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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 13444 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13444 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 18/09/2015;
e che dalla loro unione sono nati i figli (05.04.2014) e (16.03.2019) Per_1 Parte_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza del 21.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra ove la stessa continuerà a vivere con Parte_1
i figli minori;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Parte_2 Per_1 prevalente presso la madre, nell'immobile in Napoli alla Via Santa Maria Francesca n. 20, ove la stessa continuerà a vivere con i figli minori;
2) in ordine al diritto e alla modalità di visita padre-figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, precisamente il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nonché a weekend alternati con pernottamento dal venerdì dalle ore
19.00 sino alla domenica;
resta inteso che le modalità e i tempi di visita padre/figli potranno essere variati, prevedendosi un'ampia flessibilità nella determinazione degli incontri e dei tempi da poter trascorrere insieme, e ciò in considerazione delle esigenze e volontà e dei minori, nonché degli impegni dei genitori, sussistendo comunque tra i coniugi un equilibrio e rapporti ormai più distesi;
relativamente alle festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre il giorno di Natale e la
Vigilia di Capodanno e ciò con alternanza anno per anno;
relativamente alle festività Pasquali, i figli minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta;
nel periodo estivo, la minore rimarrà con ciascuno dei genitori per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi previo accordo tra essi coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi concordano che in caso di festività familiari sarà consentito all'altro coniuge di far partecipare i figli. Resta intenso che sarà garantita sempre un'ampia flessibilità nella fissazione degli incontri padre/figli, da concordare comunque preventivamente, tenendo conto soprattutto della loro età, e sempre nel rispetto delle loro esigenze e impegni. 3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di Euro 460,00 mensili CP_1
(quattrocentosessanta/00), da corrispondere alla madre sig.ra entro e non oltre Parte_1 il 05 di ogni mese, nelle modalità di volta in volta ritenute opportune, con possibilità di aumentare
l'importo a titolo di mantenimento appena avrà trovato un'occupazione lavorativa stabile;
i sigg.ri
e contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli CP_1 Parte_1 minori, purchè previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici
e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, così come da protocollo;
l'importo a titolo di assegno unico pari ad € 380,00 mensili verrà corrisposto integralmente alla sig.ra avendo il sig. rinunciato alla quota di sua spettanza ed Parte_1 Pt_3 al relativo incasso.
4) nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo le condizioni economico patrimoniali degli stessi ad oggi sostanzialmente paritarie, versando entrambi in condizioni economiche alquanto precarie;
pertanto, allo stato attuale ognuno provvederà per sé al proprio sostentamento, autonomamente, ciascuno secondo le sue possibilità;
5) I ricorrenti con il presente ricorso, danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno all'altra
e di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali inerenti il rapporto matrimoniale
e di essere integralmente soddisfatti;
6) Le spese relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.41, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2015); Controparte_1 b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino