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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6362/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
EF CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6362/2025, promossa da:
, Parte_1 nata l'[...] in [...] con il patrocinio dell'avv. Leopoldo De' Medici ricorrente contro
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Laura Bisin resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale per chiedere una Parte_1
pronuncia di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio (classe 2021), così come disposte con Persona_1
decreto del 27 aprile 2023 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero 10717/2021 v.g., prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocamento materno, frequentazioni paterne nonché disponendo in capo al padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
, costituitosi in giudizio, ha rappresentato che nelle more del CP_1
giudizio, le parti hanno raggiunto un'intesa in ordine alle modifiche delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Con memoria congiunta depositata in data 3 luglio 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) La previsione di un periodo di 21 giorni anche non continuativi nel corso di ogni anno, che si aggiunge ai periodi che il figlio trascorrerà con la madre nel corso delle vacanze estive e delle festività di Natale e di Pasqua, già disciplinati dal vigente decreto del Tribunale di Roma del 27.04.2023, durante il quale la madre potrà portare con sé il figlio in Persona_1
Romania, nella città di Naruja, da concordarsi tra i genitori. Per il corrente anno, per espresso accordo delle parti, la signora potrà portare con sé il figlio a Parte_1 Per_1
Naruja in Romania dal 12 agosto 2025 al 13 settembre 2025;
b) La previsione che il piccolo trascorrerà il suo Per_1 compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore, e cominciare, in occasione del prossimo compleanno del
21.01.2026, con il padre.
2 c) La previsione che il piccolo trascorrerà il compleanno Per_1
del genitore e la Festa del Papà/Mamma con il genitore al quale
è riferibile la ricorrenza, indipendentemente dalla normale alternanza.
d) nelle settimane in cui il padre non avrà con sé il figlio nel fine settimana, nel giorno di giovedì il bambino pernotterà presso la casa paterna ed il giorno successivo (venerdì) il signor CP_1
si premurerà di accompagnare, alle ore 8:30, il bambino
[...]
a scuola ovvero presso l'abitazione della madre, nei periodi di chiusura della scuola;
e) a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio dalle ore
15:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica.
• in aggiunta ai periodi in cui il figlio starà con la madre nel corso delle vacanze estive e delle festività di Natale e di Pasqua, già disciplinati dal vigente decreto del Tribunale di Roma del
27.04.2023, nel corso dell'anno la madre potrà portare con sé il figlio in Romania, nella città di Naruja, per un Persona_1
periodo, anche non continuativo, di almeno ventuno giorni, da concordarsi tra le parti. Per il corrente anno, per espresso accordo delle parti, la signora potrà Parte_1
portare con sé il figlio a Naruja in Romania dal 12 agosto Per_1
2025 al 13 settembre 2025;
• Il piccolo trascorrerà il suo compleanno, ad anni alterni, Per_1
con ciascun genitore, a cominciare, in occasione del prossimo compleanno del 21.01.2026, con il padre.
• Il piccolo trascorrerà il compleanno del genitore e la Per_1 festa del papà/mamma con il genitore al quale è riferibile la ricorrenza, indipendentemente dalla normale alternanza.
• A parziale modifica delle attuali condizioni di frequentazione del figlio con il padre, nelle settimane in cui il padre non avrà
3 con sé il figlio nel fine settimana, nel giorno di giovedì, il bambino pernotterà presso la casa paterna ed il giorno successivo (venerdì) il signor si premurerà di CP_1
accompagnare, alle ore 8:30, il bambino a scuola ovvero presso l'abitazione della madre, nei periodi di chiusura della scuola;
• a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio dalle ore 15:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica.”
Le parti, presenti di persona all'udienza del 9 luglio 2025, hanno confermato alla presenza del giudice relatore l'accettazione delle condizioni di cui sopra e hanno altresì chiesto al Tribunale - stante la loro volontà di intraprendere un percorso psicologico familiare con il figlio minore e con spese a carico del resistente – di indicare un Persona_1
professionista cui rivolgersi per l'attivazione del predetto percorso.
Tale professionista è stato individuato dal Giudice relatore nella persona della dott.ssa Elisa Spizzichino, iscritta nell'albo dei c.t.u. del Tribunale di
Roma.
Quanto agli accordi raggiunti tra le parti, questi devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
dispone la parziale modifica del decreto del 27 aprile 2023 emesso dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero
10717/2021 v.g. alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite interamente compensate.
4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
EF CA
Il Presidente MA NZ
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
EF CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6362/2025, promossa da:
, Parte_1 nata l'[...] in [...] con il patrocinio dell'avv. Leopoldo De' Medici ricorrente contro
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Laura Bisin resistente nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale per chiedere una Parte_1
pronuncia di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio (classe 2021), così come disposte con Persona_1
decreto del 27 aprile 2023 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero 10717/2021 v.g., prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocamento materno, frequentazioni paterne nonché disponendo in capo al padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
, costituitosi in giudizio, ha rappresentato che nelle more del CP_1
giudizio, le parti hanno raggiunto un'intesa in ordine alle modifiche delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Con memoria congiunta depositata in data 3 luglio 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) La previsione di un periodo di 21 giorni anche non continuativi nel corso di ogni anno, che si aggiunge ai periodi che il figlio trascorrerà con la madre nel corso delle vacanze estive e delle festività di Natale e di Pasqua, già disciplinati dal vigente decreto del Tribunale di Roma del 27.04.2023, durante il quale la madre potrà portare con sé il figlio in Persona_1
Romania, nella città di Naruja, da concordarsi tra i genitori. Per il corrente anno, per espresso accordo delle parti, la signora potrà portare con sé il figlio a Parte_1 Per_1
Naruja in Romania dal 12 agosto 2025 al 13 settembre 2025;
b) La previsione che il piccolo trascorrerà il suo Per_1 compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore, e cominciare, in occasione del prossimo compleanno del
21.01.2026, con il padre.
2 c) La previsione che il piccolo trascorrerà il compleanno Per_1
del genitore e la Festa del Papà/Mamma con il genitore al quale
è riferibile la ricorrenza, indipendentemente dalla normale alternanza.
d) nelle settimane in cui il padre non avrà con sé il figlio nel fine settimana, nel giorno di giovedì il bambino pernotterà presso la casa paterna ed il giorno successivo (venerdì) il signor CP_1
si premurerà di accompagnare, alle ore 8:30, il bambino
[...]
a scuola ovvero presso l'abitazione della madre, nei periodi di chiusura della scuola;
e) a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio dalle ore
15:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica.
• in aggiunta ai periodi in cui il figlio starà con la madre nel corso delle vacanze estive e delle festività di Natale e di Pasqua, già disciplinati dal vigente decreto del Tribunale di Roma del
27.04.2023, nel corso dell'anno la madre potrà portare con sé il figlio in Romania, nella città di Naruja, per un Persona_1
periodo, anche non continuativo, di almeno ventuno giorni, da concordarsi tra le parti. Per il corrente anno, per espresso accordo delle parti, la signora potrà Parte_1
portare con sé il figlio a Naruja in Romania dal 12 agosto Per_1
2025 al 13 settembre 2025;
• Il piccolo trascorrerà il suo compleanno, ad anni alterni, Per_1
con ciascun genitore, a cominciare, in occasione del prossimo compleanno del 21.01.2026, con il padre.
• Il piccolo trascorrerà il compleanno del genitore e la Per_1 festa del papà/mamma con il genitore al quale è riferibile la ricorrenza, indipendentemente dalla normale alternanza.
• A parziale modifica delle attuali condizioni di frequentazione del figlio con il padre, nelle settimane in cui il padre non avrà
3 con sé il figlio nel fine settimana, nel giorno di giovedì, il bambino pernotterà presso la casa paterna ed il giorno successivo (venerdì) il signor si premurerà di CP_1
accompagnare, alle ore 8:30, il bambino a scuola ovvero presso l'abitazione della madre, nei periodi di chiusura della scuola;
• a settimane alterne, il padre terrà con sé il figlio dalle ore 15:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica.”
Le parti, presenti di persona all'udienza del 9 luglio 2025, hanno confermato alla presenza del giudice relatore l'accettazione delle condizioni di cui sopra e hanno altresì chiesto al Tribunale - stante la loro volontà di intraprendere un percorso psicologico familiare con il figlio minore e con spese a carico del resistente – di indicare un Persona_1
professionista cui rivolgersi per l'attivazione del predetto percorso.
Tale professionista è stato individuato dal Giudice relatore nella persona della dott.ssa Elisa Spizzichino, iscritta nell'albo dei c.t.u. del Tribunale di
Roma.
Quanto agli accordi raggiunti tra le parti, questi devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
dispone la parziale modifica del decreto del 27 aprile 2023 emesso dal
Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero
10717/2021 v.g. alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite interamente compensate.
4 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
EF CA
Il Presidente MA NZ
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