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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. Rg 306/2022, pendente tra corrente in Tortorici, Via Romanò n. 2 ( , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, (c.f. ), rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Rosario Contiguglia;
- ricorrente –
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con Controparte_1 sede in Palazzo dei Leoni, Corso Cavour 86 (c.f. ) CP_1 P.IVA_2
- resistente –
avente a oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 10 del 31.1.2022 emessa dalla
[...]
; Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento trae origine dal verbale di accertamento n. 8/2018 del 16.07.2018 e notificazione dell'illecito amministrativo e dalla successiva ordinanza ingiunzione n. 10 del 31.1.2022, con la quale la ha ingiunto a , nella qualità di trasgressore, e Controparte_1 Parte_3 alla società quale obbligata in solido, il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 2.597,50 (di cui € 15,50 per spese di procedura e notifica) quale sanzione per la violazione dell'art. 9 della L. 257/1992 per la mancata comunicazione annuale relativa all'uso o allo smaltimento di amianto per l'anno 2017.
Il ricorrente eccepiva la carenza di motivazione del provvedimento opposto nonché l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, adducendo di aver legittimamente omesso di presentare la comunicazione relativa all'anno 2017 poiché la società ricorrente, pur essendo iscritta, a far data dal 04.09.2017, all'albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10, ha iniziato la propria attività di bonifica di amianto solo in data 27.02.2018; pertanto, chiedeva la revoca dell'atto opposto.
Integrato il contraddittorio, la città metropolitana di chiedeva il rigetto del ricorso presentato CP_1 da e, nella specie, contestava gli assunti del ricorrente adducendo Parte_1
l'illegittimità dell'opposizione per la mancata allegazione della procura nel ricorso notificato nonché per l'illegittimità della costituzione da parte di , rappresentante pro tempore della Parte_2 società; nel merito rivendicava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione atteso che, secondo la ricostruzione fornita dall'ente, la comunicazione annuale andrebbe presentata per il solo fatto di essere iscritti all'albo e, dunque, anche in assenza di concreta attività, riportando in tal caso valori negativi.
Dopo aver rinviato la causa per discussione, non essendosi svolta attività istruttoria, il ricorrente sollevava per la prima volta il difetto di rappresentanza processuale dell'ente.
Successivamente il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza per essere deciso, con termine per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente si dà atto che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n.
9178; Cass.
5.8.2010 n. 18288).
Ancora, sempre in via preliminare, prive di pregio appaiono le eccezioni formulate dalla
[...]
in merito alla costituzione in giudizio della società obbligata in solido al Controparte_2 pagamento della sanzione. Ed invero, parte ricorrente nel presente giudizio è esclusivamente, per il tramite del proprio rappresentante legale pro tempore, la società obbligata in solido, la quale risulta, altresì, aver incoato il presente procedimento nel rispetto delle forme previste dalla legge.
Inoltre, in merito agli asseriti difetti di notifica, si rappresenta che il giudizio de quo appartiene a quelli per cui la notifica viene effettuata a cura della cancelleria come disposto dall'art. 6, comma 8
Dlgs 150/2011.
La presunta mancata allegazione della procura di parte ricorrente nell'atto notificato al resistente non costituisce vizio di nullità della notifica, l'eventuale assenza nel ricorso originale o l'irregolarità della stessa va opportunamente rilevata al fine di verificare se manca la procura rilasciata dal ricorrente e ciò a pena di inammissibilità del ricorso ovvero la stessa vada regolarizzata su ordine del Giudice in assegnando termine.
Ebbene in atti vi è prova dell'avvenuto rilascio della procura da parte della società ricorrente al momento della proposizione del ricorso, non rilevando l'omessa notifica della stessa alla controparte unitamente alla copia notificata .
Allo stesso modo, legittima appare la costituzione in giudizio dell'ente resistente rappresentato processualmente dal proprio funzionario a mezzo del quale l'opposto ha deciso di stare in giudizio.
Esaminando le doglianze dell'opponente si osserva.
Sul difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Si registra un orientamento invero consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del
21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05) che, nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della legge 689/1981 - l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione
- reputa, altresì, che non occorra che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425). Infatti, attese le peculiarità dell'ordinanza ingiunzione, sul piano strutturale la motivazione deve adeguarsi, più che alle ragioni giuridiche, ai presupposti di fatto emersi nel corso dell'accertamento ispettivo. Infine, si rappresenta che, in ogni caso, anche se la ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della l.
689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione; sicché non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa.
Nel caso di specie i provvedimenti opposti hanno consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa esercitato, peraltro anche in fase amministrativa, con la proposizione di scritti difensivi, nel corso della quale sono stati confermati gli atti dell'accertamento ed all'esito emessa l'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Passando al merito.
Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II,
n. 5122/11).
Orbene, avuto riguardo alle sole eccezioni e produzioni documentali ritualmente presentate dalle parti, deve riconoscersi la fondatezza dell'ordinanza-ingiunzione emessa.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non nega di aver omesso di presentare la comunicazione richiesta, ma giustifica tale omissione sul convincimento dell'insussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo allo stesso, giustificata dal fatto che, nell'anno 2017, la Parte_1 non ha svolto attività di bonifica di amianto.
[...]
Tuttavia, come risulta dalla documentazione allegata all'atto introduttivo di parte ricorrente, la aveva ricevuto dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana Parte_1 la richiesta di comunicazione di attività di bonifica di amianto svolta nell'anno 2017, dunque, era stata sollecitata espressamente all'adempimento dell'onere previsto dalla legge.
In seguito a tale sollecitazione la ricorrente avrebbe dovuto diligentemente accertarsi circa l'effettività
o meno dell'assenza dell'obbligo di inviare la suddetta comunicazione;
accertamento che risulta anche di facile e pronta soluzione, atteso che sul sito internet della Regione Sicilia si trovano le indicazioni per compilare la comunicazione richiesta dalla legge.
A ciò si aggiunga che, avuto riguardo alla ratio e alle finalità previste dalla legge 257/1992 (tra cui vedasi in particolare quanto indicato dall'art. 1), appare corretta la ricostruzione operata dall'Ente irrogante la sanzione secondo la quale l'iscrizione all'albo nazionale dei Gestori Ambientali è condizione sufficiente a far sorgere in capo ai soggetti ivi iscritti l'obbligo di presentare la relazione annuale anche in assenza di attività concreta.
Ed invero, si ritiene necessario che tutti i soggetti abilitati a usare, smaltire e bonificare amianto effettuino la comunicazione di cui all'art. 9 l. 257/1992, considerato che le amministrazioni preposte devono avere effettiva contezza delle quantità di amianto utilizzato, smaltito e bonificato dalle imprese ai fini di uno specifico controllo sull'inquinamento derivante da tale sostanza.
Il concreto svolgimento o meno dell'attività di utilizzo, smaltimento e bonifica di amianto da parte dei soggetti legittimamente abilitati, infatti, non è un dato di cui le Amministrazioni sono in possesso, pertanto, l'unico modo per acquisirlo e per operare i conseguenti controlli e valutazioni è rappresentato dalla comunicazione che tali soggetti devono effettuare annualmente.
Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe ritenere che l'Amministrazione competente, oltre a sollecitare i singoli soggetti abilitati, debba successivamente eseguire accertamenti per verificare chi ha omesso di presentare la comunicazione pur avendo effettuato attività di utilizzo di amianto e chi no, così determinando un superfluo aggravamento dell'onere di controllo.
Tanto basta per rigettare la spiegata opposizione e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 10 del
31.1.2022.
Le spese di lite in ragione della costituzione dell'Ente a mezzo del proprio funzionario si compensano interamente tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino I., disattesa e assorbita ogni altra eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'oggetto e, per l'effetto, conferma l'atto opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, il 06/02/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria