 della ed il Sig. ne era altresì Parte_3 Parte_1
l'amministratore unico.
L'opposta ha rilevato che l'intendimento di garantire personalmente
- 6 - l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società debitrice esecutata, costituendosi fideiussori della stessa, era stata espressa da costoro “indipen- dentemente dalla formulazione di una futura proposta di estinzione rateale del debito da parte della e dall'accettazione della stessa da parte Parte_3 della società creditrice” con due separate scritture del 12/03/2021 con le quali avevano prestato fideiussione per l'importo massimo di € 62.873,87
(docc. n. 03 e 04 della produzione dell'opposta) oltre alle eventuali spese le- gali e qualsiasi altro accessorio dell'obbligazione principale, compresi even- tuali oneri tributari, spese giudiziali e stragiudiziali relative al soddisfaci- mento del credito.
In ordine al procedimento esecutivo in corso, ha rilevato che, CP_1 sebbene con ordinanza del 14/05/2021 il G.E. avesse ammesso la
[...] alla conversione del pignoramento (doc. n.09), nulla la creditrice CP_2 aveva ancora ricevuto in pagamento, né tramite rimessa da parte della debi- trice, né per effetto di assegnazione, non ancora disposta.
Solo con ordinanza del 18/01/2022 il G.E. aveva assegnato alla GDS Me- dia “a saldo delle spese di esecuzione ed in conto del maggior credito fatto va- lere la somma di €.22.585,00 depositata sul libretto postale n.138465 intesta- to alla debitrice esecutata e custodito in cancelleria” (doc. n.10).
Detto importo – considerato che le competenze (non però gli esborsi) della procedura esecutiva erano già state considerate dalle parti nella determina- zione del debito oggetto di riconoscimento e garanzia – doveva essere imputa- to quanto ad € 934,75 al costo di registrazione del decreto ingiuntivo n.
397/2021, alle spese vive dell'esecuzione forzata ed ai compensi di spettanza dell'ufficiale giudiziario (importi non inglobati nella somma oggetto di ricono- scimento del debito e delle successive fideiussioni) e quanto ad € 21.650,25 alle competenze legali dell'esecuzione forzata, già computate nell'ammontare oggetto di riconoscimento e garanzia da parte degli opponenti, oltre che a quota di sorte capitale e interessi di mora (cfr. prospetto di imputazione dell'importo assegnato, doc. n.11).
Quindi alla data del 19/03/2022, a seguito dell'accredito delle somme sul
- 7 - conto corrente della il credito residuo dei signori e CP_1 Pt_1 [...]
ammontava a complessivi € 49.955,25, sul quale andavano altresì ri- CP_3 conosciuti gli interessi di mora ex artt.4 e 5 del D.lgs. 231/02 dal
19/03/2022 al soddisfo oltre alle successive spese occorrende.
Tanto dedotto, l'opposta ha contestato che il deposito pecuniario previsto dal secondo comma dell'art. 495 c.p.c. potesse considerarsi alla stregua di un atto di pagamento del debito con effetto solutorio, poiché il soddisfaci- mento del creditore procedente e di quelli intervenuti sarebbe avvenuto solo con la distribuzione della somma di denaro, depositata in sostituzione del bene pignorato.
Al tempo dell'emissione del decreto ingiuntivo (reso il 22/11/2021), inve- ro, nessuna somma era stata ancora assegnata alla nell'ambito CP_1 della esecuzione ed il primo provvedimento di assegnazione parziale era stato adottato dal G.E. in data 18/01/2022.
Quanto all'asserita carenza dell'interesse ad agire della società opposta, ha osservato che essa andava rinvenuta nella causa stessa del CP_1 negozio fideiussorio, volto a consentire al creditore un più largo potere di ag- gressione sempre per il soddisfacimento del medesimo e fondamentale diritto di credito cui è legato da un vincolo di accessorietà”.
D'altro canto, il versamento (rectius, deposito) da parte della Parte_3 dei ratei previsti dal piano di rateazione approvato nell'ambito della
[...] conversione del pignoramento non aveva efficacia solutoria e, dunque, non era idoneo a far venire meno, neppure parzialmente, il debito degli opponen- ti.
Inoltre, la futura esazione della parte del credito eccedente l'importo asse- gnato a seguito di distribuzione era incerta anche tenuto conto dell'assenza di privilegi in sede di distribuzione e, in ogni caso, la era Parte_3 soggetto giuridico differente rispetto alla odierna parte opponente.
Dopo aver contestato l'assenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità del credito, la società opposta ha fatto rilevare che gli interessi sulla stessa sorte capitale non erano stati affatto calcolati due volte poiché l'importo di €
- 8 - 65.721,41 era pari alla somma del credito oggetto di riconoscimento da parte della e dei garanti e (€ 62.873,87) e degli Parte_3 Pt_1 Parte_4 interessi di mora sulla sola sorte capitale (€ 56.733,19) dal 03/02/2021 al
20/09/2011 (data di redazione del ricorso), pari ad €.2.847,54.
Quanto all'eccepita assenza di prova scritta, ha rilevato che la CP_1 proposta diretta a concludere il contratto di fideiussione stipulato in data
12/03/2021 con ciascuno degli opponenti non era mai stata rifiutata dalla né implicitamente, né esplicitamente ed al contrario, mediante CP_1 la sottoscrizione delle relative scritture private, la vi aveva CP_1 espressamente e manifestamente aderito.
Inoltre la comunicazione PEC dell'11/05/2021 non conteneva affatto una implicita manifestazione di rifiuto delle fideiussioni, dal momento che non era stata inviata alla parte proponente (il fideiussore) bensì alla debitrice principale, e non conteneva alcuna proposizione di rifiuto Parte_3 della fideiussione, ma solo la dichiarazione di che la (complessi- CP_1 va) garanzia del credito veniva considerata inadeguata in relazione al lungo piano di rientro (20 mesi) proposto dalla debitrice.
Dopo avere contestato che alcuno dei fatti esposti da parte avversa dell'atto di opposizione fosse idoneo ad integrare la violazione del principio di buona fede da parte della ed avere sollecitato la concessione CP_1 dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto per l'importo di € 49.955,25 oltre agli ulteriori interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dal 19/03/2022 fino al completo soddisfo e in linea subordinata, con ordinanza provvisoriamente esecutiva a norma dell'art.186 ter c.p.c., l'opposta ha, quindi, concluso chie- dendo al Tribunale di «rigettare, siccome infondata, l'opposizione proposta dai signori e;
- per l'effetto, condannarli Parte_1 Parte_4
a pagare in favore della società opposta il complessivo ammontare di
€.49.955,25 oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 su tale importo dal
19/03/2022 fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da aumentarsi nella misura di 1/3 a norma dell'art.4, comma 8 del
D.M. n.55/2014 in considerazione della manifesta fondatezza della domanda
- 9 - della creditrice opposta, da distrarsi in favore del procuratore costituito».
Con ordinanza del 05/05/2022 è stata concessa ex art. 648 c.p.c. la prov- visoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 41.223,62, pari alla differenza tra la somma ingiunta (€
62.873,87) e quella oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione del 18 gennaio 2022, successivamente all'emissione del de- creto ingiuntivo, detratti gli esborsi relativi alla procedura esecutiva (€
22.585,00 - € 934,75= € 21.650,25).
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
n. 1 parte opponente ha dedotto e documentato che nella procedura di ese- cuzione mobiliare presso il debitore principale il G.E., in da- Parte_3 ta 13/09/2022, aveva assegnato alla l'ulteriore somma di € CP_1
12.670,00 (All.1) per un totale di € 35.255,00.
La causa, quindi, previa acquisizione della documentazione prodotta, è stata posta in decisione all'udienza del 10/02/2025.
In seno alla comparsa conclusionale entrambe le parti hanno poi dedotto che, con provvedimento del 19/02/2025, il G.E., vista la richiesta del credi- tore procedente di assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati il 23/02/2021, pari ad € 1.697,51 e considerato che il credito di complessivi € 63.938,79 (incluse le spese di esecuzione), determinato in sede di conversione del pignoramento, si era ridotto ad € 17.823,79 a seguito dell'assegnazione delle rate mensili versate dal debitore, ammontanti com- plessivamente ad € 46.115,00, ha assegnato al creditore procedente
[...] in conto del maggior credito residuo come sopra specificato, la som- CP_1 ma di € 1.697,51, dedotta l'eventuale imposta di bollo, ricavata dalla vendita e depositata sul Libretto Postale n.0141687 intestato alla debitrice, ha de- terminato il compenso spettante all'ufficiale giudiziario nell'importo di €
315,44, da porre a carico dell'assegnatario ed ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva.
Alla luce di ciò, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
n. 5253/2021, limitatamente all'importo di € 16.126,28, oltre interessi di
- 10 - legge fino all'effettivo soddisfo.
A questo punto, va ricordato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luo- go a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, per cui, qualo- ra il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'opposizione, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamen- to di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. civ. n.
12256/2007; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 24021/2004, n.
5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
Nella specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta delle scritture private del 12/03/2021(docc. n. 03 e 04), con le quali i Sigg.ri Parte_7
[.
e hanno garantito in solido l'adempimento Parte_4 delle obbligazioni assunte dalla società debitrice esecutata Parte_3 costituendosi fideiussori della stessa per l'importo massimo di € 62.873,87
(comprensivo delle spese ivi indicate e degli interessi di mora al 2/2/2021), con esclusione del beneficio di escussione e rinuncia all'applicazione della clausola di decadenza ex art.1957 cod. civ., comma 1.
Si tratta di due scritture private firmate, oltre che dai garanti, anche dalle società e e non, come vorrebbe parte opponente, Parte_3 CP_1 delle mere proposte da cui deriverebbero obbligazioni del solo proponente.
In ogni caso, il diniego espresso da con comunicazione PEC CP_1 dell'11/05/2021 ha riguardato solo la proposta di estinzione rateale del de- bito e non la prestazione della garanzia e, inoltre, i e Parte_1 [...]
hanno assunto la loro obbligazione “indipendentemen- Parte_8 te dalla formulazione di una futura proposta di estinzione rateale del debito da parte della e dall'accettazione della stessa da parte della so- Parte_3 cietà creditrice”.
Quanto alla liquidità ed esigibilità del credito va osservato che, com'è noto,
- 11 - la conversione del pignoramento consente al debitore, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati, di sostituire agli stessi una somma di denaro che deve comprendere tutto quanto dovuto al creditore per capitale interessi e spese anche dell'esecuzione.
Essa costituisce un'alternativa alla liquidazione del bene che interviene a pignoramento già eseguito e, quindi, non lo evita, ma ne sostituisce l'oggetto
(un bene mobile, come nella specie, od immobile od un credito) con una somma di denaro.
Alla luce di ciò, è pacifico che esso non abbia finalità solutoria, poiché
l'intenzione del debitore è solo quella di sostituire l'oggetto del pignoramento, non pagare.
Dalla natura non solutoria dell'istituto discende che la conversione non comporta certo l'estinzione del credito, che semmai consegue alla successiva fase della distribuzione.
Ora, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
05/10/2021 allorché, in sede esecutiva, nessuna somma era stata ancora assegnata alla società creditrice sicché a quella data, non solo sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto, ma altresì l'interesse del creditore all'emissione del medesimo.
Orbene, nel corso del giudizio è stato documentato che, in seno al pigno- ramento mobiliare n. R.G.Es. 871/2021 il debitore principale, Parte_3
ha formulato istanza di conversione del pignoramento ex art. 495
[...]
c.p.c. con contestuale versamento in un libretto postale recante n. 138465
(All.2) della somma di € 9.920,00 ed il G.E. all'udienza del 14/05/2021 ha ammesso il debitore ad effettuare il pagamento in n. 30 rate mensili, ciascu- na di € 1.810,00 e l'ultima di € 1.848,48, con scadenza al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 15/06/2021, con ultima rata al 15/11/2023.
Con provvedimento reso all'udienza del 18/01/2022, il G.E. ha assegnato al creditore procedente a saldo delle spese di esecuzione ed in CP_1 conto del maggior credito fatto valere, la somma di € 22.585,00.
Con successivo provvedimento reso all'udienza del 13/09/2022, il G.E.
- 12 - considerato che il debitore aveva versato le successive sette rate, da gennaio
2022 a luglio 2022, di € 1.810,00 ciascuna, ha assegnato al creditore proce- dente in conto del maggior credito fatto valere, la somma di € CP_1
12.670,00.
Infine, con provvedimento del 19/02/2025, il G.E.
considerato che
il cre- ditore procedente aveva chiesto l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati disposta con ordinanza di vendita del
07/06/2024, pari ad € 1.697,51 e osservato che il credito di complessivi €
63.938,79 (incluse le spese di esecuzione), determinato in sede di conversio- ne del pignoramento, si era ridotto ad € 17.823,79 a seguito dell'assegnazione delle rate mensili versate dal debitore, ammontanti com- plessivamente ad € 46.115,00, ha assegnato al creditore procedente
[...]
in conto del maggior credito residuo come sopra specificato, la CP_1 somma di € 1.697,51, ricavata dalla vendita e ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva.
Ne discende che il credito della si è ridotto ad € 16.126,28. CP_1
Va, quindi, disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 5253/2021, emes- so dal Tribunale di Palermo in data 22/11/2021 (già dichiarato in parte provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 4 maggio
2022 limitatamente all'importo di € 41.223,62, oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo) e la condanna di parte opponente al pagamento, in fa- vore di parte opposta, della somma di € 16.126,28, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/02 dal 19/02/2025 fino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di lite è bene precisare che, nel procedimen- to per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale doman- da che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e
- 13 - legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. n. 2217/2007, n. 7354/1997 e n.
1977/1983).
Nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in par- ticolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo di inferiore rispetto a quello oggetto d'ingiunzione), le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum relativamente a tutte le fasi, con di- strazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 5253/2021, emesso dal Tribunale di Paler- mo in data 22/11/2021; condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta, della somma di € 16.126,28, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n.
231/02 dal 19/02/2025 fino al soddisfo.; condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'ingiungente-opposta che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese for- fettarie, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 07/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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