Articolo 6 della Legge 19 novembre 1998, n. 404
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 dicembre 1998
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a L. 2.797.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1998