Ordinanza cautelare 14 dicembre 2016
Sentenza 4 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2021
Parere definitivo 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/01/2021, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00009/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01443/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2016, proposto da
AL & Co di AL HE Aslam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cinetto, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
per l'annullamento
-dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Padova n.36 dell'1 settembre 2016, pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale il 2 settembre 2016, avente ad oggetto “Determinazione dell’orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali site nell’area meglio illustrata nella cartografia allegata, ricompresa tra: via eremitano, viale Codalunga (tratto da p.le Stazione e via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione escluso l’interno della Stazione Ferroviaria e nelle seguenti vie e località comprese le laterali su entrambi i lati: cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti, tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l’intersezione con viale Arcella e via Tiziano Minio, via Annibale da Bassano, tratto compreso tra il suo inizio e via Gennari, via Avanzo, tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato”;
ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2016, AL & Co di AL HE Aslam, titolare di attività di phone center , impugnava, formulando anche istanza cautelare, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Padova n.36/2016, meglio indicata in epigrafe, relativa alla determinazione dell’orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali nell’area illustrata nella allegata cartografia, denunciando svariati profili di illegittimità.
Si costituiva in giudizio il Comune di Padova, il quale, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto l’odierno ricorrente e altri 11 esercenti avevano proposto ricorso, rubricato sub R.G. n. 1067/2016, avverso la medesima ordinanza sindacale n. 36/2016 e fondato sui medesimi motivi, ricorso dichiarato inammissibile con sentenza n. 1185/2016. Nel merito, il Comune resistente contestava puntualmente le censure avversarie chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 652, assunta alla Camera di Consiglio del 14 dicembre 2016, era respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente non ha depositato ulteriori atti, né ulteriori memorie difensive. Il Comune di Padova ha depositato, in data 16.10.2020, memoria difensiva con cui ha ribadito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , considerato che l’odierno ricorrente aveva già impugnato la medesima ordinanza 36/2020 nel ricorso collettivo RG 1067/2016, definito con sentenza di inammissibilità n. 1185/2016; ha evidenziato l’infondatezza del ricorso, come già chiarito dalla pronuncia di questo Tribunale n. 1323/2016 di rigetto di analogo ricorso proposto da altra attività commerciale avverso la medesima ordinanza; ha rilevato, comunque, l’improcedibilità del ricorso, considerato che l’ordinanza impugnata (n. 36/2016) è stata superata da una successiva diversa regolamentazione che ha preso atto della mutata situazione di fatto; ha concluso, in ogni caso, per l’infondatezza nel merito del ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 18 novembre 2020, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Sono fondate le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, risulta che l’odierno ricorrente - unitamente ad altri 11 esercenti attività economiche - ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 36/2016 con ricorso radicato sub n. R.G. 1067/2016, definito con sentenza di inammissibilità n. 1185/2016.
In ragione della suddetta decisione, il Collegio non può nuovamente pronunciarsi sulla medesima questione a pena di violazione del principio del ne bis in idem , il quale preclude al giudice di pronunciarsi nuovamente sulle domande già precedentemente definite, atteso che l’unico rimedio a disposizione della parte ricorrente è costituito esclusivamente dall’impugnazione della sentenza di primo grado che ha già definito la vicenda ( Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5627; id., sez. III, 14 luglio 2014, n. 3682; id., 9 luglio 2012, n. 3999; TAR Campania, Napoli, sez. V, 22 maggio 2020, n. 1937 ).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
E’, peraltro, fondata anche la successiva eccezione di improcedibilità del ricorso, atteso che, come chiarito dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, l’ordinanza impugnata è stata, successivamente, superata da ulteriori provvedimenti che, preso atto della mutata situazione di fatto, hanno previsto una diversa regolamentazione degli orari di apertura delle attività commerciali (ordinanza n. 30 del 18.10.2017, che, tra l’altro, ha espressamente abrogato l’impugnata ordinanza n. 36/2016; ordinanza n. 16 del 28.6.2018; ordinanza n. 42 del 28.12.2018; ordinanza n. 48 del 19.12.2019).
Dunque, il ricorso, si appalesa anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di causa sono liquidate in disposto in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000, 00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO