Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1798/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. PORETTI STEFANO che lo Parte_1 C.F._1
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , con l'Avv. LOMBARDI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle condizioni di seguito integralmente riportate:
“- Le parti danno atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio e per Persona_1
tale ragione concordano che, con decorrenza dal mese di maggio 2025, nulla sia più dovuto dal SInor alla SInora a titolo di mantenimento dello stesso Pt_1 CP_1 Persona_1
decorrenza 1° maggio 2025, il SI. verserà alla SI.ra , a Parte_1 Controparte_1
titolo di concorso nel mantenimento ordinario della stessa a mezzo bonifico Persona_3 bancario entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, l'importo mensile di Euro 800,00
(Euro ottocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- Il predetto importo, a far data dal 1° gennaio 2026, verrà aumentato ad euro 1.000,00 (mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- Il SI. verserà alla SI.ra , il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano, oltre al rimborso del 50% del costo del premio dell'assicurazione CASSA MUTUA NAZIONALE;
tali spese verranno corrisposte il mese successivo rispetto a quello in cui verranno sostenute.
- Il SI. provvederà a rimborsare alla SI.ra la propria Parte_1 Controparte_1 quota del 50%, pari ad € 5.508,16 delle spese straordinarie arretrate per i figli, come da riepilogo condiviso tra le Parti. Il versamento del predetto importo avverrà in due ratei, il primo entro il giorno 18 aprile 2025 ed il secondo entro il giorno 10 giugno 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra . Controparte_1
- Le parti danno atto di avere regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale in essere tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa, salvo quanto sopra.
- Le spese legali del presente procedimento verranno compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1398/2022, pubblicata in data 10.10.2022, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dalla cui unione nascevano i figli , il 30.10.2002, e , il 15.11.2006, alle seguenti condizioni: Per_1 Per_2
“- La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre;
- Considerata l'età di , i tempi e le modalità di frequentazione padre – figlia verranno Per_2
stabiliti di volta in volta dai genitori, compatibilmente con i desideri e le eSIenze della minore ed i rispettivi impegni anche lavorativi;
- Con decorrenza 1° ottobre 2022, il SI. verserà alla SI.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di entrambi i figli, a mezzo bonifico
[...] bancario entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, l'importo mensile complessivo di €
Pag. 2 di 4 1.200,00 (Euro milleduecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- La casa coniugale di Legnano (MI), via Sardegna, di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
rimarrà in uso definitivo al medesimo in ragione degli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione;
- Il SI. provvederà a rimborsare alla SI.ra , entro e non Parte_1 Controparte_1
oltre il 23.09.2022, la propria quota del 50%, pari ad € 4.138,18 (Euro quattromila centotrentotto/18), delle spese straordinarie arretrate per i figli. Il versamento del predetto importo avverrà in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
[...]
; CP_1
- I SIg.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1
autosufficienti, godendo ciascuno di reddito proprio e, pertanto, nulla si chiedono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
- I coniugi danno atto di avere regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale in essere tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa, salvo quanto sopra;
- I coniugi prestano reciprocamente sin d'ora ogni assenso per la modifica di eventuali iscrizioni anagrafiche, per il rilascio e/o rinnovo di carte di identità e/o passaporto e/o documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
Per_2
- Le spese legali del presente procedimento verranno compensate tra le parti”.
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, il SI. chiedeva la modifica delle condizioni di Pt_1
divorzio, deducendo, a fondamento della domanda, la raggiunta autosufficienza di . Per_1
Pertanto, chiedeva revocarsi il contributo paterno al mantenimento di , impregiudicato il Per_1
dovere di contribuire al mantenimento di . Per_2
In data 09.07.2024 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale CP_1 contestava l'asserita autosufficienza economica di e, in via riconvenzionale, chiedeva Per_1 riquantificare il contributo paterno al mantenimento di in € 800,00 mensili e quello di Per_1
in € 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, domandava al Tribunale di Per_2 ordinare al SI. il pagamento di € 4.457,11, a titolo di rimborso delle spese straordinarie per Pt_1
i figli.
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice Delegato proponeva alle parti l'avvio di un percorso di mediazione familiare, “per cercare di definire le problematiche economiche, di collocamento, di visita e relazionali relative ai figli”. Preso atto della mancata disponibilità in tal senso, ordinava alle parti di depositare copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e copia degli estratti
Pag. 3 di 4 copia bancari di cui a qualsiasi titolo abbiano disponibilità e della situazione patrimoniale, società immobili.
A febbraio 2025 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice Delegato.
All'udienza del 16.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio e per la regolamentazione degli importi dovuti dal a titolo di spese Pt_1
straordinarie nei termini sopra interamente riportati.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni in quanto conformi all'interesse dei figli (in particolare di , minorenne all'epoca della proposizione del ricorso e attualmente Per_2
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente) e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1398/2022, pubblicata in data 10.10.2022 dal Tribunale di Busto
Arsizio, recepisce le conclusioni delle parti ut supra integralmente ritrascritte e compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conSIlio del 16 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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