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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3071/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3071/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
SE RT che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
SO ND che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla Persona_1 loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
1. Per quanto concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale, disporsi l'affidamento condiviso della figlia , con collocamento prevalente della stessa presso la residenza della Persona_1 madre in Via Monsignor Canova 2/B interno 2; Parte_2
2. Per la regolamentazione del diritto di visita del padre, disporsi, con clausola di elasticità, la seguente disciplina: -sino al compimento di anni quattordici,
la minore trascorrerà con il padre ogni giorno feriale, fatta eccezione il martedì pomeriggio, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presso la casa dei nonni paterni o della nonna materna, oppure presso la dimora del padre in con successivo prelievo della bimba a carico della madre e/o Parte_2 della nonna materna;
Previo accordo con la madre (di almeno 2 giorni), il padre potrà tenere con sé la bambina, altresì, ogni due fine settimane dalle 10:30 alle 18:00, del Sabato oppure della Domenica sempre presso la dimora dei nonni paterni.
Durante le trasferte lavorative della madre, la bambina trascorrerà la mattinata con i nonni paterni, il pomeriggio con la nonna materna, ed una notte con i nonni paterni ed una con la nonna materna, con la precisazione che gli accordi a riguardo sono da ritenersi flessibili e modulabili in base alle specifiche della trasferta.
Il giorno di Natale negli anni pari ed il giorno della S. Pasqua negli anni dispari, dalle ore 10 alle
20,30 presso il domicilio dei nonni paterni;
Durante le vacanze estive, prosecuzione degli incontri padre -figlia come sopra concordati con loro sospensione per il periodo di vacanza con la madre, (da intendersi “vacanza” come periodo di libertà dal lavoro trascorso al di fuori del Comune di ), arco temporale da concordarsi con il padre Pt_2 entro il 15 maggio di ogni anno e da individuarsi nel periodo dal 11 agosto al 31 agosto di ogni anno. Nel periodo di vacanza con la madre, il padre potrà chiamare telefonicamente o con videochiamata, ogni giorno, la figlia dalle ore 17 alle ore 19,00.
-Dal compimento di anni 14, con gradimento della minore, gli incontri con il padre si estenderanno comprendendo anche il pernottamento nei giorni di martedì e giovedì e di due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da trascorrere in Italia. Richiamando per il resto la disciplina del primo periodo.
-In ogni caso:
-qualora il padre modifichi la propria dimora, residenza o lavoro, in luogo diverso dall'attuale a
Bagnasco (CN), allontanandosi da potrà continuare a vedere la figlia presso la casa Parte_2 dei nonni paterni senza il trasporto della bambina fuori Parte_2
-il padre si impegna a non far frequentare alla figlia bar o locali ove somministrano alcolici ed anche a non trasportarla in auto al di fuori del Comune di sino al compimento degli anni Parte_2
14;
-entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non far frequentare alla figlia eventuali nuovi compagni/compagne in modo da evitarle confusione nelle figure affettive di riferimento, sino al compimento di anni 7;
-entrambi i genitori si obbligano a non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti, alla presenza e durante la permanenza con la figlia;
-entrambi i genitori non coinvolgeranno mai la figlia nelle discussioni fra gli stessi, inoltre non dovranno mai fornire alla figlia informazioni denigranti squalificanti o alienanti o farla assistere a comportamenti negativi di uno nei confronti dell'altro ed infine non dovranno usare la figlia come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
- entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici ivi compresi quelli dei luoghi di villeggiatura.
3. Per quanto concerne i rapporti economici, attesi i reciproci redditi ed il tempo trascorso con ciascun genitore, disporsi a carico del padre l'obbligo a corrispondere la somma mensile di E.
300,00 entro il 15 di ogni mese, somma indicizzata ISTAT annualmente, con bonifico bancario all'IBAN IT40G0342546350CC0042000459 del conto corrente della madre, oltre al 50% spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e mensa scolastica, sportive (per una attività) e ricreative
– previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate –saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
La madre percepirà l'intero assegno unico universale per i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del/della/dei/delle figlio/figlia/figli minore/minori nato/nati dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo
(art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia nata a [...]il [...] nonché sulle ulteriori questioni connesse, Persona_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 3071/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
SE RT che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
SO ND che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla Persona_1 loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
1. Per quanto concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale, disporsi l'affidamento condiviso della figlia , con collocamento prevalente della stessa presso la residenza della Persona_1 madre in Via Monsignor Canova 2/B interno 2; Parte_2
2. Per la regolamentazione del diritto di visita del padre, disporsi, con clausola di elasticità, la seguente disciplina: -sino al compimento di anni quattordici,
la minore trascorrerà con il padre ogni giorno feriale, fatta eccezione il martedì pomeriggio, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presso la casa dei nonni paterni o della nonna materna, oppure presso la dimora del padre in con successivo prelievo della bimba a carico della madre e/o Parte_2 della nonna materna;
Previo accordo con la madre (di almeno 2 giorni), il padre potrà tenere con sé la bambina, altresì, ogni due fine settimane dalle 10:30 alle 18:00, del Sabato oppure della Domenica sempre presso la dimora dei nonni paterni.
Durante le trasferte lavorative della madre, la bambina trascorrerà la mattinata con i nonni paterni, il pomeriggio con la nonna materna, ed una notte con i nonni paterni ed una con la nonna materna, con la precisazione che gli accordi a riguardo sono da ritenersi flessibili e modulabili in base alle specifiche della trasferta.
Il giorno di Natale negli anni pari ed il giorno della S. Pasqua negli anni dispari, dalle ore 10 alle
20,30 presso il domicilio dei nonni paterni;
Durante le vacanze estive, prosecuzione degli incontri padre -figlia come sopra concordati con loro sospensione per il periodo di vacanza con la madre, (da intendersi “vacanza” come periodo di libertà dal lavoro trascorso al di fuori del Comune di ), arco temporale da concordarsi con il padre Pt_2 entro il 15 maggio di ogni anno e da individuarsi nel periodo dal 11 agosto al 31 agosto di ogni anno. Nel periodo di vacanza con la madre, il padre potrà chiamare telefonicamente o con videochiamata, ogni giorno, la figlia dalle ore 17 alle ore 19,00.
-Dal compimento di anni 14, con gradimento della minore, gli incontri con il padre si estenderanno comprendendo anche il pernottamento nei giorni di martedì e giovedì e di due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da trascorrere in Italia. Richiamando per il resto la disciplina del primo periodo.
-In ogni caso:
-qualora il padre modifichi la propria dimora, residenza o lavoro, in luogo diverso dall'attuale a
Bagnasco (CN), allontanandosi da potrà continuare a vedere la figlia presso la casa Parte_2 dei nonni paterni senza il trasporto della bambina fuori Parte_2
-il padre si impegna a non far frequentare alla figlia bar o locali ove somministrano alcolici ed anche a non trasportarla in auto al di fuori del Comune di sino al compimento degli anni Parte_2
14;
-entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non far frequentare alla figlia eventuali nuovi compagni/compagne in modo da evitarle confusione nelle figure affettive di riferimento, sino al compimento di anni 7;
-entrambi i genitori si obbligano a non assumere sostanze alcoliche o stupefacenti, alla presenza e durante la permanenza con la figlia;
-entrambi i genitori non coinvolgeranno mai la figlia nelle discussioni fra gli stessi, inoltre non dovranno mai fornire alla figlia informazioni denigranti squalificanti o alienanti o farla assistere a comportamenti negativi di uno nei confronti dell'altro ed infine non dovranno usare la figlia come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
- entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici ivi compresi quelli dei luoghi di villeggiatura.
3. Per quanto concerne i rapporti economici, attesi i reciproci redditi ed il tempo trascorso con ciascun genitore, disporsi a carico del padre l'obbligo a corrispondere la somma mensile di E.
300,00 entro il 15 di ogni mese, somma indicizzata ISTAT annualmente, con bonifico bancario all'IBAN IT40G0342546350CC0042000459 del conto corrente della madre, oltre al 50% spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e mensa scolastica, sportive (per una attività) e ricreative
– previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate –saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
La madre percepirà l'intero assegno unico universale per i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del/della/dei/delle figlio/figlia/figli minore/minori nato/nati dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo
(art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia nata a [...]il [...] nonché sulle ulteriori questioni connesse, Persona_1 in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi