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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1769 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, vertente
TRA
(C.F. ); elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Corso Vittorio Emanuele 58 Salerno, presso lo studio dell'Avvocatura dello Stato
Distrettuale di Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante concludeva come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/6/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli notificato il 10 gennaio 2019, il signor chiedeva dichiararsi nulli o, comunque annullarsi, i contratti di partecipazione Controparte_1 alla lotteria istantanea conclusi dallo stesso mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione
1 allegati agli atti di causa e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido, ovvero in via sussidiaria, alla restituzione del relativo prezzo pari a complessivi € 5.175,00 ed, in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1337 c.c. con condanna degli stessi al risarcimento del danno quantificato in € 5.175,00 ( ridotto ad euro 5000,00 per ragioni di competenza).
Si costituiva in giudizio l' che, impugnando e contestando Parte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse domande e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario in virtù di rapporto di garanzia. Controparte_2
Si costituiva in giudizio anche eccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 ex art. 164, comma 4, c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle domande attoree.
Con la sentenza n. 689/2019 il Giudice di Pace, preliminarmente respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva dell'attore e di difetto di legittimazione passiva dell' ritenuta la nullità dei contratti dedotti in Parte_1 giudizio, condannava l' alla Parte_2 restituzione in favore dell'attore della somma di € 5000,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l' Parte_1 per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il
Giudice aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) nullità della sentenza impugnata per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3) nullità della Pt_1 sentenza per l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva accertato la nullità dei contratti di gioco dedotti in giudizio muovendo dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 avesse carattere inequivocabilmente imperativo e che la stessa prescrivesse chiaramente l'obbligo di inserire sul retro del biglietto le
2 probabilità di vincita;
4) omessa pronuncia del Giudice di pace sulla sollevata domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_2
Tanto premesso l'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento del 1.06.2021 il Giudice, lette le note depositate, dichiarava la contumacia dei convenuti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
la causa era assunta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui rinunciava parte appellante.
L'appello merita accoglimento.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”, rientra nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la vincita costituisce un evento incerto, e consente una vincita istantanea. La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M.
183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, che qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli e ancora che le note informative devono essere esposte e disponibili anche presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il primo Giudice accoglieva la domanda proposta in primo grado dal sig. , ritenendo CP_1 che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, da ciò discendesse la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con la decisione depositata il 5 ottobre 2021, n.
26999, ha statuito che “In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria
3 del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario”.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario. Deve, inoltre, aggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Parte_1
e che, dunque, il richiamo al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i giudizio di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto della domanda.
Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola
4 il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'esistenza nella giurisprudenza di merito, di orientamenti contrastanti, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto dell'11.12.2019 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Agropoli, n. 689/2019, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dall'appellato
; Controparte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Vallo della Lucania, 23/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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